trasparenza Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/trasparenza/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Thu, 28 Sep 2023 10:29:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 Le regole sulla trasparenza amministrativa per gli enti di diritto privato https://www.alessandromanetti.com/trasparenza-amministrativa-enti-privati/ https://www.alessandromanetti.com/trasparenza-amministrativa-enti-privati/#respond Thu, 28 Sep 2023 10:29:37 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2786 L'articolo illustra la disciplina di riferimento per gli enti privati in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 33/2013.

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La normativa di riferimento

Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha per oggetto la disciplina della libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti che svolgono attività d’interesse pubblico.

Questa libertà, che può essere esercitata nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, viene garantita tramite l’accesso civico generalizzato e tramite l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione, le attività e le modalità di loro realizzazione.

Per “accesso civico generalizzato” si intende la possibilità di accedere a dati e documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, mentre per “pubblicazione” si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle organizzazioni interessate, delle informazioni e dei dati concernenti la loro organizzazione e/o le attività svolte, con modalità di accesso libere, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A del D.lgs. 33/2013.

Si tratta di una disciplina che inizialmente doveva essere applicata solo dalle pubbliche amministrazioni centrali, ma che poi, nel corso del suo iter formativo, è stata estesa anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonché ad altri soggetti, anche aventi natura privata, che svolgono funzioni d’interesse pubblico.

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza

Ai fini del decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

L’art. 2-bis del decreto, aggiunto nel 2016, ha inoltre stabilito che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

  1. agli enti pubblici economici (ade esempio: ENI, IRI, ENEL, ecc.) e agli ordini professionali;
  2. alle società in controllo pubblico, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. 175/2016, con esclusione delle società quotate e le società da esse partecipate;
  3. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  4. alle società in partecipazione pubblica (quindi, non controllate, ma solo partecipate dalle pubbliche amministrazioni), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

La disciplina vigente per gli enti di diritto privato

Proviamo adesso a concentrare la nostra attenzione sugli “enti di diritto privato”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta sul tema dell’anticorruzione e della trasparenza con specifiche linee guida, che sono state approvate con la Delibera n. 1134 dell’08/11/2017 e che distinguono gli “enti di diritto privato” in:

  1. enti di diritto privato in controllo pubblico, che sono soggetti alle regole della trasparenza sia con riferimento alla loro organizzazione, che alle attività svolte;
  2. enti di diritto privato non in controllo pubblico, che sono tenuti a rispettare la disciplina sulla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte e sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

Le regole per gli enti di diritto privato in controllo pubblico

Relativamente agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il legislatore ha individuato tre diversi requisiti, che devono sussistere contemporaneamente per configurare il controllo:

  1. bilancio superiore a 500.000 euro: il parametro si intende verificato positivamente se il totale dell’attivo patrimoniale o il totale del valore della produzione assume un valore superiore a 500.000 euro;
  2. finanziamento pubblico maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio: per la verifica di questo parametro è necessario fare riferimento al rapporto fra contributi pubblici percepiti e valore della produzione; rientrano nel concetto di contributi pubblici anche i corrispettivi per prestazioni di servizi o forniture alla pubblica amministrazione e quelli per l’erogazione di servizi pubblici;
  3. designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

Questi enti sono tenuti a rispettare integralmente la disciplina sulla trasparenza amministrativa, sia con riferimento alla loro organizzazione, che alle attività svolte.

Le regole per gli enti di diritto privato privi del controllo pubblico

Per gli enti di diritto privato che non sono soggetti al controllo pubblico, l’ANAC nelle richiamate linee guida ha affermato che un soggetto, anche interamente privato, è soggetto alla disciplina sulla trasparenza sulle sole attività svolte (e non anche sulla sua organizzazione) se soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. presenza di un bilancio superiore a 500.000 euro;
  2. svolgimento di attività amministrative o di produzione di beni e servizi a beneficio di pubbliche amministrazioni (strumentali al perseguimento delle loro finalità istituzionali) o gestione di servizi pubblici (sia di interesse generale, che di interesse economico generale).

Nel caso in cui le due condizioni siano entrambe soddisfatte, l’ente privato, ancorché non in controllo pubblico, è tenuto a pubblicare i dati e le informazioni previste nell’allegato 1 alla Delibera n. 1134/2017 dell’ANAC, limitatamente alle sole attività d’interesse pubblico svolte.

Si tratta di poche informazioni afferenti alle attività procedimentali, alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai bilanci dell’ente, ai servizi erogati, all’accesso civico, ai bandi di gare e contratti (solo se l’ente è una stazione appaltante) e alle opere pubbliche (solo se realizzate).

