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grafico_1 rielabCon la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015 – Serie Generale, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti delegati per la riorganizzazione della PA.

Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima stagione di riforme del settore pubblico.

Le deleghe che interessano di più il mondo degli organismi partecipati dagli Enti locali sono contenute agli artt. 7, 18 e 19 del testo di Legge; in particolare:

  • l’art. 7 prevede ai commi 1 e 2 le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza;
  • l’art. 18 prevede il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
  • l’art. 19 prevede il riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL) di interesse economico generale.

Vediamo di seguito le deleghe per la semplificazione della normativa in materia di trasparenza, rimandando ad altro articolo l’analisi di quelle per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie e della disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL).

I commi 1 e 2 dell’art.  7 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, contengono le deleghe al Governo per la semplificazione alla normativa prevista in materia di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), la cui attuazione pratica si è rivelata molto complessa, soprattutto per gli organismi partecipati dalla PA, anche a detta dell’ANAC (VEDI deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

In particolare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (28/08/2015), uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il contenuto di tali decreti dovrà rispettare i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi (nuovi rispetto a quelli finora in vigore):

a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti:

  1. le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
  2. il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
  3. il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
  4. le determinazioni dell’organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 124/2007 e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

g) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali delhttps://www.alessandromanetti.com/wp-admin/post.php?post=199&action=edit Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, e successive modificazioni.

I decreti legislativi delegati dovranno essere adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato – Regioni e del parere del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi di una serie di deleghe che consentiranno al Governo di riformare buona parte del D.Lgs. 33/2013 e che, speriamo vivamente, consentiranno di superare tutte le problematiche applicative di una normativa che è stata pensata per i ministeri e che, successivamente, è stata estesa senza gli opportuni adattamenti anche alle Regioni, agli Enti locali e ai loro organismi partecipati, senza tenere conto delle peculiarità che tali enti presentano rispetto a quelli dell’amministrazione centrale  (si pensi, per esempio, alle difficoltà che molte società pubbliche prive di dirigenza hanno incontrato nell’individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Rimane comunque l’amarezza per l’ennesima occasione sprecata dal nostro legislatore di approvare un buon testo normativo fin dall’inizio; la disciplina della trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013, infatti, finora ha creato soprattutto problemi agli addetti ai lavori e, forse anche per questo, è stata per il momento scarsamente utile ai cittadini; nella maggior parte dei casi, infatti, le società pubbliche hanno adattato la struttura del sito istituzionale a quella indicata nell’allegato 1 al D.Lgs. 33/2013, pubblicando solo parzialmente i dati e le informazioni previste dalla norma.