La Legge di bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207), entrata in vigore il 01/01/2025, prevede alcune novità in materia di “bonus” sugli immobili. Vediamole in dettaglio.

Interventi di recupero edilizio

L’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) prevista dall’art. 16-bis del TUIR è stata rimodulata per le spese sostenute dall’01/01/2025 nel modo seguente (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate):

Abitazione principale: per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, è prevista l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. L’aliquota scenderà al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, sempre nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Altri immobili: per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Il limite di spesa agevolata resta fermo a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione continuerà a spettare nella misura del 50% per tutti gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis co. 3-bis del TUIR).

Caldaie alimentate a combustibili fossili: dall’01/01/2025 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR; ciò, in attuazione della direttiva UE 24/04/2024, n. 1275 (c.d. “Case green”).

Interventi di riduzione del rischio sismico e interventi di riqualificazione energetica

Le aliquote della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio.

Abitazioni principali: l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2026 e 2027.

Altri immobili: per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili: anche in questo caso, dall’01/01/2025 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non godono più del c.d. “ecobonus”.

Superbonus

Diverse le novità in materia di “superbonus” (tanto per cambiare), di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto dal comma 8-bis, primo periodo” dell’art. 119, può competere soltanto se alla data del 15/10/2024:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomìni: risulti presentata la CILA-S e sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
  • per gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025 (comma 8-ter e 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020).

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni: viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali, anziché in quattro, il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. Si tratta di un’opzione irrevocabile, che dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi “integrativa” di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023, da inviare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, l’eccedenza potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Bonus mobili

Il c.d. “bonus mobili” (art. 16 c. 2 del DL 63/2013) è stato prorogato anche per l’anno 2025 e la relativa disciplina è stata mantenuta inalterata. Di conseguenza anche per le spese sostenute fino al 31/12/2025 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) per all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” spetta una detrazione IRPEF del 50%.

Bonus elettrodomestici

Per l’anno 2025 è riconosciuto un contributo per l’acquisto di elettrodomestici in favore degli utenti finali, a condizione che: i) l’elettrodomestico acquistato sia ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), ii) sia prodotto nel territorio dell’Unione europea e iii) vi sia il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Lascia un commento