Aziende e professionisti Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/normativa-giurisprudenza-news/aziende-e-professionisti/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Thu, 28 Sep 2023 10:29:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 Le regole sulla trasparenza amministrativa per gli enti di diritto privato https://www.alessandromanetti.com/trasparenza-amministrativa-enti-privati/ https://www.alessandromanetti.com/trasparenza-amministrativa-enti-privati/#respond Thu, 28 Sep 2023 10:29:37 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2786 L'articolo illustra la disciplina di riferimento per gli enti privati in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 33/2013.

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La normativa di riferimento

Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha per oggetto la disciplina della libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti che svolgono attività d’interesse pubblico.

Questa libertà, che può essere esercitata nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, viene garantita tramite l’accesso civico generalizzato e tramite l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione, le attività e le modalità di loro realizzazione.

Per “accesso civico generalizzato” si intende la possibilità di accedere a dati e documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, mentre per “pubblicazione” si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle organizzazioni interessate, delle informazioni e dei dati concernenti la loro organizzazione e/o le attività svolte, con modalità di accesso libere, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A del D.lgs. 33/2013.

Si tratta di una disciplina che inizialmente doveva essere applicata solo dalle pubbliche amministrazioni centrali, ma che poi, nel corso del suo iter formativo, è stata estesa anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonché ad altri soggetti, anche aventi natura privata, che svolgono funzioni d’interesse pubblico.

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza

Ai fini del decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

L’art. 2-bis del decreto, aggiunto nel 2016, ha inoltre stabilito che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

  1. agli enti pubblici economici (ade esempio: ENI, IRI, ENEL, ecc.) e agli ordini professionali;
  2. alle società in controllo pubblico, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. 175/2016, con esclusione delle società quotate e le società da esse partecipate;
  3. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  4. alle società in partecipazione pubblica (quindi, non controllate, ma solo partecipate dalle pubbliche amministrazioni), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

La disciplina vigente per gli enti di diritto privato

Proviamo adesso a concentrare la nostra attenzione sugli “enti di diritto privato”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta sul tema dell’anticorruzione e della trasparenza con specifiche linee guida, che sono state approvate con la Delibera n. 1134 dell’08/11/2017 e che distinguono gli “enti di diritto privato” in:

  1. enti di diritto privato in controllo pubblico, che sono soggetti alle regole della trasparenza sia con riferimento alla loro organizzazione, che alle attività svolte;
  2. enti di diritto privato non in controllo pubblico, che sono tenuti a rispettare la disciplina sulla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte e sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

Le regole per gli enti di diritto privato in controllo pubblico

Relativamente agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il legislatore ha individuato tre diversi requisiti, che devono sussistere contemporaneamente per configurare il controllo:

  1. bilancio superiore a 500.000 euro: il parametro si intende verificato positivamente se il totale dell’attivo patrimoniale o il totale del valore della produzione assume un valore superiore a 500.000 euro;
  2. finanziamento pubblico maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio: per la verifica di questo parametro è necessario fare riferimento al rapporto fra contributi pubblici percepiti e valore della produzione; rientrano nel concetto di contributi pubblici anche i corrispettivi per prestazioni di servizi o forniture alla pubblica amministrazione e quelli per l’erogazione di servizi pubblici;
  3. designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

Questi enti sono tenuti a rispettare integralmente la disciplina sulla trasparenza amministrativa, sia con riferimento alla loro organizzazione, che alle attività svolte.

Le regole per gli enti di diritto privato privi del controllo pubblico

Per gli enti di diritto privato che non sono soggetti al controllo pubblico, l’ANAC nelle richiamate linee guida ha affermato che un soggetto, anche interamente privato, è soggetto alla disciplina sulla trasparenza sulle sole attività svolte (e non anche sulla sua organizzazione) se soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. presenza di un bilancio superiore a 500.000 euro;
  2. svolgimento di attività amministrative o di produzione di beni e servizi a beneficio di pubbliche amministrazioni (strumentali al perseguimento delle loro finalità istituzionali) o gestione di servizi pubblici (sia di interesse generale, che di interesse economico generale).

Nel caso in cui le due condizioni siano entrambe soddisfatte, l’ente privato, ancorché non in controllo pubblico, è tenuto a pubblicare i dati e le informazioni previste nell’allegato 1 alla Delibera n. 1134/2017 dell’ANAC, limitatamente alle sole attività d’interesse pubblico svolte.

Si tratta di poche informazioni afferenti alle attività procedimentali, alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai bilanci dell’ente, ai servizi erogati, all’accesso civico, ai bandi di gare e contratti (solo se l’ente è una stazione appaltante) e alle opere pubbliche (solo se realizzate).

Conclusioni

Per comprendere quali siano gli obblighi in materia di trasparenza per un ente di diritto privato è quindi necessario partire dall’analisi della presenza o meno del controllo pubblico, per poi passare all’analisi dei dati di bilancio e delle attività d’interesse pubblico effettivamente svolte. In questo modo sarà possibile stabilire se l’ente di diritto privato di nostro interesse è tenuto a rispettare la disciplina sulla trasparenza amministrativa in misura piena o solo parzialmente.  

Resta comunque fermo per tutti gli enti l’onere dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo la nuova procedura prevista dalla delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023.

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La “finanza di progetto” dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/finanza-di-progetto/ https://www.alessandromanetti.com/finanza-di-progetto/#respond Thu, 14 Sep 2023 13:14:58 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2774 L'articolo illustra le principali caratteristiche della finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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La finanza di progetto in sintesi

La finanza di progetto è una particolare modalità di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso la quale un progetto di investimento trova il suo ristoro economico e finanziario nei ricavi e nei flussi di cassa generati dall’attività di gestione dell’opera realizzata. Con il ricorso alla finanza di progetto uno o più operatori economici possono presentare ad un ente concedente (solitamente un’Amministrazione pubblica) una proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. L’ente concedente valuta la proposta e se la ritiene di pubblica utilità la mette a gara, garantendo al proponente il diritto di prelazione rispetto agli altri concorrenti.

La disciplina della finanza di progetto

La finanza di progetto è attualmente disciplinata dagli artt.  193, 194 e 195 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), che si trovano correttamente collocati all’interno della Parte II dedicata ai “Contratti di concessione”, in quanto la finanza di progetto rappresenta una particolare modalità di finanziamento delle concessioni.

Rispetto al passato, il nuovo Codice ha introdotto diverse semplificazioni, fra cui:

  • non sono richiesti al proponente particolari requisiti in fase di presentazione della proposta (può quindi dotarsi dei requisiti necessari nella successiva fase di gara);
  • gli investitori istituzionali possono presentare proposte anche in assenza dei requisiti e acquisirli successivamente in sede di partecipazione alla gara, avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti;
  • la proposta progettuale può avere ad oggetto opere e/o servizi già inclusi negli strumenti di programmazione dell’ente concedente oppure opere o servizi completamente nuovi per quest’ultimo.

La presentazione della proposta progettuale

La proposta progettuale deve contenere:

  1. un progetto di fattibilità;
  2. una bozza di convenzione;
  3. il piano economico-finanziario asseverato (che contiene anche le spese sostenute per la predisposizione della proposta e i diritti su eventuali opere dell’ingegno);
  4. la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Secondo l’ANAC (comunicato del 23/06/2021) l’asseverazione del piano economico-finanziario può essere rilasciata dagli istituti di credito, dalle società di servizi costituite dagli stessi e dalle società di revisione.

Una volta ricevuta la proposta corredata di tutti gli allegati obbligatori, l’ente concedente ha 90 giorni di tempo per valutarne la fattibilità. In questo lasso temporale può invitare il proponente ad apportare modifiche al progetto per renderlo più confacente rispetto alle esigenze pubbliche.

Se il promotore non apporta le modifiche richieste, la proposta viene respinta.

L’esito della verifica di fattibilità da parte dell’ente concedente deve essere pubblicato sul suo sito internet istituzionale e comunicato al proponente.

Nel caso in cui la proposta superi l’esame di fattibilità, la stessa viene inserita negli strumenti di programmazione dell’ente concedente.

La gara

Una volta che l’ente concedente ha approvato la proposta, questa viene messa a gara “nei tempi previsti dalla programmazione”, garantendo però il diritto di prelazione al proponente. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

I concorrenti, compreso il promotore, presentano la propria offerta, che deve contenere:

  • il piano economico-finanziario asseverato;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
  • le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara (cioè, quello del proponente), secondo gli indicatori previsti nel bando.

Nella scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’ente concedente deve tenere conto anche degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica proposti.

Come anticipato, al promotore è sempre riconosciuto il diritto di prelazione; pertanto, nel caso in cui un concorrente presenti un’offerta più vantaggiosa, il proponente ha comunque il diritto di offrire all’ente concedente le stesse condizioni offerte da quest’ultimo e di vedersi aggiudicata la concessione.

Significativo è anche il fatto che il soggetto proponente può modificare/integrare la propria configurazione giuridica fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le garanzie

Al momento della presentazione della proposta non è più dovuta dal proponente alcuna garanzia. Si tratta di una novità rispetto al passato che agevolerà notevolmente la presentazione delle proposte, in quanto eviterà ai proponenti tutte le difficoltà incontrate in passato per ottenere dagli istituti di credito o assicurativi le garanzie richieste dalla normativa precedente (garanzie pittosto difficili da ottenere in una fase precontrattuale).

In sede di gara le offerte dei concorrenti devono essere corredate della garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito.

ll soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva pari almeno al 10% dell’importo contrattuale e a partire dalla data di inizio dell’esercizio del servizio il concessionario è tenuto prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera in misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di questa cauzione costituisce un grave inadempimento contrattuale.

Il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal proponente, che non è risultato aggiudicatario, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dichiarando di impegnarsi a adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Se il proponente non esercita la prelazione ha diritto di ottenere, con oneri a carico dell’aggiudicatario, il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può comunque superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

La società di scopo

Per le concessioni di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (oggi pari a 5.382.000 euro), il bando di gara prevedere l’obbligo per l’aggiudicatario di costituire una “società di scopo” (in passato chiamata “società di progetto”), in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Quest’obbligo ha l’obiettivo di realizzare una segregazione dei flussi finanziari generati dall’opera realizzata e, soprattutto, quello di tenere separato il fabbisogno finanziario del promotore da quello della società di scopo, in modo da aumentare la bancabilità dell’operazione e garantire che le risorse destinate al rimborso dei finanziamenti non vengano utilizzate per finalità estranee al progetto.

Inoltre, la società di scopo, avendo una propria personalità giuridica, prosegue la sua missione anche nel caso in cui l’aggiudicatario (proponente) venga a trovarsi in difficoltà economiche e finanziarie. Quindi, la presenza della società di scopo è molto importante per la buona riuscita dell’operazione d’investimento.

Il bando di gara deve indicare l’ammontare minimo del capitale sociale della società. Nel caso in cui un concorrente sia costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale della società di scopo di ciascun soggetto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La società di scopo subentra automaticamente nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa o cessione di contratto, e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’ente concedente.

Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte dell’ente concedente, i soci della società di scopo restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito.

Inoltre, il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.

L’ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Obbligazioni e altri titoli di debito

La società di scopo può emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 2412 e 2483 del Codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e clienti professionali.

L’emissione di obbligazioni è ammessa esclusivamente per finanziare (o rifinanziare) il debito contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.

Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene nel termine massimo di 18 mesi (il contratto di concessione può prevedere anche un termine inferiore), decorso il quale il contratto è risolto di diritto, salvo siano state reperite nel frattempo altre forme di finanziamento.

La contribuzione pubblica

Le opere realizzate con la finanza di progetto possono essere “calde”, “tiepide” o “fredde”.

Le prime (calde) sono opere che, per le loro caratteristiche, sono in grado di generare ricavi e flussi finanziari sufficienti a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e, quindi, il regolare rimborso dei finanziamenti assunti per realizzare l’opera.

Le seconde (opere tiepide) hanno caratteristiche che non consentono di ottenere tutti ricavi e i flussi finanziari necessari per consentire alla società di scopo di raggiungere e mantenere l’equilibrio economico e finanziario; quindi, quando devono essere realizzate opere tiepide, è comunque necessario un intervento finanziario da parte dell’ente concedente per garantire l’equilibrio della gestione.

