alessandro manetti Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/alessandro-manetti/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 01 Nov 2023 18:01:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 I limiti alle assunzioni di personale nelle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/gli-elenchi-del-personale-in-esubero-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Mon, 08 Jan 2018 13:34:32 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1517 Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del […]

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Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del personale in esubero che sarà formato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alle scelte effettuate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti ai sensi dell’art. 24 (mantenimento della partecipazione, cessione, ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società). Sarebbe stato opportuno che le società avessero formalizzato gli esiti, positivi o negativi, della ricognizione attraverso l’adozione di una deliberazione dell’organo amministrativo. In caso di esito positivo (presenza di personale eccedente rispetto alle effettive esigenze), l’art. 25 prevede che l’elenco del personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla Regione di competenza, che ha l’onere di formare e gestire l’elenco degli esuberi per sei mesi, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi sei mesi, l’elenco del personale non ricollocato passerà in gestione all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, conseguentemente, la possibilità di ricollocamento si sposterà dal livello regionale a quello nazionale.

Per agevolare il ricollocamento del personale dichiarato in esubero al comma 4 dell’art. 25 del T.U. è previsto che fino al 30 giugno 2018 (termine che verrà verosimilmente prorogato) le società a controllo pubblico possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco del personale in esubero gestito dalla Regione di competenza. La violazione di questa disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

L’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 25 del T.U., prevedendo che il suddetto obbligo decorre dalla data di pubblicazione del decreto con cui dovevano essere stabilite le modalità di formazione dell’elenco degli esuberi (previsto al comma 1 dell’art. 25), decreto che è stato pubblicato prima di Natale sulla G.U. del 23/12/2017. Quindi, fino a tale data le società in controllo pubblico hanno potuto effettuare liberamente le assunzioni del personale necessario, sia a tempo determinato, che indeterminato, previa adozione di un provvedimento (verosimilmente un regolamento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet della società) che garantisca che la selezione dei candidati avvenga nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’art. 19, comma 2, del T.U.. Dopo tale data, invece, le società in controllo pubblico potranno effettuare l’assunzione del personale a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco regionale degli esuberi, mentre nulla cambia per le assunzioni a tempo determinato, che rimangono svincolate dall’elenco.

Nel caso in cui le società abbiano necessità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell’elenco regionale, le stesse possono essere autorizzate dalla Regione di competenza e, successivamente, dall’Anpal, ad effettuare procedure di assunzione proprie.

E’ chiaro che il procedimento ideato dal legislatore ha come primo effetto immediato quello di bloccare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico e, più in generale, effetti contrattivi sulla spesa per il personale. Infatti, il decreto del 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato solo in data 23 dicembre 2017 ed è quindi entrato in vigore da tale data. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che trascorreranno alcuni mesi prima che l’Anpal comunichi le modalità di gestione dei dati e le Regioni riescano a formare l’elenco del personale in esubero. Di conseguenza, alle società che hanno necessità di effettuare assunzioni per garantire la continuità dei servizi non rimarrà altro che aspettare, oppure, nell’attesa, procedere con assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, deve essere tenuto presente che anche questi tipi di assunzioni sono soggette a limitazioni: il D.Lgs. 81/2015 (il c.d. “jobs act”), oltre a prevedere una durata che non può superare 36 mesi complessivi, stabilisce che i contratti a tempo determinato possono essere stipulati nel limite del 20% delle assunzioni a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio (salvo si tratti di assunzioni necessarie per svolgere nuove attività), limite che può essere aumentato fino al 30% dalla contrattazione collettiva.

L’art. 2 del decreto del 9 novembre scorso stabilisce che, al fine di consentire la formazione degli elenchi degli esuberi, le società in controllo pubblico:

  • entro il 29 novembre 2017: avrebbero dovuto individuare e dichiarare le eccedenze di personale;
  • entro il 10 dicembre 2017: le società che hanno personale in eccedenza avrebbero dovuto darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, in caso di loro assenza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alle rispettive associazioni di categoria;
  • entro il 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, avrebbero dovuto inviare alla Regione competente, tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’Anpal, i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità, dati del contatto, data di assunzione, tipologia contrattuale, contratto collettivo applicato, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida, nonché i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza).

