anticorruzione Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/anticorruzione/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Mon, 24 Jan 2022 19:33:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 I prossimi adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/prossimi-adempimenti-anticorruzione-trasparenza/ Mon, 24 Jan 2022 19:27:52 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2575 Come di consueto la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo rappresenta un periodo caratterizzato da diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche e gli organismi a controllo pubblico.   In particolare, sono quattro gli adempimenti a cui è necessario fare attenzione: la Relazione annuale del Responsabile […]

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Come di consueto la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo rappresenta un periodo caratterizzato da diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche e gli organismi a controllo pubblico.  

In particolare, sono quattro gli adempimenti a cui è necessario fare attenzione:

  1. la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  2. l’individuazione degli obiettivi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza;
  3. l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.);
  4. l’attestazione sulla trasparenza.

La Relazione annuale

È prevista al comma 14 dell’art. 1 della L. 190/2012, che stabilisce che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo politico una relazione sui risultati dell’attività svolta, da pubblicare sul sito internet dell’Amministrazione pubblica o dell’organismo in controllo pubblico. Si tratta, di fatto, del rendiconto delle misure di prevenzione della corruzione adottate e delle eventuali criticità rilevate.

Relativamente alla relazione sull’attività svolta nel 2021, il Presidente dell’ANAC ha posticipato il termine per questo adempimento al prossimo 31/01/2022 (comunicato del 17/11/2021).

La relazione può essere redatta anche rispondendo al questionario presente sul portale dell’ANAC oppure attraverso la compilazione del foglio Excel pubblicato sempre sul sito di tale Autorità.

L’individuazione degli obiettivi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza

Secondo quanto indicato al comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012, tenuto conto dei risultati e delle indicazioni contenute nella relazione elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’organo d’indirizzo politico dovrebbe individuare gli obiettivi strategici da perseguire per contribuire fattivamente alla repressione dei fenomeni corruttivi e per aumentare il grado di trasparenza dell’azione amministrativa. Si tratta di obiettivi importanti che consentono al suddetto Responsabile di aggiornare il P.T.P.C.T..

L’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Sempre il comma 8 sopra richiamato prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo di indirizzo politico deve adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, curandone la trasmissione all’ANAC.

Recentemente, il Presidente dell’ANAC ha prorogato il termine per l’aggiornamento del Piano 2022-2024 al prossimo 30/04/2022 (comunicato del 14/01/2022). Per le società “in house”, nelle quali l’organo d’indirizzo politico è sicuramente rappresentato dall’Assemblea – e non dall’organo amministrativo – si tratta di una buona notizia, che consentirà di evitare una convocazione a fine gennaio e di portare in approvazione l’aggiornamento del Piano nella stessa Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

L’attestazione sulla trasparenza

Infine, non dobbiamo dimenticare l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo di ogni anno, che l’art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. n. 150/2009 pone in capo all’Organismo indipendente di valutazione della performance (o altro organismo di controllo comunque denominato).

Per il corretto adempimento è tuttavia necessario attendere la consueta deliberazione annuale dell’ANAC, che fissa termini e modalità delle verifiche da effettuare e, soprattutto, che approva la griglia di rilevazione da utilizzare. In questo caso, partire troppo presto utilizzando la griglia dell’anno precedente potrebbe risultare un errore.

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Anticorruzione e trasparenza per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/anticorruzione-e-trasparenza-per-le-societa-e-gli-enti-di-diritto-privato-in-controllo-pubblico/ Wed, 13 Dec 2017 18:19:49 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1508 Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Le nuove Linee guida […]

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Con la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le nuove Linee guida sostituiscono totalmente le precedenti disposizioni, che erano prevalentemente contenute nella determinazione n. 8/2015, e risentono delle modifiche al quadro normativo operate dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017.

 

L’obbligo di trasparenza

Il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applica, “in quanto compatibile”, anche a:

  1. enti pubblici economici e ordini professionali;
  2. società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. 175/2016 (escluse le società quotate);
  3. enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tralasciando per brevità gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle altre due categorie.

