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Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei distributori di carburante presso impianti stradali di distribuzione previsto all’art. 1, comma 917, lettera a) della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ma ha lasciato invariato il termine del 1° luglio 2018 per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di soggetti appaltatori di lavori, servizi o forniture, previsto alla lettera b) dello stesso comma.

Finora sono stati forniti scarsi chiarimenti ufficiali con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/04/2018 e con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 – Prot. n. 89757/2018.

Secondo la lettera b) della norma suddetta, dal 1° luglio 2018 sono soggette a fatturazione elettronica tutte le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica. Le fatture elettroniche emesse dovranno riportare in uno dei seguenti campi “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate” lo stesso Codice Unitario Progetto (CUP) e lo stesso Codice Identificativo Gara (CIG) che vengono riportati nelle fatture emesse dall’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione pubblica. Anche le prestazioni di natura intellettuale sono soggette a fatturazione elettronica.

Quindi, se l’impresa A è titolare di un contratto con la P.A., l’impresa B, fornitore dell’impresa A, è tenuta a fatturare elettronicamente tutte le prestazioni o cessioni di beni effettuate all’impresa A, riportando nelle fatture i codici CIG e CUP richiesti dall’Amministrazione pubblica appaltante.

Per quanto attiene ai fornitori degli organismi “in house”, è necessario ricordare che gli affidamenti diretti di cui sono beneficiari tali organismi non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016; quindi, non essendo degli appaltatori, i loro fornitori non possono essere considerati dei subappaltatori. Tuttavia, gli organismi “in house” sono comunque dei contraenti della PA, in quanto, di norma, stipulano con l’Amministrazione pubblica affidante un contratto o convenzione. Quindi, i loro fornitori possono essere considerati dei subcontraenti della PA.

Tuttavia, la norma sopra richiamata prevede anche l’obbligo di indicare nelle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore o contraente della PA il codice identificativo della gara (CIG) e il codice unitario del progetto (CUP) richiesti dall’Amministrazione pubblica appaltante; secondo l’ANAC, agli affidamenti diretti agli organismi “in house” sono esclusi dall’acquisizione del CIG ed il CUP (Faq A8 e C4, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 136/2010).

In conseguenza di ciò, al momento si sta formando un orientamento dottrinale secondo il quale, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture emesse nei confronti dall’appaltatore o del contraente della P.A. il CIG e CUP chiesto dall’Amministrazione pubblica affidante, l’obbligo di fatturazione elettronica non sarebbe applicabile per carenza del requisito oggettivo.

Questa interpretazione, che francamente non appare molto in linea con le intenzioni del legislatore e con la necessità di estendere progressivamente la fatturazione elettronica a tutti i settori dell’economia italiana, se troverà conferme ufficiali, consentirà ai fornitori degli organismi “in house” di rimandare, di fatto, l’emissione delle prime fatture elettroniche al 1° gennaio 2019, data in cui l’obbligo scatterà, salvo proroghe, per tutti gli operatori economici.

Infine, è da tenere presente che nei casi non infrequenti in cui l’Amministrazione pubblica affidante, nonostante non ricorra l’obbligo, abbia richiesto il CIG e CUP per l’affidamento diretto al proprio organismo “in house”, a parere di chi scrive, l’obbligo di fatturazione elettronica per i subcontraenti di quest’ultimo decorre inevitabilmente dal 1° luglio 2018.