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gestione della perdita d'esercizio 2020

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Decreto milleproroghe 2020”), convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di personale delle società a controllo pubblico.

Non pago del fallimento del precedente tentativo di riduzione dei dipendenti delle società in controllo pubblico della fine del 2017, con la previsione contenuta all’art. 1, comma 10-novies del Decreto Milleproroghe, il legislatore ha modificato l’art. 25 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) introducendo un nuovo obbligo di ricognizione del personale in servizio e di segnalazione delle eventuali eccedenze.

Tuttavia, mentre il tentativo del 2017 era abbinato al divieto per le società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo i nominativi dall’elenco degli esuberi, il tentativo odierno appare più limitato: con la modifica dell’art. 25 è stato riproposto l’obbligo di ricognizione e segnalazione delle eccedenze, ma non il divieto di cui sopra. Pertanto, ad oggi le società in controllo pubblico possono continuare ad effettuare nuove assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, attraverso proprie procedure selettive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi e delle modalità stabilite dall’art. 19 del D.lgs. 175/2016.

Scendendo nei particolari della disciplina contenuta nel nuovo art. 25, ci accorgiamo che questa prevede che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 le società a controllo pubblico dovranno effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche al fine di agevolare l’attività di revisione delle partecipazioni (la norma, in realtà, fa erroneamente riferimento all’art. 24 del D.lgs. 175/2016, relativo all’attività di revisione “straordinaria” delle partecipazioni, attività che è stata conclusa alla fine del 2017! Sarebbe stato più corretto fare riferimento all’art. 20, relativo alla razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni). Si tratta quindi di una ricognizione che le società in controllo pubblico dovranno necessariamente effettuare, anche se non avranno personale in esubero da dichiarare. Per come è scritta la norma, infatti, pare non ci sia altra strada che appuntarsi fin da ora in agenda la convocazione di una seduta del Consiglio di Amministrazione per la fine di settembre 2020, in modo da lasciare a verbale che l’attività di ricognizione è stata correttamente svolta.

L’elenco del personale eventualmente eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti da ciascun lavoratore, dovrà essere trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Speriamo che questa volta il decreto venga emanato entro tempi tali da consentire alle Regioni di poter svolgere la propria attività di ricollocamento regionale del personale.

Infatti, in base a quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell’art. 25, le Regioni hanno l’obbligo di formare e gestire l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, nonché quello di agevolare i processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità che verranno stabilite dal decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative. In pratica, le Regioni dovranno agevolare la riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. Ma per fare questo le Regioni avranno tempo solo fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati dichiarati gli esuberi; infatti, trascorso tale termine, gli elenchi dei lavoratori non ricollocati dovranno essere trasmessi all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), che gestirà gli elenchi d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente. Questo passaggio probabilmente implicherà un allagamento dell’area geografica in cui il lavoratore in esubero potrà essere ricollocato.

Infine, tenuto conto che le disposizioni del D.lgs. 175/2016 si applicano solo agli organismi costituiti in forma societaria, anche consortile e cooperativa, il comma 10-decies dell’art. 1 del Decreto Milleproroghe ha previsto espressamente che l’obbligo di ricognizione sopra illustrato, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, dovrà essere applicato anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico degli Enti locali, che alla data del 1° marzo 2020 risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche.