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Dopo una prima consistente modificata operata dall’art. 1 commi 557-558 della Legge di Stabilità 2014, l’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014 ha completamente riformulato l’art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008, norma che aveva introdotto l’automatica estensione agli organismi partecipati di tutte le limitazioni alla spesa per il personale previste per gli enti locali e che aveva previsto anche la partecipazione di tali organismi al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità (previsione quest’ultima che non è mai stata attuata per le obiettive difficoltà di conciliazione dei risultati rilevati con sistemi contabili che rimangono ancora profondamente diversi).

L’art. 18 comma 2-bis, che in passato aveva portato a complicate interpretazioni e all’adozione di comportamenti tutt’altro che uniformi fra le varie realtà, oggi rafforza la responsabilità dell’Ente locale controllante nella definizione delle politiche del personale degli organismi facenti parte del proprio gruppo; da un lato, infatti, viene riconosciuta l’autonomia degli enti locali nella gestione delle risorse, dall’altro, vengono evitati paradossi come quello che vedeva società in forte sviluppo sottostare alle stesse limitazioni di società destinare alla liquidazione.

Dopo la sostituzione operata dall’art. 4 comma 12-bis del D.L. 66/2014, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si devono attenere solo al generale principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Per garantire il perseguimento di tale obiettivo, l’ente locale controllante, con proprio atto d’indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, è tenuto a definire, per ciascun organismo partecipato, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. In questo modo, è stata eliminata l’applicazione lineare delle limitazioni alla spesa di personale, consentendo all’ente locale interessato di diversificare la politica del personale e di valorizzare maggiormente le realtà più strategicamente rilevanti per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano gli indirizzi espressi dall’ente locale con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi devono essere recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In concreto, quindi, è necessario che alla fine di ciascun esercizio il Consiglio dell’ente locale partecipante adotti una deliberazione d’indirizzo con la quale, per ciascun organismo partecipato, vengano definiti gli indirizzi generali della politica del personale degli organismi partecipati per l’anno successivo; tali indirizzi dovranno essere successivamente recepiti da ciascun organismo partecipato attraverso la loro integrazione nel documento programmatico annuale dell’attività, con specifica indicazione delle assunzioni da effettuare o degli oneri contrattuali da sostenere e con la previsione del relativo budget.

E’ stata inoltre mantenuta l’esclusione dai limiti di cui sopra per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e per le farmacie. Tali organismi sono tenuti solo a mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette “multiservizi”, l’esclusione si applica solo qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi sia superiore al 50% del totale del valore della produzione.

Gli enti locali, nel definire la politica assunzionale dei propri organismi partecipati, dovranno tenere presente i propri vincoli al contenimento della spesa per il personale previsti all’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014; in particolare:

  • per il 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali soggetti al Patto di stabilità potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite corrispondente a una spesa pari a 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;
  • per gli anni 2016 e 2017 la suddetta percentuale è fissata all’80%;
  • dal 2018 in poi è fissata al 100%.

A decorrere dal 2014 è inoltre consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Infine, si ricorda che per le Province è tuttora in vigore l’art. 16 comma 9 del D.L. 95/2012 che prevede che “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.”.