Si tratta ovviamente di termini già scaduti alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 dicembre scorso, che dimostra ancora una volta – come se ciò fosse ancora necessario – i paradossi del sistema legislativo italiano.

Paradossale anche il ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, a fini di monitoraggio, entro il prossimo 15 gennaio 2018 dovranno trasmettere all’Anpal, in forma aggregata, parte dei suddetti dati dei lavoratori eccedenti (che molto probabilmente non hanno ancora), mentre tale Agenzia subentrerà nella gestione degli elenchi a partire dal 31 marzo 2018.

Secondo l’art. 3 del nuovo decreto il diritto dei lavoratori a rimanere iscritti nell’elenco degli esuberi viene meno se cessa il rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, ad eccezione del caso in cui i lavoratori siano cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la propria persona o nell’ambito di un licenziamento collettivo. In questi ultimi due casi, i lavoratori verranno cancellati dall’elenco solo se vengono successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Le modalità con cui le società in controllo pubblico attingeranno i nominativi del personale dagli elenchi dei lavoratori eccedenti saranno definite dall’Anpal, nell’apposita sezione del suo sito istituzionale.

In conclusione, si rileva che ci troviamo di fronte al solito pasticcio all’italiana, nel quale sono stati fissati obiettivi temporali troppo ambiziosi, che non hanno fatto i conti con i tempi tecnici necessari per la pubblicazione del decreto e che daranno il via, come sempre, ad un turbinio di proroghe, generando il consueto smarrimento fra gli addetti ai lavori e la sensazione di avere compiuto l’ennesimo sforzo inutile. Si è persa così un’altra occasione per fare qualcosa di buono.

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La relazione 2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali https://www.alessandromanetti.com/la-relazione-2016-della-sezione-autonomie-della-corte-dei-conti-sugli-organismi-partecipati-dagli-enti-territoriali/ Wed, 12 Oct 2016 10:10:38 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1226 Si pubblica la relazione 2016 (clicca qui per scaricare il documento) sui risultati dell’indagine condotta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG), che si inserisce nell’ambito delle attività di referto al Parlamento che tale Sezione svolge annualmente a norma dell’art. 7, comma 7, della Legge 131/2003, sugli andamenti complessivi della finanza regionale […]

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grattacieli2Si pubblica la relazione 2016 (clicca qui per scaricare il documento) sui risultati dell’indagine condotta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG), che si inserisce nell’ambito delle attività di referto al Parlamento che tale Sezione svolge annualmente a norma dell’art. 7, comma 7, della Legge 131/2003, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali della Corte, allo scopo di fornire dati di sintesi rispetto ai controlli eseguiti sul territorio.

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Le principali novità previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/le-principali-novita-previste-dal-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sun, 31 Jan 2016 17:36:49 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1037 Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega contenuta all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA). […]

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grattacieli3Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega contenuta all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA).

Prima dell’emanazione da parte del Presidente della Repubblica il decreto legislativo dovrà completare l’intero iter di approvazione ed entrerà in vigore solo dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto uscito dal Consiglio dei Ministri rappresenta nel complesso un buon lavoro, che potrà sicuramente contribuire a ridurre il numero complessivo delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, stimolando l’aggregazione di quelle di minori dimensioni e contribuendo concretamente a rendere più razionale ed efficiente l’intero sistema.

L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda le società quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31/12/2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle precedenti società, le disposizioni del decreto si applicano solo nei casi espressamente previsti dal decreto stesso. Inoltre, le disposizioni in commento non si applicano, nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, alle società che abbiano già deliberato la quotazione in mercati regolamentati delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti.