Le opere fredde sono invece caratterizzate da ricavi e flussi finanziari molto scarsi (si pensi, per esempio, alla realizzazione di un ospedale), che non sono sufficienti a garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione; pertanto, in questi casi, l’ente concedente deve intervenire in modo importante per garantire la realizzazione dell’opera e l’equilibrio della gestione (in questi casi la società di scopo si troverà di fronte anche a difficoltà nell’accesso al credito).

In passato, l’ente concedente poteva contribuire (in contante o con garanzie) per un valore non superiore al 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici questo limite è stato rimosso. Il legislatore italiano ha infatti voluto riallineare la disciplina interna alla direttiva europea del 2014, che non prevede un limite fisso all’ammontare della contribuzione pubblica, purché, nel complesso, l’operazione rispetti le condizioni di traslazione del rischio operativo dal concedente al concessionario.

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Quali sono le caratteristiche del “regime forfetario”? https://www.alessandromanetti.com/caratteristiche-del-regime-forfetario/ Thu, 13 Apr 2023 13:39:38 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2671 L'articolo illustra le principali caratteristiche del regime forfetario previsto dall'art. 1, commi 54-88 della L. 190/2014.

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Il regime forfetario in sintesi

Questo regime contributivo si caratterizza per la possibilità di determinare il reddito imponibile a forfait rispetto ai ricavi conseguiti, per l’obbligo di versare all’Erario un’imposta di minore impatto rispetto a quella ordinaria e per i ridottissimi obblighi contabili e fiscali. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente apprezzato da tutte le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione. Il regime forfetario è disciplinato dall’art.1, commi 54-88 della L. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Chi può accedere al regime forfettario?

Il regime forfetario è il regime naturale di tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, un’arte o una professione in forma individuale. Però è necessario che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una causa di esclusione.

Anche i soggetti già in attività possono accedere al regime forfetario.

Non possono invece adottare il regime forfetario le società (di persone o di capitali), le cooperative e le associazioni.

Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario?

Per poter accedere al regime forfetario i soggetti già in attività o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, devono possedere i seguenti requisiti:

1. nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario devono avere conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si deve fare riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);

2. nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario non devono avere sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, complessivamente superiori a 20.000 euro lordi.

Per avvalersi del regime forfetario non sono previsti limiti di età e non ci sono limiti di durata. Il regime forfetario può essere applicato fino a quando sono presenti e sussistono i suddetti requisiti.

Quali sono le cause di esclusione dal regime forfetario?

Non possono avvalersi del regime forfetario o decadono dalla possibilità di avvalersi di tale regime:

1. coloro che nell’anno precedente a quello di accesso al regime hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempreché in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);

2. coloro che partecipano, contemporaneamente all’esercizio della propria attività, a società di persone o ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

3. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

4. coloro che non sono residenti in Italia, salvo alcune eccezioni;

5. coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

6. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Quanto dura il regime forfettario?

Il regime forfetario non prevede una scadenza, ma cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge o qualora si verifichi una causa di esclusione.

La Legge di bilancio per il 2023 ha previsto tuttavia l’uscita immediata dal regime forfetario nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti superino i 100.000 euro in corso d’anno. Infatti, al superamento di questo limite in corso d’anno scatta l’obbligo di applicare l’IVA a partire dalle operazioni effettuate oltre tale limite. Invece, coloro che superano in corso d’anno la soglia di 85.000 euro, ma non quella di 100.000 euro, sono obbligati ad uscire dal regime a partire dall’anno successivo.

Come si calcola il reddito e la tassazione nel regime forfetario?

Nel regime forfetario il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata, che varia dal 40% all’86% (vedi allegato 4 alla L. 190/2014). Nella determinazione del reddito non rilevano né le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, né le sopravvenienze attive e passive.

Il reddito imponibile determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, viene poi moltiplicato per il 15% (5% per le nuove attività produttive per i primi 5 anni) e, in questo modo, si ottiene l’imposta da versare all’Erario. Si tratta di un’imposta unica, che è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Facciamo un esempio:

  • compensi percepiti nel 2022: 60.000 euro;
  • coefficiente di redditività per l’attività esercitata: 78%
  • contributi previdenziali obbligatori versati nel 2022: 10.000

Quindi: (60.000 x 78%) – 10.000 = 36.800 reddito imponibile

36.800 x 15% = 5.520 imposta sostitutiva

Per le nuove iniziative economiche il regime forfetario prevede ulteriori vantaggi?

Sì, in questi casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi 5 anni di attività.

Però, per poter beneficiare di questo importantissimo vantaggio è necessario che:

1. non sia stata esercitata attività artistica, professionale ovvero d’impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti a quello di inizio dell’attività;

2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (non si prendono in considerazione i periodi di pratica o tirocinio obbligatori);

3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime.

Quali sono le semplificazioni contabili e fiscali del regime forfetario?

Le semplificazioni sono tantissime. Coloro che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
  • non detraggono l’IVA pagata sugli acquisti;
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e le fatture ricevute;
  • non liquidano l’IVA e non la versano;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA e le altre comunicazioni periodiche ai fini IVA;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (resta fermo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • non applicano gli “indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA);
  • non subiscono le ritenute d’acconto sui compensi percepiti;
  • non operano le ritenute d’acconto sulle fatture dei fornitori professionisti.

Gli unici adempimenti contabili e fiscali sono:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi (fatturazione);
  • integrazione delle fatture di acquisto nei casi previsti dalla legge;
  • presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Come si accede al regime forfetario?

Il regime forfetario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione accedono a tale regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Per i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione è invece necessario, a soli fini anagrafici, flaggare l’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).

Successivamente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, il contribuente dovrà effettuare l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle cause ostative.

Dal regime forfetario si può uscire con semplicità?

Il regime forfetario è un regime naturale, dal quale il contribuente può uscire in qualsiasi momento optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene per comportamento concludente, ma deve esserne data comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è optato per il regime ordinario. Una volta effettuata questa opzione, la permanenza nel regime ordinario è obbligatoria per almeno un triennio.