Conclusioni

Per comprendere quali siano gli obblighi in materia di trasparenza per un ente di diritto privato è quindi necessario partire dall’analisi della presenza o meno del controllo pubblico, per poi passare all’analisi dei dati di bilancio e delle attività d’interesse pubblico effettivamente svolte. In questo modo sarà possibile stabilire se l’ente di diritto privato di nostro interesse è tenuto a rispettare la disciplina sulla trasparenza amministrativa in misura piena o solo parzialmente.  

Resta comunque fermo per tutti gli enti l’onere dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo la nuova procedura prevista dalla delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023.

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I prossimi adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/prossimi-adempimenti-anticorruzione-trasparenza/ Mon, 24 Jan 2022 19:27:52 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2575 Come di consueto la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo rappresenta un periodo caratterizzato da diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche e gli organismi a controllo pubblico.   In particolare, sono quattro gli adempimenti a cui è necessario fare attenzione: la Relazione annuale del Responsabile […]

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Come di consueto la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo rappresenta un periodo caratterizzato da diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche e gli organismi a controllo pubblico.  

In particolare, sono quattro gli adempimenti a cui è necessario fare attenzione:

  1. la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  2. l’individuazione degli obiettivi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza;
  3. l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.);
  4. l’attestazione sulla trasparenza.

La Relazione annuale

È prevista al comma 14 dell’art. 1 della L. 190/2012, che stabilisce che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo politico una relazione sui risultati dell’attività svolta, da pubblicare sul sito internet dell’Amministrazione pubblica o dell’organismo in controllo pubblico. Si tratta, di fatto, del rendiconto delle misure di prevenzione della corruzione adottate e delle eventuali criticità rilevate.

Relativamente alla relazione sull’attività svolta nel 2021, il Presidente dell’ANAC ha posticipato il termine per questo adempimento al prossimo 31/01/2022 (comunicato del 17/11/2021).

La relazione può essere redatta anche rispondendo al questionario presente sul portale dell’ANAC oppure attraverso la compilazione del foglio Excel pubblicato sempre sul sito di tale Autorità.

L’individuazione degli obiettivi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza

Secondo quanto indicato al comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012, tenuto conto dei risultati e delle indicazioni contenute nella relazione elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’organo d’indirizzo politico dovrebbe individuare gli obiettivi strategici da perseguire per contribuire fattivamente alla repressione dei fenomeni corruttivi e per aumentare il grado di trasparenza dell’azione amministrativa. Si tratta di obiettivi importanti che consentono al suddetto Responsabile di aggiornare il P.T.P.C.T..

L’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Sempre il comma 8 sopra richiamato prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo di indirizzo politico deve adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, curandone la trasmissione all’ANAC.

Recentemente, il Presidente dell’ANAC ha prorogato il termine per l’aggiornamento del Piano 2022-2024 al prossimo 30/04/2022 (comunicato del 14/01/2022). Per le società “in house”, nelle quali l’organo d’indirizzo politico è sicuramente rappresentato dall’Assemblea – e non dall’organo amministrativo – si tratta di una buona notizia, che consentirà di evitare una convocazione a fine gennaio e di portare in approvazione l’aggiornamento del Piano nella stessa Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

L’attestazione sulla trasparenza

Infine, non dobbiamo dimenticare l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo di ogni anno, che l’art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. n. 150/2009 pone in capo all’Organismo indipendente di valutazione della performance (o altro organismo di controllo comunque denominato).

Per il corretto adempimento è tuttavia necessario attendere la consueta deliberazione annuale dell’ANAC, che fissa termini e modalità delle verifiche da effettuare e, soprattutto, che approva la griglia di rilevazione da utilizzare. In questo caso, partire troppo presto utilizzando la griglia dell’anno precedente potrebbe risultare un errore.

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L’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/lattestazione-dellassolvimento-degli-obblighi-di-trasparenza/ Mon, 16 Mar 2020 14:59:43 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1786 L’art. 14, comma 4, lettera g) del D.lgs. 150/2009 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, secondo criteri e modalità stabiliti dall’ANAC (ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.lgs. 33/2013). Quali soggetti sono tenuti alla pubblicazione Sono tenuti […]

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assolvimento degli obblighi di trasparenzaL’art. 14, comma 4, lettera g) del D.lgs. 150/2009 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, secondo criteri e modalità stabiliti dall’ANAC (ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.lgs. 33/2013).