Sono escluse dall’ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione: (i) gli enti associativi diversi dalle società, (ii) le fondazioni, (iii) le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) e di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Al ricorrere di determinate esigenze di carattere pubblico, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società statali) o dell’organo di vertice dell’Amministrazione pubblica partecipante (per le altre società pubbliche) potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del decreto per specifiche società. Questa previsione, tenuto conto dell’eterogeneità delle società in controllo pubblico, appare di buon senso.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico che sono attualmente disseminate in decine di provvedimenti legislativi. Tuttavia, si osserva, che non tutte le norme esistenti in materia di società a partecipazione pubblica sono state ricondotte nell’ambito del testo unico. Forse, con minor fretta, poteva essere raggiunto un risultato addirittura migliore di quello conseguito.

Oltre a molte conferme, il decreto contiene diverse significative novità:

  1. tipi di società ammessi: in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a “società per azioni” e a “società a responsabilità limitata”; ci si chiede se sarà comunque consentita anche la partecipazione a “società consortili per azioni” e a “società consortili a responsabilità limitata”, in forza del fatto che tali società, ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, non sono altro che delle S.p.a. o delle S.r.l. che perseguono scopi tipici dei consorzi;
  2. organo di controllo: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società;
  3. costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni in società esistenti: è bene chiarire che il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l’acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio. In particolare, per la costituzione di nuove società l’atto deliberativo dovrà essere analiticamente motivato e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva. Per gli Enti locali viene confermato che l’organo competente all’adozione dell’atto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dell’oggetto sociale, per la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale all’estero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione;
  4. parere obbligatorio della Corte dei Conti: per procedere alla costituzione di una nuova società o all’acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l’Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante. La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all’Amministrazione richiedente. L’atto deliberativo per la costituzione di una nuova società o per l’acquisizione di una partecipazione in una società esistente dovrà essere motivato con specifico riferimento agli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
  5. comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: l’atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all’A.G.C.M.;
  6. contabilità separata: le società in controllo pubblico che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi e, contemporaneamente, attività in regime di economia di mercato, in futuro dovranno adottare sistemi di contabilità separata;
  7. crisi d’impresa: dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e a quelle sul concordato preventivo. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita;
  8. crisi aziendale e piano di risanamento: le società a controllo pubblico dovranno adottare con deliberazione assembleare, su proposta dell’organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l’organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l’aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E’ importante richiamare l’attenzione sulle responsabilità dell’organo amministrativo: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile (denunzia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Un semplice piano di ripiano delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, a meno che non sia accompagnato da un piano di “ristrutturazione aziendale”, dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte dalla società;
  9. integrazione degli strumenti di governo societario: tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell’attività svolta, le società a controllo pubblico dovranno valutare se adottare ulteriori strumenti di governo societario rappresentati da: (i) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuale; (ii) istituzione di un ufficio di controllo interno (internal auditing) a supporto dell’organo di controllo statutario; (iii) codici di condotta imprenditoriali; (iv) programmi di responsabilità sociale dell’impresa. L’adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l’organo amministrativo dovrà dare conto obbligatoriamente nella relazione sulla gestione delle valutazioni e scelte effettuate;
  10. alienazione di partecipazioni: gli atti deliberativi che avranno ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni dovranno essere adottati dagli stessi soggetti competenti alla costituzione delle società o all’acquisto di partecipazioni (Consiglio comunale per gli Enti locali) e l’alienazione dovrà avvenire nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Tuttavia, rispetto al passato, è stata introdotta la possibilità di derogare a tale previsione; pertanto, quando ricorrano motivazioni specifiche e sia economicamente conveniente, l’Amministrazione alienante potrà procedere alla negoziazione diretta delle partecipazioni con un singolo acquirente;
