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Lo “split payment” è il meccanismo della “scissione contabile” dell’Iva previsto dal nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dall’art. 1 comma 629 let. b) della Legge di Stabilità per il 2015.

In pratica, con il nuovo meccanismo gli enti pubblici effettueranno ai loro fornitori solo il pagamento dell’imponibile esposto nelle fattura, mentre verseranno l’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario, anziché al fornitore. Da ciò discende che il fornitore, al momento della registrazione della fattura emessa, non avendola incassata, non computerà l’IVA nella liquidazione periodica.

Come stabilito dal Decreto del 23/01/2015 del Ministero dell’Economica e delle Finanze, che di fatto ha confermato quanto già anticipato con il comunicato stampa del 9 gennaio scorso, lo “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Per le fatture emesse prima di tale data (cioè, fino al 31/12/2014), si applicheranno le vecchie regole, anche se il pagamento della fattura verrà effettuato nel 2015.

Il decreto attuativo ha stabilito che l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento delle fatture, dando comunque la possibilità alle Amministrazioni pubbliche di optare per l’esigibilità dell’IVA al momento della ricezione della fattura. E’ probabile che la maggioranza delle Amministrazioni opterà per l’esigibilità collegata al pagamento, per evidenti ragioni di semplificazione gestionale.

L’IVA esposta e non pagata sulle fatture emesse dai fornitori nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 dovrà essere versata dall’ente pubblico all’Erario per la prima volta entro il 16 aprile prossimo. Ciò consentirà alle Amministrazioni pubbliche di avere a disposizione quattro mesi e mezzo per adattare i propri sistemi contabili alle nuove prescrizioni.

Una volta a regime, gli enti pubblici dovranno effettuare il versamento dell’IVA divenuta esigibile nel mese precedente entro il giorno 16 del mese successivo. E’ tuttavia ammessa la possibilità effettuare versamenti distinti:
i) con riferimento all’IVA divenuta esigibile per ogni fattura;
ii) in ciascun giorno del mese, con riferimento all’IVA divenuta esigibile nello stesso giorno.

In ogni caso, non sono ammesse compensazioni; pertanto, l’IVA non pagata ai fornitori dovrà essere interamente versata all’Erario.

Ambito soggettivo di operatività dello “split payment”

Relativamente all’ambito soggettivo di operatività dello “split payment”, tale nuovo regime deve essere utilizzato per tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche elencate nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 che, di fatto, replica la lista dei soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa sulla esigibilità differita prevista all’art 6 comma 5 dello stesso D.P.R.; per prassi consolidata, quest’ultimo elenco è considerato tassativo e quindi non estensibile a soggetti non esplicitamente citati nella norma. Quindi, lo “split payment” dovrà essere applicato esclusivamente dallo Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, dagli enti pubblici territoriali, dai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del TUEL, dalle C.C.I.A.A., dagli istituti universitari, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti ospedalieri, dagli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza. Il meccanismo dello “split payment”, invece, non dovrà essere applicato dalle società e fondazioni a partecipazione pubblica, dai consorzi a partecipazione pubblica diversi da quelli costituiti dall’art. 31 del TUEL e, in generale, da tutti quegli organismi pubblici che non rientrano fra quelli tassativamente indicati all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Per espressa previsione normativa, lo “split payment” non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso di Telefisco 2015 che il nuovo meccanismo non si applica ai professionisti che prestano la loro attività a beneficio delle Amministrazioni pubbliche.

Inoltre, con l’entrata in vigore del regime sopra descritto, la fatturazione “a esigibilità differita” prevista dal citato art. 6 comma 5 del D.P.R. 633/72 resta, di fatto, applicabile solo ai casi in cui non trova applicazione lo “split payment” e, quindi, alle sole fatture emesse prima del pagamento per compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Circa le indicazioni da riportare a cura dei fornitori sulle proprie fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni pubbliche soggette allo “split payment”, sarà sufficiente indicare sulle stesse i termini “scissione dei pagamenti”.

Il decreto sopra citato non ha previsto alcunché in merito all’obbligo per i fornitori della PA di annotare le fatture emesse in “scissione dei pagamenti” su un apposito registro sezionale; tale soluzione, ancorché non obbligatoria, potrebbe risultare utile.

Infine, si evidenzia che, aldilà delle dichiarate finalità antievasione, il meccanismo dello “split payment” consentirà all’Erario di “fare cassa” a danno di tutti i fornitori delle Amministrazioni pubbliche (comprese quindi le loro società strumentali); infatti, soprattutto nelle situazioni in cui il fornitore si trova strutturalmente con una posizione IVA a credito nei confronti dell’Erario, il meccanismo produrrà una riduzione della liquidità aziendale pari al valore dell’IVA esposta sulle fatture emesse nei confronti della PA.

Non consola più di tanto sapere che il decreto del MEF ha esteso alle imprese soggette allo “split payment” la previsione di cui all’38-bis comma 10 del D.P.R. 633/72, che prevede l’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria. E’ quindi verosimile aspettarsi in futuro un maggiore ricorso da parte dei fornitori della PA alla presentezione del modello IVA TR, al fine di avere la possibilità, sussistendone le condizioni di legge, di compensare durante l’anno il credito IVA formatosi nel corso dello stesso o di chiedere a rimborso tale credito, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione IVA annuale.