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All’inizio dell’anno accade spesso di ricevere una c.d. “dichiarazione o lettera d’intento” da parte dei clienti che hanno i requisiti per essere considerati “esportatori abituali”.

Si tratta di clienti che effettuano prevalentemente esportazioni e che, di conseguenza, maturano il diritto ad acquistare beni o servizi senza l’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c) del D.P.R. 633/72.

Per poter esercitare questo diritto gli esportatori abituali sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate in via telematica una dichiarazione d’intento, con la quale attestano di avere i requisiti per definirsi, appunto, “esportatori abituali”.

A cosa servono le dichiarazioni d’intento?

Le dichiarazioni d’intento sono molto importanti perché danno diritto agli esportatori abituali che le presentano di esercitare il diritto a ricevere fatture dai propri fornitori senza applicazione dell’IVA e autorizzano questi ultimi ad emettere fatture non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c) del D.P.R. 633/72, per tutto il periodo indicato nella dichiarazione (solitamente dall’01/01 al 31/12).

Cosa dobbiamo fare quando riceviamo una dichiarazione d’intento da un cliente?

Quando riceviamo una dichiarazione d’intento da un nostro cliente dobbiamo:

  1. verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e gli estremi della stessa (data e numero di protocollo);
  2. indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento in ogni fattura che andremo ad emettere al cliente in regime di non imponibilità IVA;

La verifica di cui al precedente punto 1 può essere fatta:

  1. accedendo al nostro “cassetto fiscale” (sezione “comunicazioni/dichiarazioni d’intento – destinatario”), dove troveremo tutte le dichiarazioni d’intento presentate dai nostri clienti che riportano il nostro codice fiscale;
  2. verificando la correttezza della presentazione della dichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica, nella quale andremo ad inserire tutti i dati richiesti, che possiamo trovare nella dichiarazione d’intento.

Solo dopo avere eseguito le verifiche di cui sopra potremo emettere le fatture di vendita al cliente esportatore abituale senza indicazione dell’IVA.

In fase di emissione di ciascuna fattura dovremo:

  1. indicare il codice N3.5 (“operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento”) nel campo relativo alla natura dell’operazione;
  2. indicare le seguenti informazioni nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali”: campo 2.2.1.16.1 “Tipo Dato”: indicare “INTENTO”, campo 2.2.1.16.2 “Riferimento Testo”: indicare il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” (per esempio 22121821658741369-000001), campo 2.2.1.16.4 “Riferimento Data”: indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Attenzione all’imposta di bollo…

Si ricorda, infine, che anche per ogni fattura di vendita d’importo superiore a 77,47 euro, emessa senza applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972, è necessario effettuare il versamento dell’imposta di bollo da 2,00 euro.

Al riguardo, l’art. 3, commi 4 e 5 della Legge n. 122/2022 (di conversione del D.L. 73/2022), ha introdotto alcune semplificazioni; in particolare, dall’01/01/2023 viene elevato a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare entro l’anno il versamento cumulativo dell’imposta di bollo.

Pertanto, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse del primo trimestre non supera i 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre. Inoltre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nel primo e secondo trimestre non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. L’imposta di bollo dovuta per il IV trimestre dovrà essere versata invece entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.