  11. organo amministrativo: un’importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l’organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo D.P.C.M.. Si tratta di una previsione di assoluto buon senso, tenuto conto che in molte società, soprattutto se “in house” l’organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l’Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l’adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, ovvero, nonché deliberare l’adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico);
  12. definizione dei compensi: entro il 30 aprile 2016 per le società in controllo pubblico verranno definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze degli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce per la classificazione di tali società. Per ogni fascia verrà individuato un limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell’organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il compenso riconosciuto dovrà comunque tenere conto anche di quello corrisposto da altre pubbliche amministrazioni. Il suddetto decreto stabilità anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti;
  13. indennità di fine mandato e patti di non concorrenza: è vietato corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza;
  14. aspettativa non retribuita: coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una società a partecipazione pubblica e sono al tempo stesso anche amministratori di tale società, dovranno rinunciare ai compensi riconosciuti per l’incarico di amministratore, altrimenti dovranno essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza;
  15. responsabilità degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo: saranno soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali; a tal fine, il decreto afferma che costituisce “danno erariale” il danno, patrimoniale e non, subìto dagli enti partecipanti;
  16. denuncia di gravi irregolarità: in deroga alle previsioni del Codice Civile, nelle società in controllo pubblico ciascuna Amministrazione pubblica socia può presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente, a prescindere dall’entità della partecipazione;
  17. monitoraggio, indirizzo e coordinamento: il Ministero dell’Economia e delle Finanze costituirà un’apposita struttura, dotata di poteri ispettivi, per il controllo e monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni del decreto, che fornirà anche orientamenti sulla loro applicazione, promuovendo buone pratiche presso le società a partecipazione pubblica e adottando nei confronti delle stesse direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile. Le Amministrazioni pubbliche e le loro società dovranno inviare alla nuova struttura tutte le informazioni dalla stessa richieste e copia dei principali strumenti di governo societario, compresi i bilanci d’esercizio (quest’ultima previsione risulta un inutile aggravio per le società pubbliche, visto che i bilanci, non solo sono depositati annualmente presso il Registro delle Imprese, ma sono anche pubblicati sul sito internet delle società ai sensi del D.Lgs. 33/2013);
  18. affidamenti diretti e partecipazione di soggetti privati: anticipando, di fatto, il recepimento della Direttiva 2014/24/UE, relativa agli appalti dei settori ordinari, il decreto introduce nell’ordinamento italiano un’eccezione al principio secondo il quale nelle società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti non vi può essere partecipazione di soggetti privati. Infatti, come previsto dall’art. 12 della suddetta Direttiva, in futuro sarà ammessa in tali società anche la partecipazione di soggetti privati, purché tale circostanza sia prevista da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. Dal testo della norma non si riesce però a capisce se questa partecipazione “ininfluente” dei privati sia sempre permessa o se sia consentita solo nei casi in cui la legge preveda tale partecipazione. La prima soluzione sembrerebbe quella più logica e più aderente ai princìpi previsti all’art. 12 della Direttiva UE;
  19. affidamenti diretti e fatturato con soggetti terzi: sempre nel solco dei princìpi previsti dall’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, il decreto ammette che società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti in futuro potranno svolgere la propria attività in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci pubblici. Gli statuti di tali società dovranno prevede che almeno l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie, mentre la parte rimanente (quindi non più del 20%) potrà essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale svolta dalla società. Finisce così l’era, iniziata con l’art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui le società “in house” dovevano operare “esclusivamente” con le Amministrazioni pubbliche socie, nonostante che tale avverbio fosse stato espunto da tempo dal testo dell’art. 13. Tuttavia, deve essere fatta attenzione al fatto il superamento del limite dell’80% costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile, anche se è prevista la possibilità di sanare lo sforamento;
  20. società a partecipazione mista pubblico-privata: il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un rischio significativo dalla partecipazione alla società e il flusso dei benefici derivante dalla realizzazione dell’opera o del servizio non dovrà andare sproporzionalmente a favore del socio privato. Inoltre, la durata della partecipazione del socio privato alla società non potrà essere superiore alla durata dell’appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell’appalto o della concessione;