Quali soggetti sono tenuti alla pubblicazione

Sono tenuti alla pubblicazione dell’attestazione tutte le amministrazioni pubbliche, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e agli altri enti di diritto privato partecipati, ma non in situazione di controllo (limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte), nonché gli ordini professionali.

Termini di pubblicazione per il 2020

A causa dell’emergenza da virus COVID-19, con il comunicato del Presidente del 12/03/2020 l’ANAC ha rinviato dal 30/04/2020 al 31/07/2020 il termine di pubblicazione dell’attestazione degli Organismi indipendenti di valutazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. L’attestazione dovrà riferirsi alla valutazione della situazione al 30/06/2020.

Novità

Da quest’anno, inoltre, l’attestazione dovrà anche evidenziare l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione o società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Per ulteriori approfondimenti sugli obblighi di attestazione, vedi Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020.

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Anticorruzione e trasparenza per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/anticorruzione-e-trasparenza-per-le-societa-e-gli-enti-di-diritto-privato-in-controllo-pubblico/ Wed, 13 Dec 2017 18:19:49 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1508 Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Le nuove Linee guida […]

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Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le nuove Linee guida sostituiscono totalmente le precedenti disposizioni, che erano prevalentemente contenute nella determinazione n. 8/2015, e risentono delle modifiche al quadro normativo operate dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017.

 

L’obbligo di trasparenza

Il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applica, “in quanto compatibile”, anche a:

  1. enti pubblici economici e ordini professionali;
  2. società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. 175/2016 (escluse le società quotate);
  3. enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tralasciando per brevità gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle altre due categorie.

Le società in controllo pubblico sono definite alla lettera m) dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera b), cioè la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali). Alla lettera b) è previsto inoltre che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Quindi, anche una società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria può essere considerata “non in controllo pubblico”, qualora nessuna delle sue Amministrazioni pubbliche socie sia in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e, contemporaneamente, non sussistano previsioni statutarie o patti parasociali che prevedano il consenso unanime di tutti i soci pubblici per l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Le società “in house”, invece, sono sempre soggette al controllo pubblico, in quanto il controllo è uno dei tre pilastri sul quale poggia l’intera costruzione di tale istituto giuridico. Addirittura, in questi casi, il controllo esercitato dall’Amministrazione pubblica deve essere “analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni e, quindi, rafforzato, rispetto a quello previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.

Gli enti privati in controllo pubblico, invece, sono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • hanno un bilancio superiore a € 500.000 (requisito che si considera integrato laddove il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione superi tale importo);
  • la loro attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni (si deve fare riferimento al rapporto tra contributi pubblici e valore della produzione; nel concetto di contributi pubblici rientrano sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, che i corrispettivi);
  • la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Per l’individuare i soggetto tenuti all’applicazione della trasparenza, il primo anno di riferimento da considerare è l’esercizio 2016. Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per almeno un triennio.

Gli organismi in controllo pubblico devono costituire sul proprio sito web una apposita sezione denominata “Società trasparente”, nella quale pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013, secondo lo schema allegato alle Linee guida in commento. Qualora l’organismo in controllo pubblico non abbia un proprio sito internet, la pubblicazione potrà avvenire in una specifica sezione del sito internet dell’Amministrazione pubblica controllante.

Viceversa, se il controllo pubblico non sussiste, ai sensi del terzo comma dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le società a partecipazione pubblica e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, applicano la disciplina prevista in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’eventuale attività di pubblico interesse svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e solo “in quanto compatibile”. Quindi, mentre gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza sia relativamente alla loro organizzazione, che al complesso delle attività svolte, gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono tenuti ad osservare la disciplina della trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

 

Misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevedendo che sia le pubbliche amministrazioni, che gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013” sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, seppur con un regime differenziato: mentre le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché enti pubblici economici e ordini professionali, devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Invece, le società partecipate e gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

La necessità per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha spinto recentemente alcuni autori a sostenere l’obbligatorietà dell’adozione del c.d. “modello 231”. Tale affermazione non corrisponde a verità: l’adozione del “modello 231”, seppur utile e fortemente raccomandata, è e rimane una facoltà. La stessa Anac sostiene nelle Linee guida in commento (paragrafo 3.1.1), che “Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001.”.

