
L’art. 16-bis del TUIR prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% (50% per l’anno 2025 per gli interventi sull’abitazione principale) delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute fino al 31/12/2025).
Ma se nel corso del tempo sono state sostenute spese per più interventi di ristrutturazione della stessa unità abitativa, indipendenti fra di loro, il limite dei 48.000 euro (96.000 euro fino al 31/12/2025) come si applica?
Facciamo un esempio concreto per capire meglio il problema: nel 2021 sono state sostenute spese per la ristrutturazione dell’intera abitazione per 96.000 euro esatti, nel 2025 voglio realizzare il parcheggio pertinenziale della stessa unità abitativa. Ho ancora diritto a portarmi in detrazione le spese sostenute per la realizzazione del parcheggio?
La risposta è affermativa.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato in più occasioni che ogni intervento può essere considerato detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, purché sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. Pertanto, il contribuente può fruire di un nuovo limite di spesa per la realizzazione di un ulteriore intervento di ristrutturazione, a condizione che tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quelli realizzati in precedenza e lo stesso contribuente sia in grado di fornire adeguata dimostrazione di tale autonomia.
Ipotesi di più interventi effettuati nello stesso anno
Discorso diverso, invece, per gli interventi di ristrutturazione che, seppur autonomi, vengono però effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile; in questi casi, infatti, le spese sostenute per gli interventi si sommano e il limite annuale di spesa ammissibile di 48.000 (96.000) euro deve essere rispettato.
Ipotesi di interventi che consistono nella mera prosecuzione di quelli iniziati negli anni precedenti
Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Per approfondire l’argomento vedi: circolare A.d.E. n. 17 del 24/04/2015 (risposta 3.2), circolare A.d.E. n. 19 del 08/07/2020 (pag. 258) e risposta interpello n. 285 del 28/08/2020.