  21. rapporto di lavoro: il decreto conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015;
  22. reclutamento del personale: il decreto conferma le previsioni già contenute nell’art. 18 comma 2 del D.L. 112/2008, con alcune significative modifiche. In particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria;
  23. riassorbimento di personale: il decreto introduce il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell’esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell’Amministrazione interessata, dovrà avvenire con l’utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all’art. 1 commi 565-568 della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  24. ricollocazione del personale: per favorire la riduzione del numero della società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e, al contempo, attenuare gli effetti negativi sull’occupazione che questa riduzione finirà per produrre, è previsto che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società in controllo pubblico interessata dai processi di razionalizzazione, al personale già impiegato nell’appalto o nella concessione cessata si applicherà la disciplina prevista per il trasferimento d’azienda. Sarà quindi necessario che nei bandi di gara sia indicato l’obbligo per nuovo appaltatore di accollarsi il personale dell’affidatario cessato;
  25. ricognizione straordinaria del personale: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le società in controllo pubblico dovranno effettuare una ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze. L’elenco del personale eccedente, completo dei relativi profili professionali, dovrà essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità da stabilire con successivo decreto. Le società in controllo pubblico che vorranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato saranno obbligate fino al 31/12/2018 ad attingere dal suddetto elenco. Qualora non siano presenti i profili professionali ricercati, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, le società potranno comunque reclutare direttamente il personale necessario con selezione ad evidenza pubblica. Eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli e per l’organo amministrativo costituiranno “grave irregolarità”;
  26. piani annuali di razionalizzazione: il decreto introduce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l’applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la liquidazione delle società. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall’art. 4 del decreto, (ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000, (v) abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. L’esistenza di tali circostanze è motivo di alienazione delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del decreto. L’inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l’esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  27. monitoraggio dei piani di razionalizzazione: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di razionalizzazione, l’Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto realizzato, approvando una specifica relazione, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ prevista l’applicazione di sanzioni in caso mancata adozione della relazione;
  28. revisione straordinaria delle partecipazioni: il decreto introduce anche l’obbligo di alienazione delle partecipazioni che non soddisfano le condizioni previste, detenute alla data della sua entrata in vigore dalle Amministrazioni pubbliche. Per tale ragione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni dovranno adottare un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. Il provvedimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014. La mancata adozione dell’atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 1 anno decorrente dalla data di adozione di tale atto è sanzionata con l’impossibilità per l’Amministrazione pubblica di esercitare i propri diritti di socio nei confronti della società partecipata e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter del Codice Civile (previsione questa che finirà per rappresentare in molti casi l’unica alternativa possibile per quelle partecipazioni poco o per niente appetibili per il mercato);
  29. agevolazioni fiscali: in caso di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni, il decreto conferma le agevolazioni fiscali già previste all’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  30. trasparenza: il decreto conferma l’impostazione dell’ANAC, secondo cui le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013;
  31. arbitrati: le disposizioni relative al ricorso ad arbitrati si applicano anche alle concessioni e agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, qualora sia parte della controversia una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata ad una a controllo pubblico, che abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse pubbliche;
  32. adeguamento degli statuti societari: il decreto prevede l’obbligo di adeguare gli statuti delle società in controllo pubblico già costituite alla data della sua entrata in vigore entro il 31/12/2016;
  33. società quotate: le Amministrazioni pubbliche possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati già detenute al 31/12/2015.