Le società in controllo pubblico sono definite alla lettera m) dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera b), cioè la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali). Alla lettera b) è previsto inoltre che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Quindi, anche una società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria può essere considerata “non in controllo pubblico”, qualora nessuna delle sue Amministrazioni pubbliche socie sia in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e, contemporaneamente, non sussistano previsioni statutarie o patti parasociali che prevedano il consenso unanime di tutti i soci pubblici per l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Le società “in house”, invece, sono sempre soggette al controllo pubblico, in quanto il controllo è uno dei tre pilastri sul quale poggia l’intera costruzione di tale istituto giuridico. Addirittura, in questi casi, il controllo esercitato dall’Amministrazione pubblica deve essere “analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni e, quindi, rafforzato, rispetto a quello previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.

Gli enti privati in controllo pubblico, invece, sono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • hanno un bilancio superiore a € 500.000 (requisito che si considera integrato laddove il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione superi tale importo);
  • la loro attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni (si deve fare riferimento al rapporto tra contributi pubblici e valore della produzione; nel concetto di contributi pubblici rientrano sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, che i corrispettivi);
  • la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Per l’individuare i soggetto tenuti all’applicazione della trasparenza, il primo anno di riferimento da considerare è l’esercizio 2016. Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per almeno un triennio.

Gli organismi in controllo pubblico devono costituire sul proprio sito web una apposita sezione denominata “Società trasparente”, nella quale pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013, secondo lo schema allegato alle Linee guida in commento. Qualora l’organismo in controllo pubblico non abbia un proprio sito internet, la pubblicazione potrà avvenire in una specifica sezione del sito internet dell’Amministrazione pubblica controllante.

Viceversa, se il controllo pubblico non sussiste, ai sensi del terzo comma dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le società a partecipazione pubblica e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, applicano la disciplina prevista in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’eventuale attività di pubblico interesse svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e solo “in quanto compatibile”. Quindi, mentre gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza sia relativamente alla loro organizzazione, che al complesso delle attività svolte, gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono tenuti ad osservare la disciplina della trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

 

Misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevedendo che sia le pubbliche amministrazioni, che gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013” sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, seppur con un regime differenziato: mentre le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché enti pubblici economici e ordini professionali, devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Invece, le società partecipate e gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

La necessità per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha spinto recentemente alcuni autori a sostenere l’obbligatorietà dell’adozione del c.d. “modello 231”. Tale affermazione non corrisponde a verità: l’adozione del “modello 231”, seppur utile e fortemente raccomandata, è e rimane una facoltà. La stessa Anac sostiene nelle Linee guida in commento (paragrafo 3.1.1), che “Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001.”.

Di conseguenza:

  • se le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti pubblici economici e ordini professionali hanno già adottato il “modello 231” dovranno procedere ad integrare lo stesso con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012; infatti, mentre il D.Lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, la Legge 190/2012 che ha lo scopo di prevenire anche reati commessi in danno della società o all’ente in controllo pubblico;
  • se tali soggetti, invece, non hanno ancora adottato il “modello 231” e non intendano farlo neanche in fututo (per esempio, perché troppo costoso o inadeguato rispetto ad una struttura di ridotte dimensioni), dovranno adottare obbligatoriamente un documento contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, motivando adeguatamente tale decisione. Quindi, in sintesi, dovranno adottare una sorta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Le misure anticorruzione, fra l’altro, dovranno:

  • essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione del soggetto in controllo pubblico (l’elaborazione non può essere in nessun caso affidata a terzi!), il quale dovrà partire dalla mappatura dei rischi, in modo da individuare le aree a più elevato rischio di corruzione (prevalentemente rappresentate da appalti e gestione finanziaria);
  • essere adottate dall’organo di indirizzo del soggetto in controllo pubblico: secondo l’Anac tale organo è rappresentato dal consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, ma a parere di chi scrive, nelle società “in house” l’organo d’indirizzo non può che essere rappresentato dall’Assemblea dei soci;
  • essere adeguatamente pubblicizzate sia all’interno del soggetto in controllo pubblico, con modalità definite autonomamente (per esempio, tramite l’invio mediante posta elettronica a tutto il personale), sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito internet del soggetto in controllo pubblico (qualora non sia presente un sito internet la pubblicazione può essere effettuata su una specifica sezione dell’Amministrazione pubblica controllante);
  • prevedere il turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione;
  • prevedere l’adozione di un codice etico o di comportamento;
  • prevedere l’introduzione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali;
  • prevedere specifici programmi di formazione del personale;
  • individuare modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