Cosa devono indicare in fattura i contribuenti forfetari?

I contribuenti in regime forfetario non devono esporre né l’IVA, né la ritenuta d’acconto e devono riportare la dicitura “Operazione non soggetta ad IVA in quanto effettuata ai sensi dell’art.1, commi 54-88 della L. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.

La fatturazione elettronica è obbligatoria nel regime forfettario?

Anche i contribuenti in regime forfetario hanno l’obbligo della fattura elettronica, ma solo se nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, da ragguagliare all’anno.

Dall’01/01/2024 l’obbligo è esteso, salvo proroghe, anche a coloro che hanno ricavi o compensi inferiori a tale limite.

Il mancato adempimento comporta una sanzione compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure, una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.

Nel regime forfetario l’applicazione del bollo è sempre obbligatoria?

No, l’imposta di bollo è dovuta solo sulle fatture d’importo complessivo superiore a 77,47 euro, siano esse cartacee o elettroniche.

Sulle fatture cartacee l’imposta di bollo può essere assolta con l’applicazione di una marca da bollo da 2 euro.

Sulle fatture elettroniche l’imposta di bollo da 2 euro viene assolta in modo virtuale, indicando “SI” il campo “Bollo Virtuale” presente nel tracciato record della fattura elettronica. Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare trimestralmente un riepilogo dell’imposta di bollo da versare, che viene messo a disposizione del contribuente nella sua area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato mediante F24 entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, tranne che per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare per le quali il termine di versamento è spostato al 30 settembre. È anche possibile fare il versamento tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del contribuente.

Attenzione: se l’imposta di bollo viene riaddebitata al cliente in fattura, questa concorre alla formazione del reddito del contribuente forfettario (Agenzia delle entrate, risposta a Interpello n. 428 del 12/08/2022).

Il regime forfetario offre dei vantaggi in materia di contributi previdenziali?

I lavoratori autonomi artigiani e commercianti in regime forfetario possono anche beneficiare del regime contributivo agevolato, che si sostanzia uno sconto del 35% sui contributi previdenziali dovuti all’Inps, previa presentazione di apposita istanza da inviare telematicamente a tale istituto entro il 28 febbraio. Coloro che hanno già beneficiato dello sconto per l’anno precedente non devono presentare una nuova domanda (vedi anche circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19).

L’agevolazione non si applica a coloro che sono iscritti alla Gestione Separata Inps.

Quali ulteriori complicazioni possono esserci?

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario comporta la rettifica della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis.2 del D.p.r. 633/72, che deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Pertanto, la presenza di beni strumentali d’importo elevato, magari anche acquistati di recente, può rendere meno vantaggioso il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario a quello ordinario è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Quanto chiede un Commercialista per assistere un contribuente forfetario?

Gli adempimenti civilistici e fiscali di un contribuente in regime forfetario sono molto ridotti. Pertanto, anche l’attività di consulenza e assistenza del Commercialista è ridotta ai minimi termini. Se non ci sono problematiche particolari, un compenso compreso fra i 300 e i 400 euro all’anno può essere ritenuto congruo e adeguato rispetto all’attività da svolgere e alle relative responsabilità.

I ridotti adempimenti e le nuove tecnologie di comunicazione rendono inoltre possibile al Commercialista seguire clienti residenti in tutto il territorio nazionale.

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La definizione agevolata delle controversie tributarie e l’accordo conciliativo https://www.alessandromanetti.com/definizione-agevolata-controversie-tributarie/ Mon, 09 Jan 2023 16:16:07 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2644 L'articolo illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 in tema di definizione agevolata delle controversi tributarie.

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La Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto nuove disposizioni che dovrebbero andare a ridurre il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, a determinate condizioni, anche quello in cui sono parte gli enti territoriali (soprattutto Comuni e Province).

Queste disposizioni sono contenute all’art. 1, commi da 186 a 218 della Legge 29/12/2022, n. 197, che è stata pubblicata sulla G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. e che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.

Quali sono le nuove misure di riduzione del contenzioso tributario previsti dalla Legge di bilancio 2023?

Si tratta principalmente della “definizione agevolata” delle controversie pendenti in ogni stato di grado e di giudizio e di un rilancio del c.d. “accordo conciliativo” che il contribuente e l’Agenzia delle entrate possono sottoscrivere fuori udienza.

In cosa consiste la “definizione agevolata” delle controversie?

Come anticipato, tutte le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tranne casi particolari, possono essere definite mediante la presentazione di un’apposita istanza ed il versamento di una somma di denaro.

Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e che il processo sia ancora in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Relativamente alla somma da versare per beneficiare di questa opportunità, la regola generale prevede che questa sia pari al valore della controversia; tuttavia, ci sono diversi casi in cui l’importo può essere minore:

  • in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, l’importo da versare scende al 90% del valore della controversia;
  • in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 1° gennaio 2023, l’importo da versare per definire la controversia scende al 40% in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e al 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • per le controversie tributarie pendenti in Cassazione, nelle quali l’Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il versamento sarà solo del 5% del valore della controversia.

Quindi, in definitiva, maggiori sono le probabilità di vittoria del contribuente, minore sarà l’importo da versare per chiudere il contenzioso.

Purtroppo, l’importo da versare non è compensabile in F24 con altri crediti tributari.

Dall’importo dovuto per la definizione agevolata possono essere comunque scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non possono invece essere restituite le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata.

Per le controversie definibili in via agevolata, tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, che scadono fra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023 sono sospesi per nove mesi.

Come si perfeziona la “definizione agevolata” delle controversie tributarie?

La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con:

  • la presentazione entro il 30 giugno 2023 di una domanda al giudice, che è esente da bollo (una domanda per ciascun atto impugnato);
  • con il versamento dell’importo dovuto entro il 30 giugno 2023 (qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda).

Con la presentazione della domanda il processo viene sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro questa data il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e l’attestazione dell’avvenuto versamento degli importi dovuti o della prima rata (in caso di versamento rateale).

Gli effetti della definizione, regolarmente perfezionata, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2023.

