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Con il comunicato del 21 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la nuova procedura di rilascio del DURC online che sarà utilizzabile dal 1° luglio 2015.

Il Documento Unico di Regolarità contributiva attesta il rispetto degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi dell’impresa e viene definito un documento “unico” in quanto, a fronte di un’unica richiesta, risponde in merito alle risultanze di INAIL, INPS e Casse Edili.

L’attestato è necessario per stipulare contratti, gestire servizi pubblici in convenzione o concessione, eseguire lavori privati per cui è richiesta la concessione edilizia o la DIA (denuncia inizio attività), fruire di benefici contributivi pubblici, ottenere l’attestazione SOA (Società organismi di attestazione), ottenere l’iscrizione all’Albo dei fornitori, ottenere sovvenzioni o finanziamenti pubblici, ecc.

La nuova procedura non solo permetterà di ottenere il documento in tempo reale, ma rilascerà un DURC valido per 120 giorni ed utilizzabile per qualsiasi finalità richiesta. Il documento sarà scaricabile in formato pdf e, in caso di irregolarità riscontrate dall’ente, queste verranno comunicate al contribuente entro 72 ore dalla richiesta.

La nuova modalità di rilascio del DURC comporterà risparmi di tempo e risorse non solo per le pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per le imprese, che non dovranno più aspettare un mese di tempo per ottenere il documento ed affidarsi ad intermediari per fronteggiare le difficoltà burocratiche connesse alla precedente procedura.

Con la Circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato i contenuti del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

L’art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.L. n.34/2014, definisce l’ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive

La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS: Datori di lavoro con dipendenti; Committenti di co.co.co e co.co.pro.; Datori di lavoro agricolo con dipendenti; Lavoratori autonomi artigiani e commercianti; Lavoratori autonomi agricoli; Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili. In caso contrario, ove l’esito di regolarità non sia possibile, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. L’invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato l’irregolarità che l’interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.

In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.

Il Decreto ministeriale ha stabilito che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

Nelle ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso il servizio dello Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it):

  • DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012;
  • DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
  • DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012;
  • DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.

Flusso operativo per la produzione del Durc “On Line”

  1. L’utente, in possesso delle credenziali, accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”;
  2. L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità: Consultazione Regolarità, Lista Richieste, Richiesta Regolarità.
  3. L’utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo in formato pdf. In caso contrario, il sistema segnala per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “Richiesta Regolarità”.
  4. L’utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa.
  5. Il sistema verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità e, in tal caso, fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo.
  6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità.
  7. Il sistema comunica all’utente che l’elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta.
  8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l’esito può essere visualizzato ed acquisito.
  9. Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” che può essere: Regolare, In verifica, Non Regolare, Elaborazione in corso
  10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente il portale “owner” definisce l’esito della richiesta.

In caso di esito “Regolare” crea il Documento in formato pdf non modificabile denominato “Durc On Line”. In caso di esito “Non Regolare” crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”. L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.