Per gli organismi non in controllo pubblico, pur non essendo tali soggetti compresi fra quelli soggetti alla disciplina in tema di prevenzione della corruzione, l’Anac ritiene che le Amministrazioni pubbliche partecipanti debbano almeno promuovere l’integrazione del “modello 231” con le misure volte a prevenire reati commessi in danno dell’organismo partecipato, ovvero, in caso di mancata adozione di tale modello, a promuovere l’adozione di misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Anche per gli organismi in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di “responsabile della prevenzione della corruzione” e di “responsabile della trasparenza”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere nominato dall’organo di indirizzo dell’organismo in controllo pubblico e i dati relativi alla nomina devono essere trasmessi all’Anac utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito dell’Autorità. L’eventuale revoca deve essere comunicata all’Anac, che può avanzare una richiesta di riesame. L’obbligatorietà della nomina dovrebbe essere prevista anche nello Statuto dell’organismo in controllo pubblico.

Le funzioni di RPCT devono essere di norma affidate ad un dirigente dell’organismo in controllo pubblico, ma nelle realtà di ridotte dimensioni prive di dirigenti o nei casi in cui questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, l’organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal RPCT. Solo in caso di circostanze eccezionali il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. In nessun caso le funzioni del RPCT possono essere affidate a soggetti estranei all’organismo controllato.

La scelta del RPCT deve essere effettuata vagliando l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di soggetti responsabili di quei settori individuati all’interno delle aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà comunque ricadere su soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Restano comunque fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta di integrazione e modifiche delle stesse.

Da tenere presente che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, è tenuto a pubblicare sul sito web dell’organismo in controllo pubblico una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall’Anac.

Gli organismi non in controllo pubblico non sono tenuti a nominare il RPCT.

 

L’accesso civico generalizzato

Gli organismi in controllo pubblico sono tenuti ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati e delle informazioni richieste nell’allegato 1 alle Linee guida in commento, ma anche garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che non siano già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso trovano applicazione sia le esclusioni e i limiti previsti all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che le Linee guida approvate con la deliberazione Anac n. 1309/2016.

 

Società in liquidazione

Secondo l’Anac le società in controllo pubblico che si trovano in stato di liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle Linee guida in commento.

Il Liquidatore è quindi tenuto a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, come spesso capita nella realtà, le funzioni del RPCT potranno essere svolte dall’Amministrazione pubblica controllante.

 

Adeguamento alle nuove Linee guida

L’adeguamento alle nuove Linee guida è stato fissato dall’Anac al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei PTPC 2018-2020. A decorrere dalla stessa data, l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida.

Relativamente alla trasparenza, per gli enti e i soggetti interamente privati previsti all’art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, il termine è stato fissato al 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

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Le Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico e di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/le-linee-guida-dellanac-in-materia-di-accesso-civico-e-di-trasparenza/ Wed, 04 Jan 2017 09:10:01 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1288 Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione. Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove […]

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Società partecipate dagli enti locali

Il 28/12/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le Linee guida per l’accesso civico generalizzato e le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016, compreso l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

Relativamente alle Linee guida sulla trasparenza, tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa si segnala l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che saranno irrogate direttamente dall’ANAC, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

Si ricorda che l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del D.Lgs. 33/2013. Oggi, i destinatari degli obblighi di trasparenza sono i seguenti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Inoltre, le disposizioni transitorie dettate al comma 1 dell’art. 42 del D.Lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il D.Lgs. 33/2013 erano tenuti ad adeguarsi alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 entro il 23 dicembre 2016, cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento sia agli obblighi di trasparenza che di accesso civico generalizzato.

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’ANAC sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta a partire dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

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L’attestazione degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza https://www.alessandromanetti.com/lattestazione-degli-oiv-sullassolvimento-degli-obblighi-di-trasparenza/ Fri, 05 Feb 2016 08:00:38 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1136 Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC ha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare […]

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Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti localiha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni in merito a:

  • componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs. 33/2013)
  • enti controllati (art. 22 del D.Lgs. 33/2013)
  • consulenti e collaboratori (art. 15 del D.Lgs. 33/2013)
  • bandi di gara e contratti (art. 37 del D.Lgs. 33/2013)

L’Autorità, ha inoltre inserito da quest’anno anche l’obbligo di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni concernenti gli “interventi straordinari di emergenza”, previsti all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Per le verifiche sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza gli OIV sono tenuti ad utilizzare la griglia di rilevazione contenuta nell’allegato 2 alla deliberazione n. 43 del 20/01/2016, mentre l’attestazione dovrà essere redatta secondo il formato previsto nell’allegato 1 della stessa.