L’eventuale diniego della domanda di definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 e può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

L’importo da versare per perfezionare la “definizione agevolata” può essere rateizzato?

Il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a 1.000 euro e può essere effettuato in massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Quali sono gli effetti della “definizione agevolata” delle controversie tributarie?

Con il perfezionamento della definizione agevolata il processo tributario viene dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio e, in caso di più coobbligati, giova in favore di tutti.

Tutte le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

La “definizione agevolata” può essere applicata alle controversie con gli enti territoriali?

L’art. 1, comma 205 della Legge di bilancio 2023 prevede la possibilità (ma non l’obbligo) per gli enti territoriali (Comuni, Province, ecc.) di approvare entro il 31 marzo 2023 le modalità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, sulla base delle regole e dei princìpi visti in precedenza.

Quindi, in futuro, sarà possibile definire in via agevolata solo le controversie tributarie con gli enti territoriali che hanno deciso di cogliere questa opportunità (verosimilmente solo gli enti di medio-grandi dimensioni).  

In cosa consiste l’istituto della “conciliazione”?

In alternativa alla definizione agevolata prevista all’art. 1 commi 186 e seguenti della Legge di bilancio 2023, le controversie pendenti in primo e secondo grado al 1° gennaio 2023, che hanno ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, salvo alcune eccezioni, entro il 30 giugno 2023 mediante un accordo conciliativo ex art. 48 del D.lgs. 546/1992.

Questo tipo di accordo, per espressa previsione del comma 207 della Legge di bilancio 2023, potrà essere stipulato prevedendo sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute (oppure, in caso di rateizzo, il versamento della prima rata) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Anche in questo caso è esclusa la possibilità di compensare nel modello F24 gli importi dovuti con eventuali crediti fiscali.

L’eventuale rateizzo può prevedere un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate previste nel piano di rateizzo, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo e l’ufficio competente iscrive a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, applicando la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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Le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali https://www.alessandromanetti.com/lettere-intento-ricevute-dagli-esportatori-abituali/ Thu, 05 Jan 2023 09:57:57 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2636 L'articolo illustra quello che dobbiamo fare quando riceviamo una lettera o dichiarazione d'intento da un cliente esportatore abituale.

L'articolo Le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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All’inizio dell’anno accade spesso di ricevere una c.d. “dichiarazione o lettera d’intento” da parte dei clienti che hanno i requisiti per essere considerati “esportatori abituali”.

Si tratta di clienti che effettuano prevalentemente esportazioni e che, di conseguenza, maturano il diritto ad acquistare beni o servizi senza l’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c) del D.P.R. 633/72.

Per poter esercitare questo diritto gli esportatori abituali sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate in via telematica una dichiarazione d’intento, con la quale attestano di avere i requisiti per definirsi, appunto, “esportatori abituali”.

A cosa servono le dichiarazioni d’intento?

Le dichiarazioni d’intento sono molto importanti perché danno diritto agli esportatori abituali che le presentano di esercitare il diritto a ricevere fatture dai propri fornitori senza applicazione dell’IVA e autorizzano questi ultimi ad emettere fatture non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. c) del D.P.R. 633/72, per tutto il periodo indicato nella dichiarazione (solitamente dall’01/01 al 31/12).

Cosa dobbiamo fare quando riceviamo una dichiarazione d’intento da un cliente?

Quando riceviamo una dichiarazione d’intento da un nostro cliente dobbiamo:

  1. verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e gli estremi della stessa (data e numero di protocollo);
  2. indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento in ogni fattura che andremo ad emettere al cliente in regime di non imponibilità IVA;

La verifica di cui al precedente punto 1 può essere fatta:

  1. accedendo al nostro “cassetto fiscale” (sezione “comunicazioni/dichiarazioni d’intento – destinatario”), dove troveremo tutte le dichiarazioni d’intento presentate dai nostri clienti che riportano il nostro codice fiscale;
  2. verificando la correttezza della presentazione della dichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica, nella quale andremo ad inserire tutti i dati richiesti, che possiamo trovare nella dichiarazione d’intento.

Solo dopo avere eseguito le verifiche di cui sopra potremo emettere le fatture di vendita al cliente esportatore abituale senza indicazione dell’IVA.

In fase di emissione di ciascuna fattura dovremo:

  1. indicare il codice N3.5 (“operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento”) nel campo relativo alla natura dell’operazione;
  2. indicare le seguenti informazioni nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali”: campo 2.2.1.16.1 “Tipo Dato”: indicare “INTENTO”, campo 2.2.1.16.2 “Riferimento Testo”: indicare il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” (per esempio 22121821658741369-000001), campo 2.2.1.16.4 “Riferimento Data”: indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Attenzione all’imposta di bollo…

Si ricorda, infine, che anche per ogni fattura di vendita d’importo superiore a 77,47 euro, emessa senza applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972, è necessario effettuare il versamento dell’imposta di bollo da 2,00 euro.

Al riguardo, l’art. 3, commi 4 e 5 della Legge n. 122/2022 (di conversione del D.L. 73/2022), ha introdotto alcune semplificazioni; in particolare, dall’01/01/2023 viene elevato a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare entro l’anno il versamento cumulativo dell’imposta di bollo.

Pertanto, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse del primo trimestre non supera i 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre. Inoltre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nel primo e secondo trimestre non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. L’imposta di bollo dovuta per il IV trimestre dovrà essere versata invece entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 https://www.alessandromanetti.com/informativa-trattamento-dati-personali/ Thu, 01 Dec 2022 15:11:00 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1552 Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che tutti coloro che sono titolari del trattamento di dati personali di terzi e a cui competono le decisioni circa gli strumenti da utilizzare per il trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono tenuti a comunicare alla persona nel cui interesse tali dati vengono trattati, le informazioni previste agli […]

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Telecamente e privacyIl Regolamento (UE) 2016/679 prevede che tutti coloro che sono titolari del trattamento di dati personali di terzi e a cui competono le decisioni circa gli strumenti da utilizzare per il trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono tenuti a comunicare alla persona nel cui interesse tali dati vengono trattati, le informazioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) sopra richiamato.

