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Grazie alla richiesta di voto di fiducia del Governo, lo scorso 14 giugno il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati; pertanto, il decreto è stato convertito in Legge in via definitiva e ora attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 1 del decreto prevede l’estensione del meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, già introdotto per le Amministrazioni pubbliche, ad una serie di ulteriori soggetti ritenuti ad elevata affidabilità fiscale, fra cui rientrano:

  • le società in controllo pubblico delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
  • le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra;
  • le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

La nuova disposizione ha chiaramente l’obiettivo di ridurre l’evasione dell’IVA; infatti, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017:

  • i fornitori delle suddette società dovranno emettere le fatture di vendita nei confronti di tali soggetti esponendo l’IVA, ma indicando nel campo relativo all’esigibilità dell’IVA la dicitura “scissione dei pagamenti”; la registrazione delle fatture dovrà tenere conto del fatto che l’IVA non dovrà confluire nella liquidazione periodica;
  • le società in controllo pubblico, invece, dovranno registrare le fatture di acquisto ricevute dai fornitori sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute, scalando l’IVA esposta in tali documenti dal debito verso il relativo fornitore; l’IVA, infatti, anziché essere pagata al fornitore, come di consueto, dovrà essere versata dalle società in controllo pubblico direttamente all’Erario in occasione della relativa liquidazione periodica.

Di fatto, con questo meccanismo le società in controllo pubblico, ritenute dal legislatore ad elevata affidabilità fiscale, si sostituiscono ai fornitori (evidentemente ritenuti meno affidabili) nel versamento dell’IVA esposta sulle fatture emesse da questi ultimi.

Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, le nuove regole si applicheranno anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti, sia nel caso in cui questi siano prestatori di Amministrazioni pubbliche, sia nel caso in cui siano prestatori di società in controllo pubblico.

La conversione in Legge del D.L. 50/2017 porta con sé un’altra novità: i fornitori potranno richiedere alle Amministrazioni pubbliche o alle società in controllo pubblico il rilascio di un’attestazione sulla loro riconducibilità ai soggetti per i quali è applicabile il meccanismo dello split payment. Il consiglio è quello di anticipare queste richieste, predisponendo ed inviando a tutti i fornitori una comunicazione con la quale viene attestato da parte della società in controllo pubblico di essere soggetta alle regole della scissione dei pagamenti.

Da rilevare infine che il diverso meccanismo del “reverse charge” avrà sempre la precedenza sullo split payment; pertanto, ad esempio, le prestazioni di pulizia relative ad edifici, rese nei confronti delle società in controllo pubblico, rimarranno oggettivamente soggette all’inversione contabile.

In attesa delle disposizioni attuative che dovrebbero arrivare, prima o poi, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si consiglia a tutte le società in controllo pubblico di attivarsi al fine di effettuare in tempo i necessari aggiornamenti delle procedure contabili per la corretta gestione del nuovo adempimento e ai loro fornitori di organizzarsi per fare in modo che le fatture emesse a partire dal 1° luglio riportino la dicitura “scissione dei pagamenti” nel campo dedicato all’esigibilità dell’IVA.