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A partire dal 21/12/2021 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico alcune novità, al fine di contrastare forme elusive nell’impiego dei c.d. “lavoratori autonomi occasionali”. A prevederle è il D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, che ha modificato l’art. 14, comma 1 del D.lgs. 81/2008.

In particolare, è oggi previsto che “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”.

Ambito di applicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto chiarendo i contorni del nuovo obbligo con la nota n. 29 dell’11/01/2022, precisando che lo stesso interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 del Codice civile. Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva:

  • le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001);
  • i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. del Codice civile);
  • le professioni intellettuali cosiddette “protette” (artt. 2229 e ss. del Codice civile), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (Avvocati, Commercialisti, Notai, Architetti, ecc.);
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • i partiti politici;
  • le organizzazioni culturali e religiose, a determinate condizioni;
  • le ONLUS organizzate in forma associativa (e non per le cooperative sociali che svolgono comunque un’attività imprenditoriale).

Il nuovo obbligo, inoltre, si applica con riferimento ai soli lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del Codice civile (colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente) e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Decorrenza

Il nuovo obbligo si applica ai rapporti avviati dal 21/12/2021 e, secondo l’Ispettorato del Lavoro, a quelli che, anche se avviati prima di tale data, sono ancora in corso alla data di emanazione della nota n. 29 dell’11/01/2022.

A tal fine, per tutti i rapporti in essere all’11 gennaio scorso la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18/01/2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11/01/2022 la comunicazione dovrà essere effettuata preventivamente all’avvio dell’attività, eventualmente risultante dalla lettera d’incarico.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in ragione del luogo di svolgimento della prestazione, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici, la comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco completo allegato alla nota n. 29 dell’11/01/2022).

Nella comunicazione dovranno essere indicate le seguenti informazioni (da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail):

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • descrizione sintetica della prestazione lavorativa occasionale;
  • data di inizio della prestazione e durata della stessa (nel caso in cui la prestazione non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
  • compenso previsto.

In assenza delle suddette informazioni minimali la comunicazione viene considerata omessa.

Il committente deve conservare copia dell’e-mail inviata, che potrà essere richiesta in caso di ispezione.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata e i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento, ma comunque prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Quindi, le sanzioni potranno essere anche più di una, qualora le comunicazioni omesse riguardino più lavoratori.

Le sanzioni si applicano anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione quando il committente non abbia provveduto ad effettuarne una nuova. Quindi, occorre avere sempre sotto controllo la durata del rapporto.