Di conseguenza:

  • se le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti pubblici economici e ordini professionali hanno già adottato il “modello 231” dovranno procedere ad integrare lo stesso con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012; infatti, mentre il D.Lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, la Legge 190/2012 che ha lo scopo di prevenire anche reati commessi in danno della società o all’ente in controllo pubblico;
  • se tali soggetti, invece, non hanno ancora adottato il “modello 231” e non intendano farlo neanche in fututo (per esempio, perché troppo costoso o inadeguato rispetto ad una struttura di ridotte dimensioni), dovranno adottare obbligatoriamente un documento contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, motivando adeguatamente tale decisione. Quindi, in sintesi, dovranno adottare una sorta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Le misure anticorruzione, fra l’altro, dovranno:

  • essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione del soggetto in controllo pubblico (l’elaborazione non può essere in nessun caso affidata a terzi!), il quale dovrà partire dalla mappatura dei rischi, in modo da individuare le aree a più elevato rischio di corruzione (prevalentemente rappresentate da appalti e gestione finanziaria);
  • essere adottate dall’organo di indirizzo del soggetto in controllo pubblico: secondo l’Anac tale organo è rappresentato dal consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, ma a parere di chi scrive, nelle società “in house” l’organo d’indirizzo non può che essere rappresentato dall’Assemblea dei soci;
  • essere adeguatamente pubblicizzate sia all’interno del soggetto in controllo pubblico, con modalità definite autonomamente (per esempio, tramite l’invio mediante posta elettronica a tutto il personale), sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito internet del soggetto in controllo pubblico (qualora non sia presente un sito internet la pubblicazione può essere effettuata su una specifica sezione dell’Amministrazione pubblica controllante);
  • prevedere il turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione;
  • prevedere l’adozione di un codice etico o di comportamento;
  • prevedere l’introduzione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali;
  • prevedere specifici programmi di formazione del personale;
  • individuare modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

Per gli organismi non in controllo pubblico, pur non essendo tali soggetti compresi fra quelli soggetti alla disciplina in tema di prevenzione della corruzione, l’Anac ritiene che le Amministrazioni pubbliche partecipanti debbano almeno promuovere l’integrazione del “modello 231” con le misure volte a prevenire reati commessi in danno dell’organismo partecipato, ovvero, in caso di mancata adozione di tale modello, a promuovere l’adozione di misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Anche per gli organismi in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di “responsabile della prevenzione della corruzione” e di “responsabile della trasparenza”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere nominato dall’organo di indirizzo dell’organismo in controllo pubblico e i dati relativi alla nomina devono essere trasmessi all’Anac utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito dell’Autorità. L’eventuale revoca deve essere comunicata all’Anac, che può avanzare una richiesta di riesame. L’obbligatorietà della nomina dovrebbe essere prevista anche nello Statuto dell’organismo in controllo pubblico.

Le funzioni di RPCT devono essere di norma affidate ad un dirigente dell’organismo in controllo pubblico, ma nelle realtà di ridotte dimensioni prive di dirigenti o nei casi in cui questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, l’organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal RPCT. Solo in caso di circostanze eccezionali il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. In nessun caso le funzioni del RPCT possono essere affidate a soggetti estranei all’organismo controllato.

La scelta del RPCT deve essere effettuata vagliando l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di soggetti responsabili di quei settori individuati all’interno delle aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà comunque ricadere su soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Restano comunque fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta di integrazione e modifiche delle stesse.

Da tenere presente che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, è tenuto a pubblicare sul sito web dell’organismo in controllo pubblico una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall’Anac.

Gli organismi non in controllo pubblico non sono tenuti a nominare il RPCT.

 

L’accesso civico generalizzato

Gli organismi in controllo pubblico sono tenuti ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati e delle informazioni richieste nell’allegato 1 alle Linee guida in commento, ma anche garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che non siano già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso trovano applicazione sia le esclusioni e i limiti previsti all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che le Linee guida approvate con la deliberazione Anac n. 1309/2016.

 

Società in liquidazione

Secondo l’Anac le società in controllo pubblico che si trovano in stato di liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle Linee guida in commento.

Il Liquidatore è quindi tenuto a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, come spesso capita nella realtà, le funzioni del RPCT potranno essere svolte dall’Amministrazione pubblica controllante.

 

Adeguamento alle nuove Linee guida

L’adeguamento alle nuove Linee guida è stato fissato dall’Anac al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei PTPC 2018-2020. A decorrere dalla stessa data, l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida.