Si raccomanda, prima di assumere qualsiasi decisione in merito alle società a partecipazione pubblica, di attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Alessandro Manetti

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Il Testo unico delle società pubbliche approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-delle-societa-pubbliche-approvato-in-via-preliminare-dal-consiglio-dei-ministri-del-20-gennaio-2016/ Fri, 22 Jan 2016 09:30:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1033 Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il c.d. “Testo unico delle società a partecipazione pubblica”, che dovrebbe contenere tutte le disposizioni necessarie per dare concreta attuazione all’obiettivo del Governo Renzi di ridurre le società pubbliche dalle attuali 8.000 circa a non più di 1.000. “Testo unico delle società […]

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finance 1Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il c.d. “Testo unico delle società a partecipazione pubblica”, che dovrebbe contenere tutte le disposizioni necessarie per dare concreta attuazione all’obiettivo del Governo Renzi di ridurre le società pubbliche dalle attuali 8.000 circa a non più di 1.000.

“Testo unico delle società a partecipazione pubblica” approvato in via preliminare dal C.d.M. del 20-01-2016

Si avverte che il testo pubblicato potrebbe subire ancora variazioni.

 

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Il ravvedimento operoso dal 1° gennaio 2016 https://www.alessandromanetti.com/il-ravvedimento-operoso-dal-1-gennaio-2016/ Fri, 15 Jan 2016 14:47:04 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1006 Dal 1° gennaio 2016 sarà più vantaggioso per i contribuenti sanare i mancati versamenti delle imposte attraverso il ravvedimento operoso: sono state infatti ridotte sia le sanzioni che gli interessi. Le nuove sanzioni varranno anche per il passato, in virtù del rispetto del principio di legalità, e sono così articolate: versamenti effettuati con un ritardo […]

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portatileDal 1° gennaio 2016 sarà più vantaggioso per i contribuenti sanare i mancati versamenti delle imposte attraverso il ravvedimento operoso: sono state infatti ridotte sia le sanzioni che gli interessi.

Le nuove sanzioni varranno anche per il passato, in virtù del rispetto del principio di legalità, e sono così articolate:

  • versamenti effettuati con un ritardo fino a 14 giorni: sanzione giornaliera dello 0,1%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 15 a 30 giorni: sanzione fissa dell’1,5%;
  • versamenti effettuati con un ritardo da 31 a 90 giorni: sanzione dell’1,67%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore: sanzione del 3,75%;
  • versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 4,29% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali);
  • versamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore: sanzione del 5% (questa possibilità di ravvedimento è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi esclusi i tributi comunali).

Gli interessi legali per il ritardato versamento dal 1° gennaio 2016 sono stabiliti nella misura dello 0,20% annuo (in precedenza erano dello 0,50%).

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Corte dei Conti – Principali pronunciamenti d’interesse degli organismi partecipati dagli Enti locali https://www.alessandromanetti.com/test-articolo-in-giurisprudenza-dl-223-2006-art-13/ Thu, 19 Nov 2015 16:48:12 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=329 Si riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dalla Corte dei Conti: Pareri delle Sezioni Regionali di Controllo: Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia – deliberazione n. 88-2015 in materia di riduzione dei compensi agli amministratori […]

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DSC_0782 rielabSi riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dalla Corte dei Conti:

Pareri delle Sezioni Regionali di Controllo:

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Il contratto di somministrazione nelle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-contratto-di-somministrazione-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 07 Nov 2015 18:49:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=487 (Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015) Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali […]

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(Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015)

Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono infatti spesso soggette a picchi stagionali di lavoro che rendono tale forma contrattuale particolarmente utile. Basti pensare, per esempio, al servizio di raccolta dei rifiuti svolto in territori a forte vocazione turistica, in cui nel periodo estivo i rifiuti urbani crescono esponenzialmente, obbligando i gestori del servizio a dotarsi di maggiore forza lavoro.

Il contratto di somministrazione è attualmente disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che lo definisce come il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato che si può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a prescindere dall’esistenza o meno di una concreta esigenza di carattere transitorio in capo all’utilizzatore (la c.d. “acausalità”) e ha esteso tale possibilità anche al contratto di somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”). Inoltre, l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato incontra solo i limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, mentre si può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato solo nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. La contrattazione collettiva, anche decentrata, può comunque prevedere limiti diversi.

