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L’art. 16 del D.L. 90/2014 è intervenuto anche sull’art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, che era già stato oggetto di modifica da parte della Legge di Stabilità 2014, in materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato.

Tali società possono essere oggi amministrate da:

  • un amministratore unico (facoltà sempre ammessa e consigliabile soprattutto in quelle situazioni in cui l’organo amministrativo è un mero esecutore degli indirizzi e delle decisioni assunte dai soci, come nel caso dell’in house providing);
  • un consiglio di amministrazione, che deve essere composto da non più di tre membri, scelti rispettando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013.

A decorrere dall’01/01/2015, inoltre, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società (comprensivo quindi anche dei contributi previdenziali a carico della società e di ogni altro onere a carico della stessa), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche (amministratori delegati), non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Rispetto al passato è stato eliminato l’obbligo di nomina come amministratori di dipendenti dell’amministrazione pubblica controllante; oggi, la nomina di tali dipendenti è una semplice facoltà.

Tuttavia, nel caso in cui vengano nominati come amministratori dei dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Contrariamente al passato, invece, è stato previsto il diritto per tali soggetti alla copertura assicurativa (il cui mancato riconoscimento in passato aveva rappresentato un forte disincentivo all’accettazione dell’incarico) e il rimborso delle spese adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico.

Nel caso di società a partecipazione pubblica indiretta, possono essere nominati amministratori anche dipendenti della società controllante (partecipata diretta) o del titolare di poteri d’indirizzo e di vigilanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013. In tal caso, gli eventuali compensi percepiti dovranno essere riversati alla società o all’amministrazione di appartenenza del dipendente, fermo rimanendo il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico.

L’art. 16 del D.L. 90/2014 è intervenuto anche sull’art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012, in materia di composizione degli organi amministrativi delle “altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”, cioè di quelle società totalmente pubbliche, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato.

Per questa tipologia di società, nella quale rientrano per esempio tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica con partecipazione pubblica totalitaria, è oggi previsto che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, le stesse possono essere amministrate alternativamente da:

  • un amministratore unico;
  • un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

A tali società si applicano le stesse limitazioni viste in precedenza in materia di riduzione del costo annuo per i compensi degli amministratori (costo che nel 2015 non potrà superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013) e quelli relativi all’obbligo di riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti dell’amministrazione pubblica o della società pubblica partecipante.

In base a quanto previsto all’art. 16 comma 2 del D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le nuove disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto (19/08/2014).