scissione dei pagamenti Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/scissione-dei-pagamenti/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Tue, 11 Jul 2017 20:38:04 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 Split payment – L’impostazione contabile per la gestione delle fatture dei fornitori delle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/split-payment-limpostazione-contabile-per-la-gestione-delle-fatture-dei-fornitori-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Tue, 11 Jul 2017 15:31:16 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1447 A partire dal 1° luglio 2017 le società in controllo pubblico dovranno versare direttamente all’Erario l’IVA esposta sulle fatture emesse dai loro fornitori in “scissione dei pagamenti”, secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, come modificato dal recente decreto del 27 giugno 2017. L’art. 3, comma 1 del suddetto decreto, […]

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A partire dal 1° luglio 2017 le società in controllo pubblico dovranno versare direttamente all’Erario l’IVA esposta sulle fatture emesse dai loro fornitori in “scissione dei pagamenti”, secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, come modificato dal recente decreto del 27 giugno 2017. L’art. 3, comma 1 del suddetto decreto, prevede che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico, diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. Le pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Quindi, per semplificare un po’ le cose, potrebbe essere opportuno per le società in controllo pubblico considerare l’IVA esigibile alla data di ricezione della fattura che, per ulteriore semplicità, potrebbe coincidere con la data di emissione della fattura da parte del fornitore (sempre che il pagamento della stessa sia fatto in data successiva, altrimenti l’esigibilità viene anticipata al momento del pagamento).

La regola generale prevede che le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter sopra citato mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

Tuttavia, con le modifiche introdotte dal recente decreto del 27 giugno scorso, viene data la possibilità alle pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali di annotare le relative fatture anche nel “registro IVA vendite” entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tal caso, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese in cui si è avuta l’esigibilità dell’imposta.

Quindi, per esempio, se nel mese di luglio 2017 una società in controllo pubblico ha ricevuto una fattura da un fornitore emessa in data 01/07/2017, di € 100 d’imponibile, oltre € 22 per IVA, sarà necessario:

  1. registrare la fattura entro il 15 agosto, sia nel registro IVA acquisti, che nel registro IVA vendite;
  2. far partecipare l’IVA esposta in fattura alla liquidazione del mese di luglio (sia come credito, che come debito);
  3. pagare al fornitore solo l’imponibile di € 100.

Da ciò consegue che se la società ha avuto negli ultimi tempi una posizione IVA costantemente a credito (per esempio, a causa dell’emissione a sua volta di fatture di vendita in split payment), il ricevimento e la gestione delle fatture dei fornitori in “scissione dei pagamenti”, come sopra descritto, comporteranno una progressiva riduzione della posizione creditoria.

A livello di sistema gestionale contabile sarà necessario prevedere uno specifico codice operazione IVA, che consenta di effettuare:

  • la registrazione delle fatture ricevute dai fornitori contemporaneamente nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite;
  • la corretta gestione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • lo storno dalla scheda del fornitore dell’IVA versata all’Erario.

Deve infine essere richiamata l’attenzione sul fatto che l’art. 2, comma 3 del decreto del 27 giugno 2017, prevede che, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi gestionali, le società soggette allo split payment possono annotare le fatture, la cui IVA diventa esigibile dal 1° luglio al 30 novembre, e provvedere al primo versamento, entro il 18 dicembre 2017. L’utilizzo di tale possibilità rischia tuttavia di rendere ancora più complicata la gestione del nuovo adempimento; pertanto, il consiglio è di attivarsi velocemente per aggiornare il sistema gestionale e gestire le fatture ricevute dai fornitori fin da subito con le nuove modalità.

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Confermata l’applicazione dello split payment a tutte le società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/confermata-lapplicazione-dello-split-payment-a-tutte-le-societa-in-controllo-pubblico/ Wed, 21 Jun 2017 09:58:34 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1422 Grazie alla richiesta di voto di fiducia del Governo, lo scorso 14 giugno il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati; pertanto, il decreto è stato convertito in Legge in via definitiva e ora […]

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Grazie alla richiesta di voto di fiducia del Governo, lo scorso 14 giugno il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati; pertanto, il decreto è stato convertito in Legge in via definitiva e ora attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 1 del decreto prevede l’estensione del meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, già introdotto per le Amministrazioni pubbliche, ad una serie di ulteriori soggetti ritenuti ad elevata affidabilità fiscale, fra cui rientrano:

  • le società in controllo pubblico delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
  • le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra;
  • le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

La nuova disposizione ha chiaramente l’obiettivo di ridurre l’evasione dell’IVA; infatti, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017:

  • i fornitori delle suddette società dovranno emettere le fatture di vendita nei confronti di tali soggetti esponendo l’IVA, ma indicando nel campo relativo all’esigibilità dell’IVA la dicitura “scissione dei pagamenti”; la registrazione delle fatture dovrà tenere conto del fatto che l’IVA non dovrà confluire nella liquidazione periodica;
  • le società in controllo pubblico, invece, dovranno registrare le fatture di acquisto ricevute dai fornitori sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute, scalando l’IVA esposta in tali documenti dal debito verso il relativo fornitore; l’IVA, infatti, anziché essere pagata al fornitore, come di consueto, dovrà essere versata dalle società in controllo pubblico direttamente all’Erario in occasione della relativa liquidazione periodica.

Di fatto, con questo meccanismo le società in controllo pubblico, ritenute dal legislatore ad elevata affidabilità fiscale, si sostituiscono ai fornitori (evidentemente ritenuti meno affidabili) nel versamento dell’IVA esposta sulle fatture emesse da questi ultimi.

Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, le nuove regole si applicheranno anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti, sia nel caso in cui questi siano prestatori di Amministrazioni pubbliche, sia nel caso in cui siano prestatori di società in controllo pubblico.

La conversione in Legge del D.L. 50/2017 porta con sé un’altra novità: i fornitori potranno richiedere alle Amministrazioni pubbliche o alle società in controllo pubblico il rilascio di un’attestazione sulla loro riconducibilità ai soggetti per i quali è applicabile il meccanismo dello split payment. Il consiglio è quello di anticipare queste richieste, predisponendo ed inviando a tutti i fornitori una comunicazione con la quale viene attestato da parte della società in controllo pubblico di essere soggetta alle regole della scissione dei pagamenti.

Da rilevare infine che il diverso meccanismo del “reverse charge” avrà sempre la precedenza sullo split payment; pertanto, ad esempio, le prestazioni di pulizia relative ad edifici, rese nei confronti delle società in controllo pubblico, rimarranno oggettivamente soggette all’inversione contabile.

In attesa delle disposizioni attuative che dovrebbero arrivare, prima o poi, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si consiglia a tutte le società in controllo pubblico di attivarsi al fine di effettuare in tempo i necessari aggiornamenti delle procedure contabili per la corretta gestione del nuovo adempimento e ai loro fornitori di organizzarsi per fare in modo che le fatture emesse a partire dal 1° luglio riportino la dicitura “scissione dei pagamenti” nel campo dedicato all’esigibilità dell’IVA.

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Split payment esteso a tutte le società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/split-payment-esteso-a-tutte-le-societa-in-controllo-pubblico/ Wed, 26 Apr 2017 08:28:32 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1382 Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva”) è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ed è già in vigore. Fra le varie novità si segnala quella contenuta all’art. 1 del decreto, relativa all’estensione del meccanismo dello “split payment” alle società […]

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Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva”) è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ed è già in vigore.

Fra le varie novità si segnala quella contenuta all’art. 1 del decreto, relativa all’estensione del meccanismo dello “split payment” alle società in controllo pubblico.

La disposizione ha l’obiettivo di ridurre l’evasione dell’IVA; infatti, in futuro, l’imposta esposta nelle fatture emesse dai fornitori delle società in controllo pubblico dovrà essere versata direttamente all’Erario da quest’ultime, anziché essere pagata al fornitore.

In particolare, è stato stabilito che a partire dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, è esteso, fra l’altro, anche:

  • alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2 del Codice Civile;
  • alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
  • alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

Inoltre, sempre con effetto dal prossimo 1° luglio, è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72, che prevedeva l’esclusione dallo split payment delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti.

Entro il prossimo 23 maggio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare uno specifico decreto per definire le modalità dell’applicazione dello split payment da parte delle società in controllo pubblico e dei loro fornitori.

In attesa di tale decreto, si consiglia a tutte le società in controllo pubblico di attivarsi al fine di predisporre in tempo le necessarie procedure contabili per la corretta gestione del nuovo adempimento.

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