Circa la “completezza”, “aggiornamento” e “formato” dei dati da pubblicare, è necessario fare riferimento a quanto indicato negli allegati 1 e 2 della deliberazione dell’ANAC n. 50/2013.

L’attestazione rilasciata dagli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata entro il 29 febbraio 2016 sul sito istituzionale dell’Amministrazione pubblica interessata, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. Tali documenti non devono essere trasmessi all’ANAC.

 

Si riportano di seguito i documenti d’interesse per l’assolvimento dell’obbligo di attestazione:

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 1

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 2

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 3

ANAC – Delibera 43-2016 – Attestazione OIV assolvimento obblighi di trasparenza al 31-01-2016 – Allegato 4

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 1

ANAC – Delibera 50-2013 – Linee guida aggiornamento piano della trasparenza – Allegato 2

 

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Anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/i-principali-documenti-dinteresse-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza/ Sun, 31 Jan 2016 15:06:42 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=607 Si riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza: ANAC – determinazione n. 12 del 28/10/2015 ANAC – Deliberazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate ANAC – Determinazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate – Allegato 1 ANAC – Delibera […]

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DSC_0785 rielabSi riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza:

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Il modello per la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/892-2/ Sun, 20 Dec 2015 18:19:47 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=892 L’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86 La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto […]

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carte di creditoL’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86

La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

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Posticipato il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/805-2/ Mon, 07 Dec 2015 11:34:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=805 Con il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012. Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con […]

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anticorruzione e trasparenzaCon il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con l’approssimarsi della conclusione della fase transitoria, il Presidente dell’ANAC ha anche ricordato che:

  1. le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l’abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il RPC;
  2. il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
  3. il completo adeguamento alle Linee guida, con l’adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
  4. le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014;
  5. è compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi;
  6. per le società e gli altri enti diritto privati partecipati (ma non controllati), le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.

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Le “linee guida” dell’ANAC per gli organismi partecipati dalla PA in materia di lotta alla corruzione e per la trasparenza https://www.alessandromanetti.com/le-linee-guida-dellanac-per-gli-organismi-partecipati-dalla-pa-in-materia-di-lotta-alla-corruzione-e-per-la-trasparenza/ Sat, 04 Jul 2015 10:04:57 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=296 (articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 03/07/2015) Con la deliberazione n. 8 del 17/06/2015 l’A.N.AC. ha approvato la versione definitiva delle “Linee guida” per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati dalla P.A. e degli enti pubblici economici. In un quadro normativo piuttosto confuso, le Linee guida […]

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Alessandro Manetti Dottore Commercialista Prato Società partecipate dagli enti locali(articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 03/07/2015)

Con la deliberazione n. 8 del 17/06/2015 l’A.N.AC. ha approvato la versione definitiva delle “Linee guida” per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati dalla P.A. e degli enti pubblici economici.

In un quadro normativo piuttosto confuso, le Linee guida hanno il pregio di fare un po’ di chiarezza e di integrare e sostituire, laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, documento al quale, finora, gli organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche si sono ispirati per dare attuazione alla disciplina della L. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi.

L’obiettivo primario dell’A.N.AC. è quello di evitare che gli organismi partecipati considerino la normativa anticorruzione come un mero adempimento burocratico; per tale ragione, nelle Linee guida è stata data preferenza all’adattamento delle previsioni normative – pensate per le amministrazioni pubbliche centrali – alla realtà organizzativa dei singoli enti, in modo da arrivare a mettere a punto strumenti di prevenzione della corruzione mirati e incisivi.

La versione definitiva delle Linee guida conferma la condivisibile ripartizione degli organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche in cinque diverse categorie, ognuna delle quali è tenuta ad applicare la disciplina anticorruzione e per la trasparenza con un diverso grado d’intensità.

