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Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti locali

Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti locali(articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 03/07/2015)

Con la deliberazione n. 8 del 17/06/2015 l’A.N.AC. ha approvato la versione definitiva delle “Linee guida” per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati dalla P.A. e degli enti pubblici economici.

In un quadro normativo piuttosto confuso, le Linee guida hanno il pregio di fare un po’ di chiarezza e di integrare e sostituire, laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, documento al quale, finora, gli organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche si sono ispirati per dare attuazione alla disciplina della L. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi.

L’obiettivo primario dell’A.N.AC. è quello di evitare che gli organismi partecipati considerino la normativa anticorruzione come un mero adempimento burocratico; per tale ragione, nelle Linee guida è stata data preferenza all’adattamento delle previsioni normative – pensate per le amministrazioni pubbliche centrali – alla realtà organizzativa dei singoli enti, in modo da arrivare a mettere a punto strumenti di prevenzione della corruzione mirati e incisivi.

La versione definitiva delle Linee guida conferma la condivisibile ripartizione degli organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche in cinque diverse categorie, ognuna delle quali è tenuta ad applicare la disciplina anticorruzione e per la trasparenza con un diverso grado d’intensità.

Concentrando l’attenzione solo sulle società, l’A.N.AC. include nella categoria delle “società in controllo pubblico” tutte quelle realtà controllate dalla P.A. ai sensi dell’art. 2359 c. 1, n. 1 (maggioranza dei diritti di voto in Assemblea ordinaria) e n. 2 (esercizio di influenza dominante nell’Assemblea ordinaria) del Codice Civile e, in casi particolari, anche quelle di cui al n. 3 (influenza dominante derivante da vincoli contrattuali). Rientrano in questa categoria anche le società in cui il controllo è esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni pubbliche.

Secondo l’A.N.AC., in materia di corruzione le società in controllo pubblico sono esposte a rischi analoghi a quelli a cui è esposta l’amministrazione pubblica controllante; pertanto, tali società applicano la disciplina in materia di anticorruzione e di trasparenza con le stesse modalità dell’amministrazione controllante, seppur con gli adattamenti in materia di trasparenza che sono indicati nell’allegato 1 alla deliberazione in commento. Alle società “in house”, invece, in considerazione del fatto che sono sostanzialmente parte integrante dell’amministrazione controllante, non è consentito applicare gli adattamenti previsti nell’allegato 1. Inoltre, nelle società in controllo pubblico le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che tali società adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, opportunamente integrato per prevenire anche i reati commessi in danno della società e della P.A.. In questo tipo di società la nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione” (R.P.C.) è sempre obbligatoria; tale soggetto non può essere individuato esternamente alla società e le sue funzioni devono essere svolte in costante coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.). Se quest’ultimo è di tipo collegiale e prevede la presenza di un membro interno, è auspicabile che tale soggetto svolga anche le funzioni di R.P.C.. Molto interessante è la previsione per le realtà di piccole dimensioni, in cui può essere eccezionalmente nominato R.P.C. un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. Nel caso di società indirettamente controllate dalla P.A., sarà la capogruppo che dovrà assicurare che le stesse adottino misure di prevenzione della corruzione coerenti con quelle dalla società madre.

Nella categoria delle “società a partecipazione pubblica non di controllo”, invece, rientrano tutte quelle realtà in cui la P.A. detiene una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Ciò comporta che in materia di anticorruzione ci siano minori oneri rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico: le Linee guida prevedono che le amministrazioni partecipanti promuovano presso queste realtà l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, opportunamente integrato al fine di prevenire anche i reati commessi in danno della società e della P.A.. Non è invece prevista la nomina del R.P.C. e, in materia di trasparenza, gli obblighi si limitano a quelli indicati ai commi da 15 a 33 della Legge 190/2012, con riferimento alle attività di pubblico interesse effettivamente esercitate, e all’art. 22 c. 3 del D.Lgs. 33/2013, per quanto attiene all’organizzazione. Si ricorda che per “attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea” si intendono quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti e quelle previste all’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 (esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore della P.A., gestione di servizi pubblici). Sarà la società interessata, d’intesa con le amministrazioni controllanti o vigilanti, a indicare nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità le attività di pubblico interesse svolte.

Da segnare, infine, che la versione definitiva delle Linee Guida prevede che le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, se non l’hanno ancora fatto, devono nominare tempestivamente il R.P.C., affinché questi predisponga entro il 15/12/2015 una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione finora svolta e sulle misure eventualmente già adottate in attuazione delle Linee guida. In ogni caso, l’adeguamento alle Linee guida deve avvenire entro il 31/01/2016. In materia di trasparenza, invece, è previsto un adeguamento tempestivo dei siti web, circostanza che dovrebbe indurre tutti ad affrettarsi, anche in considerazione delle sanzioni previste dagli artt. 22 c. 3, 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.