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pen_1 rielab(articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 07/11/2014)

L’A.N.AC. ha recentemente reso pubblico un report sugli esiti dell’attività di vigilanza in materia di trasparenza, che evidenzia gli inadempimenti in cui sono incorsi molti enti pubblici tenuti ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 33/2013. Le verifiche sono state attivate sia d’ufficio, che in seguito alle 258 segnalazioni ricevute dall’Autorità dall’inizio dell’anno fino al 24 ottobre scorso. Ogni segnalazione è stata soggetta a una verifica della sua fondatezza mediante accesso al sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata; successivamente, nei casi in cui si sia reso necessario, l’Autorità ha chiesto all’ente inadempiente di adeguarsi alle previsioni di legge entro un termine prestabilito. Nel 55% dei casi è stato rilevato un completo adeguamento alle prescrizioni, nel 30% dei casi un adeguamento parziale e nel rimanente 15% un mancato adeguamento.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. La trasparenza è quindi un metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente delle decisioni della pubblica amministrazione e, quindi, è uno strumento di deterrenza contro la corruzione, concetto che comprende tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del Codice Penale.

Spesso però si commette l’errore di considerare la lotta alla corruzione e gli obblighi di trasparenza come obiettivi non collegati fra loro; in realtà, invece, essi sono intrinsecamente uniti, in quanto gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, insieme alle disposizioni sulle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, sono il mezzo principale, ancorché non esclusivo, attraverso il quale si persegue l’obiettivo della lotta alla corruzione sancito dalla Legge 190/2012.

E’ quindi del tutto logico che l’obiettivo della lotta alla corruzione non debba essere perseguito solo dalle Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, ma anche da tutti quei soggetti che operano prevalentemente con risorse pubbliche a prescindere dalla forma giuridica che assumono, come enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e da quelle da esse controllate.

Tuttavia, anche a causa di un testo normativo piuttosto articolato e di non immediata comprensione, nonostante le interpretazioni fornite dalla C.i.V.I.T (oggi A.N.AC.) e dal dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 14/02/2014, solo recentemente molti organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad assumere le iniziative necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni anticorruzione.

Una recente spinta verso l’adeguamento è giunta dalle Prefetture che, in base del protocollo sottoscritto fra l’A.N.AC. e il Ministero dell’Interno, hanno invitato gli enti locali a fornire chiarimenti in merito all’adozione da parte dei loro organismi controllati degli atti previsti dalla L. 190/2012. Inoltre, l’art. 19 c. 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l’A.N.AC. applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e € 10.000, che verrà comminata al termine del procedimento individuato dal regolamento dell’Autorità che è stato approvato lo scorso 9 settembre.

Inoltre, l’art. 24-bis del D.L. 90/2014 ha risolto i dubbi che erano sorti in merito all’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi sulla trasparenza, riconfermando di fatto quanto già sostenuto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2014 sopra richiamata. Il nuovo art. 11 del D.Lgs. 33/2013, riformato dal D.L. 90/2014, prevede che le regole sulla trasparenza devono essere applicate dalle pubbliche amministrazioni individuate all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ma anche ai seguenti soggetti: i) enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero, i cui amministratori siano da questa nominati; ii) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia, alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile da parte di pubbliche amministrazioni; iii) enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; iv) società a partecipazione pubblica minoritaria, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea (a questi soggetti si applicano solo le disposizioni dell’art. 1 c. 15-33 della Legge 190/2012).

E’ quindi logico aspettarsi che anche il complesso mondo delle società a partecipazione pubblica, siano esse strumentali, di gestione dei servizi pubblici locali o di altra tipologia, finirà, seppur con qualche ritardo, per adeguarsi alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.