testo unico società partecipate enti locali Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/testo-unico-societa-partecipate-enti-locali/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 14 Oct 2020 16:23:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 I limiti alle assunzioni di personale nelle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/gli-elenchi-del-personale-in-esubero-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Mon, 08 Jan 2018 13:34:32 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1517 Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del […]

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Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del personale in esubero che sarà formato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alle scelte effettuate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti ai sensi dell’art. 24 (mantenimento della partecipazione, cessione, ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società). Sarebbe stato opportuno che le società avessero formalizzato gli esiti, positivi o negativi, della ricognizione attraverso l’adozione di una deliberazione dell’organo amministrativo. In caso di esito positivo (presenza di personale eccedente rispetto alle effettive esigenze), l’art. 25 prevede che l’elenco del personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla Regione di competenza, che ha l’onere di formare e gestire l’elenco degli esuberi per sei mesi, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi sei mesi, l’elenco del personale non ricollocato passerà in gestione all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, conseguentemente, la possibilità di ricollocamento si sposterà dal livello regionale a quello nazionale.

Per agevolare il ricollocamento del personale dichiarato in esubero al comma 4 dell’art. 25 del T.U. è previsto che fino al 30 giugno 2018 (termine che verrà verosimilmente prorogato) le società a controllo pubblico possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco del personale in esubero gestito dalla Regione di competenza. La violazione di questa disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

L’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 25 del T.U., prevedendo che il suddetto obbligo decorre dalla data di pubblicazione del decreto con cui dovevano essere stabilite le modalità di formazione dell’elenco degli esuberi (previsto al comma 1 dell’art. 25), decreto che è stato pubblicato prima di Natale sulla G.U. del 23/12/2017. Quindi, fino a tale data le società in controllo pubblico hanno potuto effettuare liberamente le assunzioni del personale necessario, sia a tempo determinato, che indeterminato, previa adozione di un provvedimento (verosimilmente un regolamento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet della società) che garantisca che la selezione dei candidati avvenga nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’art. 19, comma 2, del T.U.. Dopo tale data, invece, le società in controllo pubblico potranno effettuare l’assunzione del personale a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco regionale degli esuberi, mentre nulla cambia per le assunzioni a tempo determinato, che rimangono svincolate dall’elenco.

Nel caso in cui le società abbiano necessità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell’elenco regionale, le stesse possono essere autorizzate dalla Regione di competenza e, successivamente, dall’Anpal, ad effettuare procedure di assunzione proprie.

E’ chiaro che il procedimento ideato dal legislatore ha come primo effetto immediato quello di bloccare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico e, più in generale, effetti contrattivi sulla spesa per il personale. Infatti, il decreto del 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato solo in data 23 dicembre 2017 ed è quindi entrato in vigore da tale data. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che trascorreranno alcuni mesi prima che l’Anpal comunichi le modalità di gestione dei dati e le Regioni riescano a formare l’elenco del personale in esubero. Di conseguenza, alle società che hanno necessità di effettuare assunzioni per garantire la continuità dei servizi non rimarrà altro che aspettare, oppure, nell’attesa, procedere con assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, deve essere tenuto presente che anche questi tipi di assunzioni sono soggette a limitazioni: il D.Lgs. 81/2015 (il c.d. “jobs act”), oltre a prevedere una durata che non può superare 36 mesi complessivi, stabilisce che i contratti a tempo determinato possono essere stipulati nel limite del 20% delle assunzioni a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio (salvo si tratti di assunzioni necessarie per svolgere nuove attività), limite che può essere aumentato fino al 30% dalla contrattazione collettiva.

L’art. 2 del decreto del 9 novembre scorso stabilisce che, al fine di consentire la formazione degli elenchi degli esuberi, le società in controllo pubblico:

  • entro il 29 novembre 2017: avrebbero dovuto individuare e dichiarare le eccedenze di personale;
  • entro il 10 dicembre 2017: le società che hanno personale in eccedenza avrebbero dovuto darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, in caso di loro assenza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alle rispettive associazioni di categoria;
  • entro il 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, avrebbero dovuto inviare alla Regione competente, tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’Anpal, i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità, dati del contatto, data di assunzione, tipologia contrattuale, contratto collettivo applicato, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida, nonché i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza).

Si tratta ovviamente di termini già scaduti alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 dicembre scorso, che dimostra ancora una volta – come se ciò fosse ancora necessario – i paradossi del sistema legislativo italiano.

Paradossale anche il ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, a fini di monitoraggio, entro il prossimo 15 gennaio 2018 dovranno trasmettere all’Anpal, in forma aggregata, parte dei suddetti dati dei lavoratori eccedenti (che molto probabilmente non hanno ancora), mentre tale Agenzia subentrerà nella gestione degli elenchi a partire dal 31 marzo 2018.

Secondo l’art. 3 del nuovo decreto il diritto dei lavoratori a rimanere iscritti nell’elenco degli esuberi viene meno se cessa il rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, ad eccezione del caso in cui i lavoratori siano cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la propria persona o nell’ambito di un licenziamento collettivo. In questi ultimi due casi, i lavoratori verranno cancellati dall’elenco solo se vengono successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Le modalità con cui le società in controllo pubblico attingeranno i nominativi del personale dagli elenchi dei lavoratori eccedenti saranno definite dall’Anpal, nell’apposita sezione del suo sito istituzionale.

