amministratori società pubbliche Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/amministratori-societa-pubbliche/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Tue, 08 Dec 2020 18:37:12 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 L’incarico di amministratore di società a controllo pubblico a soggetti in quiescenza https://www.alessandromanetti.com/incarico-di-amministratore-di-societa-a-controllo-pubblico-a-soggetti-in-quiescenza/ Tue, 06 Oct 2020 10:35:16 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2084 La normativa in vigore prevede alcune limitazioni alla possibilità di affidare incarichi di amministratore di società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza. Vediamo meglio di cosa si tratta. La normativa in vigore L’art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti […]

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stretta di manoLa normativa in vigore prevede alcune limitazioni alla possibilità di affidare incarichi di amministratore di società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La normativa in vigore

L’art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti minimi che devono possedere gli amministratori delle società in controllo pubblico, stabilisce che “Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n. 135.”.

Pertanto, sulla base di tale previsione trovano applicazione agli amministratori delle società in controllo pubblico le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al D.lgs. 39/2013, e quelle relative agli incarichi a lavoratori collocati in quiescenza (cioè, i pensionati), di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012.

Concentrando l’attenzione su quest’ultima norma, la stessa prevede che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (fra cui rientrano gli Enti locali), nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009) non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi;
  • cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni, fatta eccezione per gli incarichi di componente delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali, ecc.;
  • cariche in organi di governo degli enti e società controllate dalle suddette amministrazioni.

Tale divieto non è tuttavia assoluto, in quanto lo stesso comma 9 citato prevede un’eccezione alla suddetta regola generale, stabilendo che “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.” e proseguendo affermando che “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi [quindi non anche per le cariche in organi di governo], ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.”.

In presenza di incarico a titolo gratuito è comunque consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale incarico, adeguatamente rendicontate.

L’opinione della Corte dei Conti

Sull’interpretazione di questa norma è recentemente intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 28/2019, per confermare che gli incarichi a soggetti in quiescenza possono essere conferiti solo a titolo gratuito. In particolare, la suddetta Sezione Regionale ha affermato che “[…] si evidenzia che la possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il Comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza. E’ evidente che […] la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.”.

Per ulteriori approfondimenti su questo tema si consiglia la lettura dei seguenti documenti:

  • circolari interpretative nn. 6/2014 e 4/2015 del Dipartimento della Funzione pubblica;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2016;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 148/2017/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n. 180/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/SRCPIE/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n.405/2019/PAR.

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Il modello per la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/892-2/ Sun, 20 Dec 2015 18:19:47 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=892 L’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86 La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto […]

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carte di creditoL’ANAC ha recentemente pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, e le relative istruzioni:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86

La Relazione dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 gennaio 2016 esclusivamente sul sito istituzionale degli enti, società, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

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Posticipato il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione https://www.alessandromanetti.com/805-2/ Mon, 07 Dec 2015 11:34:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=805 Con il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012. Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con […]

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anticorruzione e trasparenzaCon il Comunicato del 25/11/2015, il Presidente dell’ANAC ha informato del differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Con riferimento alle novità introdotte dalla determinazione n. 8/2015 e con l’approssimarsi della conclusione della fase transitoria, il Presidente dell’ANAC ha anche ricordato che:

  1. le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l’abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il RPC;
  2. il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
  3. il completo adeguamento alle Linee guida, con l’adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
  4. le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014;
  5. è compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi;
  6. per le società e gli altri enti diritto privati partecipati (ma non controllati), le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.

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Le novità del disegno di legge di stabilità 2016 per le società pubbliche https://www.alessandromanetti.com/le-novita-del-disegno-di-legge-di-stabilita-2016-per-le-societa-pubbliche/ Mon, 23 Nov 2015 12:10:29 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=669 Si riportano di seguito alcune novità per le società pubbliche contenute nel disegno di legge di stabilità 2016, che sono state approvate dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei Deputati. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’ 279. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi […]

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euro_4 rielabSi riportano di seguito alcune novità per le società pubbliche contenute nel disegno di legge di stabilità 2016, che sono state approvate dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei Deputati.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’

279. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid.

284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

288. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all’attuazione dei commi da 279 a 287.

 

UTILIZZO DEI PARAMETRI PREZZO-QUALITA’

266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (prezzi Consip).

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A INCARICHI PROFESSIONALI

386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

 

LIMITI AL TRATTAMENTO ECONOMICO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI

383. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».

 

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Il contratto di somministrazione nelle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-contratto-di-somministrazione-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 07 Nov 2015 18:49:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=487 (Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015) Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali […]

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(Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015)

Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono infatti spesso soggette a picchi stagionali di lavoro che rendono tale forma contrattuale particolarmente utile. Basti pensare, per esempio, al servizio di raccolta dei rifiuti svolto in territori a forte vocazione turistica, in cui nel periodo estivo i rifiuti urbani crescono esponenzialmente, obbligando i gestori del servizio a dotarsi di maggiore forza lavoro.

Il contratto di somministrazione è attualmente disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che lo definisce come il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato che si può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a prescindere dall’esistenza o meno di una concreta esigenza di carattere transitorio in capo all’utilizzatore (la c.d. “acausalità”) e ha esteso tale possibilità anche al contratto di somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”). Inoltre, l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato incontra solo i limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, mentre si può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato solo nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. La contrattazione collettiva, anche decentrata, può comunque prevedere limiti diversi.