Pertanto, relativamente dai dati che sono stati e saranno da Lei conferiti per l’accesso ai servizi erogati dal mio Studio professionale, Le comunico quanto segue:

Estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti:

Dott. Alessandro Manetti, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Organismo Indipendente di Valutazione, codice fiscale: MNT LSN 69M10 D62T, partita IVA: 01951030970, telefono: +39 055 199 730 51, info@alessandromanetti.coma.manetti@pec.studiocommercialemanetti.it, sito web: https://www.alessandromanetti.com

Sede: via G. La Pira, 21 – I-50121 Firenze (FI)

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali relativi alla Sua persona (in seguito “Dati personali”): tali dati:

  • possono essere solo forniti da Lei direttamente;
  • sono trattati dal sottoscritto Titolare al solo scopo di inviarle periodiche informazioni alla casella di posta elettronica che ha fornito al momento della Sua registrazione al servizio “Newsletter” del sito internet https://www.alessandromanetti.com, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali.

Natura del trattamento dei Dati personali: il trattamento dei Dati personali ha natura obbligatoria, in quanto necessario all’erogazione del servizio “Newsletter”.

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Periodo di conservazione dei Dati personali: i Dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario alla prestazione del servizio “Newsletter” e, comunque, per tutto il tempo in cui il Titolare del trattamento sarà soggetto ad obblighi di conservazione previsti dalla legge.

Soggetti o categorie ai quali i Dati personali possono essere comunicati: i Dati personali potranno essere comunicati esclusivamente (i) ai soggetti individuati dalla normativa nazionale e comunitaria per l’adempimento di obblighi di legge, (ii) ai soggetti che partecipano all’erogazione del servizio “Newsletter”. In nessun caso i Dati personali verranno trasferiti in un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali. I Suoi dati potranno essere utilizzati per la profilazione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Soggetti o categorie che possono venire a conoscenza dei Dati personali: Responsabili interni ed esterni del trattamento ed Incaricati del trattamento, così come eventualmente individuati dal Titolare del trattamento, come indicati nel sito internet sopra indicato.

Reclami: eventuali reclami avverso le modalità di trattamento dei dati da Lei conferiti possono essere presentati in ogni tempo al Titolare e all’eventuale Responsabile interno del trattamento, nonché al Garante della protezione dei dati personali.

Infine, La informo che, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quale soggetto interessato, Lei ha la facoltà di esercitare specifici diritti inerenti i Suoi Dati personali. In particolare, ha diritto di ottenere:

  • la conferma, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, dell’esistenza o meno di Dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,
  • l’indicazione dell’origine dei Dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi, degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei Dati personali, dell’eventuale intenzione del Titolare di trasferire Dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, del periodo di conservazione dei Dati personali, della logica applicata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o profilazione, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e dell’eventuale Responsabile della protezione dei Dati (c.d. DPO), dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
  • la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;
  • l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  • la limitazione al trattamento;
  • la portabilità dei Dati personali che La riguardano ad altro Titolare del trattamento;
  • la revoca del consenso al trattamento;
  • l’attestazione che l’origine dei Dati personali e le finalità e modalità di trattamento sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Qualora desideri esercitare uno dei suddetti diritti, La invito a presentare una richiesta al Titolare del trattamento. La richiesta può essere presentata a mano presso la sede del Titolare o inviata tramite raccomandata, fax o posta elettronica, anche certificata. Tali diritti possono essere esercitati anche conferendo delega o procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni od altri organismi. Lei potrà anche farsi assistere da una persona di Sua fiducia. L’esercizio dei Suoi diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, e ad ogni Sua richiesta verrà data risposta da parte del Titolare del trattamento entro 30 giorni. Ogni richiesta può essere rinnovata con un intervallo non inferiore a 90 giorni. La richiesta non può essere avanzata nei casi espressamente previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Dott. Alessandro Manetti

L'articolo Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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Contratto di service o distacco di personale? https://www.alessandromanetti.com/contratto-di-service-o-distacco-di-personale/ Thu, 01 Dec 2022 09:08:32 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2627 L'articolo affronta il caso dell'utilizzo di personale qualificato per la realizzazione di progetti ed analizza le differenze principali fra il contratto di service e l'istituto del distacco del personale, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

L'articolo Contratto di service o distacco di personale? proviene da Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale.

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Spesso gli operatori economici vengono a trovarsi nella necessità di avvalersi di personale qualificato per la realizzazione di progetti che coinvolgono più imprenditori, senza però che sussistano le condizioni per incrementare in modo permanente la propria dotazione organica.

In questi casi, oltre al ricorso alle varie forme di lavoro flessibile previste dall’ordinamento giuridico, che però difficilmente garantiscono la disponibilità di personale qualificato e formato per le specifiche esigenze del progetto da realizzare, gli operatori economici hanno la possibilità di:

– stipulare contratti di service con altri soggetti, oppure

– di ricorrere all’istituto del distacco di personale, qualora sia presente un interesse comune fra gli operatori economici chiamati a realizzare il progetto.

Quali sono le caratteristiche del contratto di service?

In questo tipo di rapporto l’operatore economico appaltata a terzi la realizzazione di una o più fasi del progetto. Il rapporto viene regolato da un contratto, che descrive le prestazioni che l’appaltatore si impegna ad erogare all’appaltante – utilizzando il proprio personale – e regola tutti i termini del rapporto, compreso il corrispettivo riconosciuto per le prestazioni e le modalità di pagamento. Si tratta di un rapporto a prestazioni corrispettive soggetto ad IVA.

Qualora la collaborazione dovesse diventare frequente può essere utile sottoscrivere fra l’appaltante e l’appaltatore un “contratto quadro”, che regolerà gli elementi principali del rapporto, rimandando allo scambio di corrispondenza commerciale la definizione dei dettagli delle singole prestazioni (per esempio, attraverso messaggi di posta elettronica certificata).

Quando è possibile ricorrere al “distacco di personale”?

L’art. 30 del D.lgs. 276/2003 (la c.d. “Legge Biagi”) prevede che il “distacco” si configura quando un datore di lavoro (il distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (il distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tal caso, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato.