Relativamente alla trasparenza, per gli enti e i soggetti interamente privati previsti all’art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, il termine è stato fissato al 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

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Le Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico e di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/le-linee-guida-dellanac-in-materia-di-accesso-civico-e-di-trasparenza/ Wed, 04 Jan 2017 09:10:01 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1288 Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione. Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove […]

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Società partecipate dagli enti locali

Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che saranno irrogate direttamente dall’ANAC, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

Si ricorda che l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del D.Lgs. 33/2013. Oggi, i destinatari degli obblighi di trasparenza sono i seguenti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Inoltre, le disposizioni transitorie dettate al comma 1 dell’art. 42 del D.Lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il D.Lgs. 33/2013 erano tenuti ad adeguarsi alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 entro il 23 dicembre 2016, cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento sia agli obblighi di trasparenza che di accesso civico generalizzato.

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’ANAC sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta a partire dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

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Il nuovo regolamento ANAC in materia di potere sanzionatorio https://www.alessandromanetti.com/il-nuovo-regolamento-anac-in-materia-di-potere-sanzionatorio/ Fri, 25 Nov 2016 16:37:49 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1249 In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza, che hanno definitivamente chiarito l’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 33/2013 anche alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, il 16 novembre scorso l’ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto a tale Autorità dall’art. 47 di tale decreto. In […]

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monete

In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza, che hanno definitivamente chiarito l’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 33/2013 anche alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, il 16 novembre scorso l’ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto a tale Autorità dall’art. 47 di tale decreto.

In pratica, saranno comminate dall’ANAC anche le sanzioni – comprese tra un minimo di 500 e un massimo di 10.000 Euro – legate alla mancata pubblicazione dei dati obbligatori da parte società a partecipazione pubblica partecipate come, a titolo d’esempio, quelli relativi alla situazione patrimoniale dei componenti l’organo d’indirizzo politico, i compensi degli amministratori nominati dalle Amministrazioni pubbliche controllanti, i provvedimenti relativi alla determinazione dei criteri di selezione del personale e quelli relativi al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce quello approvato nel mese di luglio 2015 e prevede una nuova procedura di comminazione delle sanzioni che, escludendo l’intervento del Prefetto, coinvolgenrà maggiormente i Responsabili per la Trasparenza e gli Organismi Indipendenti di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, lasciando maggiore spazio al contraddittorio.

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L’attestazione degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/lattestazione-degli-oiv-sullassolvimento-degli-obblighi-di-trasparenza/ Fri, 05 Feb 2016 08:00:38 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1136 Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC ha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare […]

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Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti localiha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni in merito a:

  • componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs. 33/2013)
  • enti controllati (art. 22 del D.Lgs. 33/2013)
  • consulenti e collaboratori (art. 15 del D.Lgs. 33/2013)
  • bandi di gara e contratti (art. 37 del D.Lgs. 33/2013)

L’Autorità, ha inoltre inserito da quest’anno anche l’obbligo di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni concernenti gli “interventi straordinari di emergenza”, previsti all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Per le verifiche sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza gli OIV sono tenuti ad utilizzare la griglia di rilevazione contenuta nell’allegato 2 alla deliberazione n. 43 del 20/01/2016, mentre l’attestazione dovrà essere redatta secondo il formato previsto nell’allegato 1 della stessa.

Circa la “completezza”, “aggiornamento” e “formato” dei dati da pubblicare, è necessario fare riferimento a quanto indicato negli allegati 1 e 2 della deliberazione dell’ANAC n. 50/2013.

L’attestazione rilasciata dagli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata entro il 29 febbraio 2016 sul sito istituzionale dell’Amministrazione pubblica interessata, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. Tali documenti non devono essere trasmessi all’ANAC.

 

Si riportano di seguito i documenti d’interesse per l’assolvimento dell’obbligo di attestazione:

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 1

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 2

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 3

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 4

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 1

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 2

 

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Anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/i-principali-documenti-dinteresse-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza/ Sun, 31 Jan 2016 15:06:42 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=607 Si riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza: ANAC – determinazione n. 12 del 28/10/2015 ANAC – Deliberazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate ANAC – Determinazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate – Allegato 1 ANAC – Delibera […]

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DSC_0785 rielabSi riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza:

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Il modello per la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/892-2/ Sun, 20 Dec 2015 18:19:47 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=892 L’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86 La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto […]

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carte di creditoL’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86

La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

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Posticipato il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/805-2/ Mon, 07 Dec 2015 11:34:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=805 Con il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012. Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con […]

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anticorruzione e trasparenzaCon il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con l’approssimarsi della conclusione della fase transitoria, il Presidente dell’ANAC ha anche ricordato che:

  1. le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l’abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il RPC;
  2. il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
  3. il completo adeguamento alle Linee guida, con l’adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
  4. le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014;
  5. è compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi;
  6. per le società e gli altri enti diritto privati partecipati (ma non controllati), le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.

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