L’utilizzo della somministrazione da parte delle società pubbliche merita tuttavia qualche riflessione: infatti, in base al vigente art. 18 c. 2-bis del D.L. 112/2008, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Per garantire ciò, l’Amministrazione pubblica controllante è tenuta a definire, con proprio atto d’indirizzo, i criteri e le modalità con cui ogni organismo partecipato può raggiungere tale obiettivo, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Nel definire tali indirizzi l’Amministrazione pubblica controllante deve però tenere conto “delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, previsione che ci porta ragionevolmente a ritenere che sia oggetto d’indirizzo anche il ricorso o meno alla somministrazione di lavoro. Infatti, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia (delib. n. 1/2015), la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 18 è finalizzata al contenimento della spesa pubblica per il personale e, pertanto, assumendo un carattere generale, non può che ricomprendere tutte le forme contrattuali riconducibili a tale tipologia di spesa.

E’ quindi necessario che l’Amministrazione pubblica controllante, in sede di formulazione degli indirizzi agli organismi partecipati (attività che nella prassi può avvenire anche attraverso l’approvazione di documenti di programmazione nei quali sia esplicitata la politica del personale che la società intende adottare nell’anno o nel triennio successivo), tenga conto dei limiti previsti per la P.A. al ricorso alle forme di lavoro flessibile, fra cui possiamo ricordare:

1) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”), in quanto l’art. 31 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 impedisce alla Pubblica Amministrazione tale possibilità;

2) il limite previsto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo per rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; occorrerà quindi valutare caso per caso se sussistono tali presupposti;

3) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

4) il vincolo previsto all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 2011, gli Enti locali devono conformarsi alla previsione secondo cui il ricorso al personale a tempo determinato o in convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è consentito entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, salvo che l’Ente non sia in regola con l’obbligo di progressiva riduzione della spesa del personale (art. 11 c. 4-bis D.L. 90/2014). Tale vincolo, fra l’altro, viene esteso dal successivo comma 29 anche alle società non quotate inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione elaborato annualmente dall’ISTAT, che siano controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche. Circa il perimetro di applicazione di quest’ultima previsione, secondo alcune Sezioni di Controllo della Corte dei Conti non può essere data un’interpretazione esclusivamente letterale alla norma, finendo così per ricomprendere nel suo ambito soggettivo di applicazione tutte le società pubbliche, ancorché non indicate nominativamente nell’elenco ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato;

5) i vincoli tuttora esistenti per le autonomie regionali e locali in materia di riduzione della spesa per il personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 1 c. 557 della L. 296/2006).

Una volta ricevuto l’atto d’indirizzo, la società pubblica avrà cura di selezionare l’agenzia di somministrazione con procedura ad evidenza pubblica e di fare in modo che questa selezioni il personale somministrato rispettando i princìpi sanciti dai commi 1 e 2 del D.L. 112/2008.

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Modificata la normativa sulla composizione degli organi amministrativi delle società partecipate dagli Enti locali https://www.alessandromanetti.com/modificata-la-normativa-sulla-composizione-degli-organi-amministrativi-delle-societa-partecipate-dagli-enti-locali/ Tue, 21 Oct 2014 13:25:16 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=396 L’art. 16 del D.L. 90/2014 è intervenuto anche sull’art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, che era già stato oggetto di modifica da parte della Legge di Stabilità 2014, in materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che […]

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L’art. 16 del D.L. 90/2014 è intervenuto anche sull’art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, che era già stato oggetto di modifica da parte della Legge di Stabilità 2014, in materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato.

Tali società possono essere oggi amministrate da:

  • un amministratore unico (facoltà sempre ammessa e consigliabile soprattutto in quelle situazioni in cui l’organo amministrativo è un mero esecutore degli indirizzi e delle decisioni assunte dai soci, come nel caso dell’in house providing);
  • un consiglio di amministrazione, che deve essere composto da non più di tre membri, scelti rispettando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013.

A decorrere dall’01/01/2015, inoltre, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società (comprensivo quindi anche dei contributi previdenziali a carico della società e di ogni altro onere a carico della stessa), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche (amministratori delegati), non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Rispetto al passato è stato eliminato l’obbligo di nomina come amministratori di dipendenti dell’amministrazione pubblica controllante; oggi, la nomina di tali dipendenti è una semplice facoltà.

Tuttavia, nel caso in cui vengano nominati come amministratori dei dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Contrariamente al passato, invece, è stato previsto il diritto per tali soggetti alla copertura assicurativa (il cui mancato riconoscimento in passato aveva rappresentato un forte disincentivo all’accettazione dell’incarico) e il rimborso delle spese adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico.

Nel caso di società a partecipazione pubblica indiretta, possono essere nominati amministratori anche dipendenti della società controllante (partecipata diretta) o del titolare di poteri d’indirizzo e di vigilanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013. In tal caso, gli eventuali compensi percepiti dovranno essere riversati alla società o all’amministrazione di appartenenza del dipendente, fermo rimanendo il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico.

L’art. 16 del D.L. 90/2014 è intervenuto anche sull’art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012, in materia di composizione degli organi amministrativi delle “altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”, cioè di quelle società totalmente pubbliche, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato.

Per questa tipologia di società, nella quale rientrano per esempio tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica con partecipazione pubblica totalitaria, è oggi previsto che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, le stesse possono essere amministrate alternativamente da:

  • un amministratore unico;
  • un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

A tali società si applicano le stesse limitazioni viste in precedenza in materia di riduzione del costo annuo per i compensi degli amministratori (costo che nel 2015 non potrà superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013) e quelli relativi all’obbligo di riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti dell’amministrazione pubblica o della società pubblica partecipante.

In base a quanto previsto all’art. 16 comma 2 del D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le nuove disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto (19/08/2014).

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