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mazzo di banconote

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Le disposizioni contenute ai commi 679 e 680 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (la c.d. Legge di Bilancio 2020 prevedono che a partire dal 1° gennaio 2020 tutte le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR sono recuperabili solo se vengono pagate dal contribuente con mezzi di pagamento che garantiscano la loro tracciabilità.

Quindi, per fare un esempio, il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (entro limite annuo di Euro 210,00), potranno essere portate in detrazione dal contribuente solo se, a partire dal 1° gennaio 2020, saranno pagate mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.

La modalità di pagamento “in contanti” delle spese indicate all’art. 15 del TUIR resta comunque valida e non può essere rifiutata; tuttavia, il contribuente perde il diritto alla relativa detrazione fiscale.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), dal 2020 cambiano anche i limiti all’utilizzo del contante per singola transazione, infatti:

  • fino al 30/06/2020 resterà in vigore il limite a Euro 3.000,00;
  • dall’01/07/2020 il limite scenderà a Euro 2.000,00;
  • dall’01/01/2022 il limite scenderà ulteriormente a Euro 1.000,00.