L’utilizzo della somministrazione da parte delle società pubbliche merita tuttavia qualche riflessione: infatti, in base al vigente art. 18 c. 2-bis del D.L. 112/2008, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Per garantire ciò, l’Amministrazione pubblica controllante è tenuta a definire, con proprio atto d’indirizzo, i criteri e le modalità con cui ogni organismo partecipato può raggiungere tale obiettivo, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Nel definire tali indirizzi l’Amministrazione pubblica controllante deve però tenere conto “delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, previsione che ci porta ragionevolmente a ritenere che sia oggetto d’indirizzo anche il ricorso o meno alla somministrazione di lavoro. Infatti, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia (delib. n. 1/2015), la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 18 è finalizzata al contenimento della spesa pubblica per il personale e, pertanto, assumendo un carattere generale, non può che ricomprendere tutte le forme contrattuali riconducibili a tale tipologia di spesa.

E’ quindi necessario che l’Amministrazione pubblica controllante, in sede di formulazione degli indirizzi agli organismi partecipati (attività che nella prassi può avvenire anche attraverso l’approvazione di documenti di programmazione nei quali sia esplicitata la politica del personale che la società intende adottare nell’anno o nel triennio successivo), tenga conto dei limiti previsti per la P.A. al ricorso alle forme di lavoro flessibile, fra cui possiamo ricordare:

1) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”), in quanto l’art. 31 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 impedisce alla Pubblica Amministrazione tale possibilità;

2) il limite previsto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo per rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; occorrerà quindi valutare caso per caso se sussistono tali presupposti;

3) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

4) il vincolo previsto all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 2011, gli Enti locali devono conformarsi alla previsione secondo cui il ricorso al personale a tempo determinato o in convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è consentito entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, salvo che l’Ente non sia in regola con l’obbligo di progressiva riduzione della spesa del personale (art. 11 c. 4-bis D.L. 90/2014). Tale vincolo, fra l’altro, viene esteso dal successivo comma 29 anche alle società non quotate inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione elaborato annualmente dall’ISTAT, che siano controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche. Circa il perimetro di applicazione di quest’ultima previsione, secondo alcune Sezioni di Controllo della Corte dei Conti non può essere data un’interpretazione esclusivamente letterale alla norma, finendo così per ricomprendere nel suo ambito soggettivo di applicazione tutte le società pubbliche, ancorché non indicate nominativamente nell’elenco ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato;

5) i vincoli tuttora esistenti per le autonomie regionali e locali in materia di riduzione della spesa per il personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 1 c. 557 della L. 296/2006).

Una volta ricevuto l’atto d’indirizzo, la società pubblica avrà cura di selezionare l’agenzia di somministrazione con procedura ad evidenza pubblica e di fare in modo che questa selezioni il personale somministrato rispettando i princìpi sanciti dai commi 1 e 2 del D.L. 112/2008.

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Chi sono https://www.alessandromanetti.com/chi-sono/ Sun, 16 Aug 2015 10:09:50 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?page_id=95 Il percorso formativo e professionale Dopo avere terminato gli studi in economia aziendale e avere conseguito con il massimo dei voti la Laurea magistrale in Economia presso l’Università degli Studi di Firenze, ho maturato una significativa esperienza di circa sette anni presso alcune Amministrazioni pubbliche, acquisendo specifiche competenze nel campo della contabilità pubblica, del controllo […]

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Il percorso formativo e professionale

Dopo avere terminato gli studi in economia aziendale e avere conseguito con il massimo dei voti la Laurea magistrale in Economia presso l’Università degli Studi di Firenze, ho maturato una significativa esperienza di circa sette anni presso alcune Amministrazioni pubbliche, acquisendo specifiche competenze nel campo della contabilità pubblica, del controllo di gestione e in materia di appalti pubblici.

