visto di conformità Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/visto-di-conformita/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Fri, 03 Dec 2021 15:56:26 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 Il decreto antifrodi e le novità per il visto di conformità e per l’asseverazione delle spese https://www.alessandromanetti.com/decreto-antifrodi-e-novita-per-visto-di-conformita-e-asseverazione/ Fri, 03 Dec 2021 15:50:13 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2541 Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che […]

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Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato nella G.U. dell’11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, sono state introdotte diverse novità in materia di “visto di conformità” e di “asseverazione” delle spese sostenute, sia con riferimento al Superbonus, che per gli altri Bonus diversi dal precedente. L’Agenzia delle entrate, con la recente circolare 16/E-2021 ha cercato di fare chiarezza sugli aspetti principali.

Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del “visto di conformità” anche al caso in cui il beneficiario voglia beneficiare dello stesso nella propria dichiarazione dei redditi, obbligatorietà che in precedenza era prevista solo nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Le uniche ipotesi che consentono ancora ai contribuenti di non dotarsi del visto di conformità restano solo quelle di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate e di presentazione della dichiarazione tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

L’obbligo del visto di conformità sussiste per tutti (persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali, società e altri enti commerciali) con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12/11/2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Anche per la c.d. “asseverazione” delle spese sostenute, che l’art. 119, comma 13 del Decreto rilancio richiede obbligatoriamente anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, il nuovo decreto ha previsto delle novità. Per stabilire la congruità delle spese da asseverare il tecnico abilitato deve fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 06/08/2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di quest’ultimo, per asseverare le spese relative agli interventi rientranti nel Superbonus si dovrà continuare a fare riferimento al citato decreto del 06/08/2020, mentre per quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre fare riferimento ai valori riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato del luogo di effettuazione degli interventi. I modelli di asseverazione da utilizzare restano quelli allegati al decreto del 06/08/2020.

Bonus diversi dal Superbonus

Nel decreto anti-frodi ci sono novità importanti anche per tutti gli altri tipi di Bonus diversi dal Superbonus, cioè quelli per:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019).

Il nuovo decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese sostenute qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In questi casi, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12/11/2021.

Il visto di conformità è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus, quindi da professionisti abilitati (es. commercialisti) o dai C.a.f., secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. 241/1997.

Con l’asseverazione delle spese sostenute il tecnico deve attestare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme, facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 06/08/2020, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, in corso di emanazione. Nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’asseverazione delle spese sostenute è rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per il Superbonus, in forma libera in tutti i casi in cui il modello di asseverazione non sia normativamente già previsto.

Inoltre, contrariamente a quanto previsto per il Superbonus, per tutti i Bonus diversi da quest’ultimo la normativa non subordina la possibilità di asseverazione delle spese al raggiungimento di un determinato SAL; pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, siccome il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, l’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sussiste anche quando il beneficiario vuole cedere le rate residue non fruite di un credito fiscale, il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12/11/2021 in poi.

Infine, si ricorda che la normativa vigente non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito fra cedente e cessionario, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata (Agenzia delle entrate, risoluzione del 5 dicembre 2018, n. 84/E).

Maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

Il nuovo decreto antifrodi ha dato la possibilità all’Agenzia delle entrate di sospendere gli effetti delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, entro cinque giorni lavorativi dall’invio e per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui le stesse presentino determinati profili di rischio.

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