Concentrando l’attenzione solo sulle società, l’A.N.AC. include nella categoria delle “società in controllo pubblico” tutte quelle realtà controllate dalla P.A. ai sensi dell’art. 2359 c. 1, n. 1 (maggioranza dei diritti di voto in Assemblea ordinaria) e n. 2 (esercizio di influenza dominante nell’Assemblea ordinaria) del Codice Civile e, in casi particolari, anche quelle di cui al n. 3 (influenza dominante derivante da vincoli contrattuali). Rientrano in questa categoria anche le società in cui il controllo è esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni pubbliche.

Secondo l’A.N.AC., in materia di corruzione le società in controllo pubblico sono esposte a rischi analoghi a quelli a cui è esposta l’amministrazione pubblica controllante; pertanto, tali società applicano la disciplina in materia di anticorruzione e di trasparenza con le stesse modalità dell’amministrazione controllante, seppur con gli adattamenti in materia di trasparenza che sono indicati nell’allegato 1 alla deliberazione in commento. Alle società “in house”, invece, in considerazione del fatto che sono sostanzialmente parte integrante dell’amministrazione controllante, non è consentito applicare gli adattamenti previsti nell’allegato 1. Inoltre, nelle società in controllo pubblico le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che tali società adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, opportunamente integrato per prevenire anche i reati commessi in danno della società e della P.A.. In questo tipo di società la nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione” (R.P.C.) è sempre obbligatoria; tale soggetto non può essere individuato esternamente alla società e le sue funzioni devono essere svolte in costante coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.). Se quest’ultimo è di tipo collegiale e prevede la presenza di un membro interno, è auspicabile che tale soggetto svolga anche le funzioni di R.P.C.. Molto interessante è la previsione per le realtà di piccole dimensioni, in cui può essere eccezionalmente nominato R.P.C. un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. Nel caso di società indirettamente controllate dalla P.A., sarà la capogruppo che dovrà assicurare che le stesse adottino misure di prevenzione della corruzione coerenti con quelle dalla società madre.

Nella categoria delle “società a partecipazione pubblica non di controllo”, invece, rientrano tutte quelle realtà in cui la P.A. detiene una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Ciò comporta che in materia di anticorruzione ci siano minori oneri rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico: le Linee guida prevedono che le amministrazioni partecipanti promuovano presso queste realtà l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, opportunamente integrato al fine di prevenire anche i reati commessi in danno della società e della P.A.. Non è invece prevista la nomina del R.P.C. e, in materia di trasparenza, gli obblighi si limitano a quelli indicati ai commi da 15 a 33 della Legge 190/2012, con riferimento alle attività di pubblico interesse effettivamente esercitate, e all’art. 22 c. 3 del D.Lgs. 33/2013, per quanto attiene all’organizzazione. Si ricorda che per “attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea” si intendono quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti e quelle previste all’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 (esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore della P.A., gestione di servizi pubblici). Sarà la società interessata, d’intesa con le amministrazioni controllanti o vigilanti, a indicare nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità le attività di pubblico interesse svolte.

Da segnare, infine, che la versione definitiva delle Linee Guida prevede che le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, se non l’hanno ancora fatto, devono nominare tempestivamente il R.P.C., affinché questi predisponga entro il 15/12/2015 una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione finora svolta e sulle misure eventualmente già adottate in attuazione delle Linee guida. In ogni caso, l’adeguamento alle Linee guida deve avvenire entro il 31/01/2016. In materia di trasparenza, invece, è previsto un adeguamento tempestivo dei siti web, circostanza che dovrebbe indurre tutti ad affrettarsi, anche in considerazione delle sanzioni previste dagli artt. 22 c. 3, 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.

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La vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/la-vigilanza-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza/ Sat, 08 Nov 2014 16:15:09 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=410 (articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 07/11/2014) L’A.N.AC. ha recentemente reso pubblico un report sugli esiti dell’attività di vigilanza in materia di trasparenza, che evidenzia gli inadempimenti in cui sono incorsi molti enti pubblici tenuti ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 33/2013. Le verifiche sono state attivate sia d’ufficio, che in seguito alle 258 […]

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pen_1 rielab(articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 07/11/2014)

L’A.N.AC. ha recentemente reso pubblico un report sugli esiti dell’attività di vigilanza in materia di trasparenza, che evidenzia gli inadempimenti in cui sono incorsi molti enti pubblici tenuti ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 33/2013. Le verifiche sono state attivate sia d’ufficio, che in seguito alle 258 segnalazioni ricevute dall’Autorità dall’inizio dell’anno fino al 24 ottobre scorso. Ogni segnalazione è stata soggetta a una verifica della sua fondatezza mediante accesso al sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata; successivamente, nei casi in cui si sia reso necessario, l’Autorità ha chiesto all’ente inadempiente di adeguarsi alle previsioni di legge entro un termine prestabilito. Nel 55% dei casi è stato rilevato un completo adeguamento alle prescrizioni, nel 30% dei casi un adeguamento parziale e nel rimanente 15% un mancato adeguamento.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. La trasparenza è quindi un metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente delle decisioni della pubblica amministrazione e, quindi, è uno strumento di deterrenza contro la corruzione, concetto che comprende tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del Codice Penale.