Dal punto di vista civilistico, quindi, il distacco è ritenuto legittimo quando viene posto in essere per il raggiungimento di un interesse produttivo del distaccante, diverso da quello della mera somministrazione del personale previsto dall’art. 26-bis della Legge 196/1997; nel caso in cui il distaccante e il distaccatario facciano parte della stessa rete d’impresa, l’interesse del distaccante è presunto e non deve essere provato.

Inoltre:

– il distacco deve essere sempre a tempo determinato;

– devono rimanere a carico del distaccante il potere di determinare la cessazione del distacco, il trattamento economico e normativo in favore del lavoratore distaccato e l’obbligo dei versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

– se il distacco comporta un mutamento delle mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato;

– se il distacco implica il trasferimento del lavoratore in una sede di lavoro situata a più di 50 km da quella originaria, lo stesso può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’art. 8, comma 35, della Legge 67/88 stabilisce che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.”.

Pertanto, il distacco del personale che prevede solo il rimborso del costo da parte del distaccatario, senza alcuna aggiunta di altri corrispettivi, non assume rilevanza ai fini IVA (si tratta quindi di un’operazione “fuori campo IVA”), a condizione che:

– fra il personale distaccato e l’azienda distaccante esista un rapporto di lavoro dipendente;

– l’organizzazione dell’attività lavorativa del personale distaccato e la direzione e l’esercizio dei poteri gerarchici siano esercitati dal distaccatario (in caso contrario, anche il rimborso del puro costo del distacco è stato considerato idoneo a configurare una prestazione di servizi soggetta ad IVA);

– nel contratto di distacco non siano previsti altri accordi di diversa natura fra le parti;

– venga esposto in fattura solo il costo puro e semplice del personale distaccato, comprensivo della retribuzione e degli oneri previdenziali e assistenziali (il riaddebito di somme superiori o inferiori al costo, porterebbe all’obbligo di assoggettare ad IVA l’intero importo).

Tuttavia, su questi aspetti nel 2020 è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza n. C-94/19 dell’11-03-2020, ha sostenuto che il distacco del personale può essere idoneo a costituire una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, quindi rilevante ai fini IVA, qualora sia dimostrata l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e la presenza di un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto. Inoltre, la Corte ha sostenuto che per capire se la prestazione sia onerosa o meno, non assume rilevanza l’ammontare del corrispettivo pattuito, che quindi può essere stabilito in misura pari, superiore o inferiore al rimborso del costo. Secondo la Corte, quindi, il distacco del personale si configurerebbe come operazione imponibile IVA soltanto quando fra distaccante e il distaccatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal distaccante costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al distaccatario, circostanza che si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Sulla base del principio secondo cui le sentenze della Corte di Giustizia consentono ai giudici nazionali di disapplicare le norme dichiarate non conformi alle direttive Ue, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5609 del 02-03-2021 ha aderito alla interpretazione europea, disapplicando, con effetto ex tunc (quindi, retroattivamente), la disposizione prevista all’art. 8 della Legge 67/88.

Tuttavia, di recente:

– con l’ordinanza n. 5615 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato che, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della Legge 67/88, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un’altra, non è assoggettato ad IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante;

– la Cassazione, con sentenza n. 11633 del 02-02-2022, ha implicitamente confermato applicabilità della “esclusione dall’Iva” ed ha addirittura sanzionato il distaccatario per essersi detratto l’IVA esposta sulle fatture del distaccante che si era conformato alla sentenza n. C-94/19 dell’11-03-2020 della Corte di Giustizia europea. Quindi, anche l’adozione di un approccio “prudenziale” in cui si tende ad assoggettare ad IVA il rimborso del costo del personale può avere effetti molto negativi.

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Le novità in materia di lavoro autonomo occasionale https://www.alessandromanetti.com/lavoro-autonomo-occasionale/ Wed, 19 Jan 2022 17:06:46 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2553 A partire dal 21/12/2021 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico alcune novità, al fine di contrastare forme elusive nell’impiego dei c.d. “lavoratori autonomi occasionali”. A prevederle è il D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, che ha modificato l’art. 14, comma 1 del D.lgs. 81/2008. In particolare, è oggi previsto che “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi […]

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A partire dal 21/12/2021 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico alcune novità, al fine di contrastare forme elusive nell’impiego dei c.d. “lavoratori autonomi occasionali”. A prevederle è il D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, che ha modificato l’art. 14, comma 1 del D.lgs. 81/2008.

In particolare, è oggi previsto che “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”.

Ambito di applicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto chiarendo i contorni del nuovo obbligo con la nota n. 29 dell’11/01/2022, precisando che lo stesso interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 del Codice civile. Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva:

  • le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001);
  • i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. del Codice civile);
  • le professioni intellettuali cosiddette “protette” (artt. 2229 e ss. del Codice civile), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (Avvocati, Commercialisti, Notai, Architetti, ecc.);
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • i partiti politici;
  • le organizzazioni culturali e religiose, a determinate condizioni;
  • le ONLUS organizzate in forma associativa (e non per le cooperative sociali che svolgono comunque un’attività imprenditoriale).

Il nuovo obbligo, inoltre, si applica con riferimento ai soli lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del Codice civile (colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente) e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Decorrenza

Il nuovo obbligo si applica ai rapporti avviati dal 21/12/2021 e, secondo l’Ispettorato del Lavoro, a quelli che, anche se avviati prima di tale data, sono ancora in corso alla data di emanazione della nota n. 29 dell’11/01/2022.

A tal fine, per tutti i rapporti in essere all’11 gennaio scorso la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18/01/2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11/01/2022 la comunicazione dovrà essere effettuata preventivamente all’avvio dell’attività, eventualmente risultante dalla lettera d’incarico.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in ragione del luogo di svolgimento della prestazione, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici, la comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco completo allegato alla nota n. 29 dell’11/01/2022).

Nella comunicazione dovranno essere indicate le seguenti informazioni (da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail):

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • descrizione sintetica della prestazione lavorativa occasionale;
  • data di inizio della prestazione e durata della stessa (nel caso in cui la prestazione non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
  • compenso previsto.