Al termine di questo periodo ho iniziato la professione di Dottore commercialista, dedicandomi alla consulenza alle PMI in campo amministrativo, contabile e fiscale ed acquisendo una particolare eserienza nello sviluppo dei business plan e dei piani economico-finanziari a supporto di operazioni complesse e nelle operazioni straordinarie. Inoltre, ho collaborato con diverse società a partecipazione pubblica locale, arrivando ad acquisire conoscenze approfondite sulle società a controllo pubblico, con particolare riferimento a quelle “in house”.

L’attività di revisione legale di società e di enti locali, nonché quella di certificazione di progetti europei, completano il mio curriculum vitae.

Le principali collaborazioni

Nel corso della mia attività professionale ho collaborato con numerosi enti pubblici e privati, fra i quali: Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Grosseto, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Provincia di Massa-Carrara, Comune di Calenzano, Comune di Scandicci, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Sassari, Comune di Siniscola, Comune di Empoli, Comune di Palau, Università degli Studi di Genova, Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, Anci Toscana, Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino, Fondazione Sistema Toscana, Pavia Acque S.r.l., SEI Toscana S.r.l., Calenzano Comune S.r.l., Promo Design S. cons. a r. l., Net-Spring S.r.l., Centro Servizi Ambiente S.p.a., Consiag Servizi Comuni S.r.l., Centro Pluriservizi S.p.a., A.S.M. Servizi S.r.l., Centro Ricerche e Alta Formazione S.r.l., Consorzio Tex-Tech, Promocamera Sassari, Consorzio Grosseto Lavoro, Reconta EY S.p.a., Consorzio Dietro Poggio, Promel S.r.l., Unigum S.p.a., Agenzia Sviluppo Empolese – Valdelsa (ASEV) S.p.a., Aquatempra S.s.d. a r.l., Aquatherm S.r.l., Aquatherm Service S.r.l., Altabnet S.r.l., Lenovys S.r.l., Seven Stars S.r.l., New Changer S.r.l., Analytical S.r.l., Cubit S.r.l., 9 Dot S.r.l., Airport Handling S.p.a., Lundback Italia S.p.a., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a., Messinter S.p.a., Prelios Credit Servicing S.p.a., Stra-le S.r.l., Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l., Immobiliare D.D.F. S.a.s., Edilcinque S.r.l., Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali di Castelfranco di Sotto, U.C.H. Holding S.r.l., Pegaso Network Soc. coop., Associazione Centro Studi Bruno Ciari, Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (Co.Svi.G.), Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, Farmavaldarno S.p.a., Farmapiana S.p.a., Takko Fashion Italia S.r.l., Gruppo UNA S.p.a., ASPO – Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.a., Con Plax New Pac S.p.A., Fondazione ITS Prodigi.

Inoltre, collaboro stabilmente con Fondazione Promo PA.

Sono cofondatore e aderente alla rete interprofessionale Legal and Tax Professional Network.

Le esperienze professionali pregresse (a partire dalla più recente)

  • Dottore Commercialista, Revisore legale e Organismo indipendente di valutazione (dal 2004 ad oggi)
  • quadro direttivo del servizio di Internal Audit di Credit Suisse Italy S.p.a.
  • funzionario del servizio di controllo interno dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
  • funzionario responsabile del monitoraggio delle politiche finanziarie della Regione Toscana
  • funzionario responsabile degli acquisti e delle manutenzioni dei beni mobili del Comune di Prato
  • funzionario responsabile dei servizi finanziari del Comune di Lastra a Signa (FI)

Il curriculum vitae

Il curriculum vitae di Alessandro Manetti può essere chiesto a info@alessandromanetti.com.

L’assicurazione professionale

La mia attività professionale è assicurata ai sensi di legge; per maggiori informazione scrivere a info@alessandromanetti.com.

Articoli

Aziende e professionisti - Enti locali e società partecipate

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