Spesso però si commette l’errore di considerare la lotta alla corruzione e gli obblighi di trasparenza come obiettivi non collegati fra loro; in realtà, invece, essi sono intrinsecamente uniti, in quanto gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, insieme alle disposizioni sulle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, sono il mezzo principale, ancorché non esclusivo, attraverso il quale si persegue l’obiettivo della lotta alla corruzione sancito dalla Legge 190/2012.

E’ quindi del tutto logico che l’obiettivo della lotta alla corruzione non debba essere perseguito solo dalle Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, ma anche da tutti quei soggetti che operano prevalentemente con risorse pubbliche a prescindere dalla forma giuridica che assumono, come enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e da quelle da esse controllate.

Tuttavia, anche a causa di un testo normativo piuttosto articolato e di non immediata comprensione, nonostante le interpretazioni fornite dalla C.i.V.I.T (oggi A.N.AC.) e dal dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 14/02/2014, solo recentemente molti organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad assumere le iniziative necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni anticorruzione.

Una recente spinta verso l’adeguamento è giunta dalle Prefetture che, in base del protocollo sottoscritto fra l’A.N.AC. e il Ministero dell’Interno, hanno invitato gli enti locali a fornire chiarimenti in merito all’adozione da parte dei loro organismi controllati degli atti previsti dalla L. 190/2012. Inoltre, l’art. 19 c. 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l’A.N.AC. applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e € 10.000, che verrà comminata al termine del procedimento individuato dal regolamento dell’Autorità che è stato approvato lo scorso 9 settembre.

Inoltre, l’art. 24-bis del D.L. 90/2014 ha risolto i dubbi che erano sorti in merito all’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi sulla trasparenza, riconfermando di fatto quanto già sostenuto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2014 sopra richiamata. Il nuovo art. 11 del D.Lgs. 33/2013, riformato dal D.L. 90/2014, prevede che le regole sulla trasparenza devono essere applicate dalle pubbliche amministrazioni individuate all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ma anche ai seguenti soggetti: i) enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero, i cui amministratori siano da questa nominati; ii) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia, alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile da parte di pubbliche amministrazioni; iii) enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; iv) società a partecipazione pubblica minoritaria, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea (a questi soggetti si applicano solo le disposizioni dell’art. 1 c. 15-33 della Legge 190/2012).

E’ quindi logico aspettarsi che anche il complesso mondo delle società a partecipazione pubblica, siano esse strumentali, di gestione dei servizi pubblici locali o di altra tipologia, finirà, seppur con qualche ritardo, per adeguarsi alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

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Le sanzioni per l’omessa adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Piano triennale di trasparenza e dei codici di comportamento https://www.alessandromanetti.com/le-sanzioni-per-lomessa-adozione-del-piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-del-piano-triennale-di-trasparenza-e-dei-codici-di-comportamento/ Wed, 15 Oct 2014 20:37:27 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=400 Nell’ambito delle disposizioni relative alla soppressione dell’A.V.C.P. e alla definizione delle funzioni dell’A.N.A.C., è stato previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l’A.N.A.C. applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e […]

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DSC_0750 rielabNell’ambito delle disposizioni relative alla soppressione dell’A.V.C.P. e alla definizione delle funzioni dell’A.N.A.C., è stato previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l’A.N.A.C. applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e € 10.000.

In merito all’attività di controllo del rispetto delle previsioni contenute nella L. 190/2012, si ricorda che, sulla base del protocollo sottoscritto fra l’ANAC e il Ministero dell’Interno, i prefetti hanno recentemente invitato gli enti locali a fornire chiarimenti in merito all’adozione da parte degli organismi controllati degli atti previsti dalla legge.

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