In assenza delle suddette informazioni minimali la comunicazione viene considerata omessa.

Il committente deve conservare copia dell’e-mail inviata, che potrà essere richiesta in caso di ispezione.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata e i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento, ma comunque prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Quindi, le sanzioni potranno essere anche più di una, qualora le comunicazioni omesse riguardino più lavoratori.

Le sanzioni si applicano anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione quando il committente non abbia provveduto ad effettuarne una nuova. Quindi, occorre avere sempre sotto controllo la durata del rapporto.

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Il decreto antifrodi e le novità per il visto di conformità e per l’asseverazione delle spese https://www.alessandromanetti.com/decreto-antifrodi-e-novita-per-visto-di-conformita-e-asseverazione/ Fri, 03 Dec 2021 15:50:13 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2541 Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che […]

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Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che per gli altri Bonus diversi dal precedente. L’Agenzia delle entrate, con la recente circolare 16/E-2021 ha cercato di fare chiarezza sugli aspetti principali.

Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del “visto di conformità” anche al caso in cui il beneficiario voglia beneficiare dello stesso nella propria dichiarazione dei redditi, obbligatorietà che in precedenza era prevista solo nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Le uniche ipotesi che consentono ancora ai contribuenti di non dotarsi del visto di conformità restano solo quelle di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate e di presentazione della dichiarazione tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

L’obbligo del visto di conformità sussiste per tutti (persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali, società e altri enti commerciali) con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12/11/2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Anche per la c.d. “asseverazione” delle spese sostenute, che l’art. 119, comma 13 del Decreto rilancio richiede obbligatoriamente anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, il nuovo decreto ha previsto delle novità. Per stabilire la congruità delle spese da asseverare il tecnico abilitato deve fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 06/08/2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di quest’ultimo, per asseverare le spese relative agli interventi rientranti nel Superbonus si dovrà continuare a fare riferimento al citato decreto del 06/08/2020, mentre per quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre fare riferimento ai valori riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato del luogo di effettuazione degli interventi. I modelli di asseverazione da utilizzare restano quelli allegati al decreto del 06/08/2020.

Bonus diversi dal Superbonus

Nel decreto anti-frodi ci sono novità importanti anche per tutti gli altri tipi di Bonus diversi dal Superbonus, cioè quelli per:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019).

Il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese sostenute qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In questi casi, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12/11/2021.

Il visto di conformità è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus, quindi da professionisti abilitati (es. commercialisti) o dai C.a.f., secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. 241/1997.

Con l’asseverazione delle spese sostenute il tecnico deve attestare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme, facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 06/08/2020, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’asseverazione delle spese sostenute è rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per il Superbonus, in forma libera in tutti i casi in cui il modello di asseverazione non sia normativamente già previsto.

Inoltre, contrariamente a quanto previsto per il Superbonus, per tutti i Bonus diversi da quest’ultimo la normativa non subordina la possibilità di asseverazione delle spese al raggiungimento di un determinato SAL; pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, siccome il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, l’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sussiste anche quando il beneficiario vuole cedere le rate residue non fruite di un credito fiscale, il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12/11/2021 in poi.

Infine, si ricorda che la normativa vigente non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito fra cedente e cessionario, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata (Agenzia delle entrate, risoluzione del 5 dicembre 2018, n. 84/E).

Maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

Il nuovo decreto antifrodi ha dato la possibilità all’Agenzia delle entrate di sospendere gli effetti delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, entro cinque giorni lavorativi dall’invio e per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui le stesse presentino determinati profili di rischio.

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Superbonus 110%: uso promiscuo delle unità immobiliari da parte dei professionisti https://www.alessandromanetti.com/interventi-su-unita-immobiliari-uso-promiscuo-professionisti/ Fri, 15 Oct 2021 07:19:22 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2536 Per le unità immobiliari utilizzate in modo promiscuo dai professionisti, cioè in parte ad uso abitativo e in parte ad uso professionale, vige nel nostro ordinamento il principio generale che ogni spesa relativa a tali unità è deducibile al 50%, a prescindere dalla dimensione dei locali destinati ai diversi usi. Su questo tema l’Agenzia delle […]

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CantierePer le unità immobiliari utilizzate in modo promiscuo dai professionisti, cioè in parte ad uso abitativo e in parte ad uso professionale, vige nel nostro ordinamento il principio generale che ogni spesa relativa a tali unità è deducibile al 50%, a prescindere dalla dimensione dei locali destinati ai diversi usi.

Su questo tema l’Agenzia delle Entrate si è espressa diverse volte in passato, con riferimento a detrazioni fiscali diverse dal Superbonus 110% (risposta n. 570 del 9 dicembre 2020, risposta n. 65 del 28 gennaio 2021, risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, risposta n. 198 del 22 marzo 2021).

L’attuale posizione dell’Agenzia delle entrate

Recentemente, con la risposta all’interpello n. 919-173/2021, l’Agenzia ha ribadito la propria posizione, sottolineando che l’art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020 esclude dal Superbonus 110% gli interventi effettuati dalle persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ed arrivando così a concludere che per gli immobili ad uso promiscuo, il superbonus 110% spetta sulla metà della spesa sostenuta, anche qualora le spese siano pagate dall’altro coniuge senza partita Iva.

Tuttavia, nell’interpello n. 919-173/2021 l’Agenzia richiama la propria Circolare n. 24/E del 2020, che al paragrafo 1.2 prevede, fra l’altro “La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.”.

In conclusione…

Ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, il contribuente:

  • per le spese sostenute sull’unità immobiliare di sua proprietà, potrà portare in detrazione fiscale solo la metà delle spese sostenute, prescindendo dalla distinzione fra interventi trainanti e trainati;
  • per le spese sostenute sulle parti comuni dell’edificio in cui è localizzata l’unità immobiliare di sua proprietà, potrà portare in detrazione l’intera spesa sostenuta.

Lo spostamento in altro luogo della sede dell’attività professionale nel caso sub 1) può risolvere il problema, a patto che risulti avvenuto in data antecedente all’inizio dei lavori. Nel caso sub 2), invece, lo spostamento dell’attività professionale presso altro luogo non è necessario.

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