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portatileDal 1° gennaio 2016 sarà più vantaggioso per i contribuenti sanare i mancati versamenti delle imposte attraverso il ravvedimento operoso: sono state infatti ridotte sia le sanzioni che gli interessi.

Le nuove sanzioni varranno anche per il passato, in virtù del rispetto del principio di legalità, e sono così articolate:

  • versamenti effettuati con un ritardo fino a 14 giorni: sanzione giornaliera dello 0,1%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 15 a 30 giorni: sanzione fissa dell’1,5%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 31 a 90 giorni: sanzione dell’1,67%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore: sanzione del 3,75%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 4,29% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali);
  • versamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 5% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali).

Gli interessi legali per il ritardato versamento dal 1° gennaio 2016 sono stabiliti nella misura dello 0,20% annuo (in precedenza erano dello 0,50%).