In conclusione, si rileva che ci troviamo di fronte al solito pasticcio all’italiana, nel quale sono stati fissati obiettivi temporali troppo ambiziosi, che non hanno fatto i conti con i tempi tecnici necessari per la pubblicazione del decreto e che daranno il via, come sempre, ad un turbinio di proroghe, generando il consueto smarrimento fra gli addetti ai lavori e la sensazione di avere compiuto l’ennesimo sforzo inutile. Si è persa così un’altra occasione per fare qualcosa di buono.

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Le assunzioni di personale da parte delle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/le-assunzioni-di-personale-da-parte-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Fri, 07 Apr 2017 12:19:18 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1377 Le società in controllo pubblico sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato. L’art. 25, commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico possono effettuare l’assunzione a tempo […]

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Le società in controllo pubblico sono soggette a particolari vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato.

L’art. 25, commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede infatti che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico possono effettuare l’assunzione a tempo indeterminato solo dei lavoratori iscritti nell’elenco del personale in esubero che verrà formato dalle Regioni al termine di un procedimento di ricognizione del personale, a cui dovranno partecipare nei prossimi mesi tutte le società in controllo pubblico. La violazione di tale disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

Il 17 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge delega n. 124/2015, ha approvato in via preliminare un decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016, che ha già ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato e sul quale è già stata raggiunta l’intesa con la Conferenza Unificata; pertanto, l’approvazione in via definitiva di tale correttivo dovrebbe avvenire entro breve.

Il correttivo interviene anche sull’art. 25, comma 4 sopra citato, prevedendo che il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato – se non attingendo dall’elenco degli esuberi – decorre dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità di formazione dell’elenco.

Pertanto, alla data odierna e fino alla pubblicazione di quest’ultimo decreto, le società in controllo pubblico possono ancora effettuare, almeno in linea teorica, assunzioni a tempo indeterminato, scegliendo i candidati tramite selezione pubblica; tuttavia, si tratta di una finestra temporale con una durata incerta, che potrebbe non essere sufficiente per permettere alle società di portare a conclusione le procedure di selezione avviate.

In altre parole, il rischio è che una società avvii in questi giorni la procedura di selezione del personale e, prima della sua conclusione, venga pubblicato il decreto sulle modalità di formazione dell’elenco del personale in esubero, che le obbliga ad assumere a tempo indeterminato solo quest’ultimi soggetti. Peraltro, dal punto di vista strettamente giuridico, è difficile riuscire a sostenere che le procedure di selezione avviate entro la data di pubblicazione di tale decreto, e terminate dopo tale data, possano arrivare regolarmente a conclusione e consentire alle società di stipulare legittimamente i rapporti di lavoro con i soggetti idonei al termine della selezione.

I suddetti vincoli non sussistono invece relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato; per questa fattispecie di rapporto di lavoro, infatti, le società in controllo pubblico sono tenute solo a seguire gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni pubbliche controllanti e a rispettare la disciplina generale prevista in materia di durata complessiva del rapporto di lavoro, ma non vi è alcun obbligo di attingere i nominativi dei lavoratori da specifici elenchi.

Relativamente alla procedura di selezione del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, l’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico sono obbligate a stabilire, con propri provvedimenti (regolamento), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, cioè economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, modalità di composizione delle commissioni.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova comunque applicazione diretta il richiamato art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Quindi, la normativa vigente consente alle società in controllo pubblico di autoregolamentare le procedure per il reclutamento del personale, garantendo il rispetto dei suddetti princìpi. Se ciò non avviene, le società sono costrette ad applicare le stesse regole previste in materia di concorsi pubblici e sono esposte alle seguenti sanzioni:

  • il divieto di erogare somme in favore della società in controllo pubblico da parte delle Amministrazioni pubbliche (art. 22, comma 4 del D.Lgs. 33/2013);
  • la valutazione della responsabilità dirigenziale e l’eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione pubblica (art. 46 del D.Lgs. 33/2013);
  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

I contratti di lavoro stipulati senza previa pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale e/o senza avere espletato le procedure selettive pubbliche sono “nulli”.

Infine, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, le Amministrazioni pubbliche socie delle società in controllo pubblico sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto:

  • di quanto stabilito in materia di mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero (art. 25);
  • delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016, in corso di approvazione definitiva, prevede che la fissazione dei suddetti obiettivi specifici debba avvenire anche “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. Si tratta di una puntualizzazione importante che consentirà verosimilmente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività.

Nel D.Lgs. 175/2016 non è stato riproposto l’obbligo per le società di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale; pertanto, in taluni casi, potremmo assistere anche un incremento delle spese di personale per motivate esigenze, così come sostenuto, fra l’altro, dalla Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana nella deliberazione n. 1/2015.

Nelle società a partecipazione plurima di più Amministrazioni pubbliche è preferibile che quest’ultime procedano ad esprimere indirizzi ed obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale in modo unitario, piuttosto che individualmente.

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Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto correttivo del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/acquisita-lintesa-della-conferenza-unificata-sul-decreto-correttivo-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Mon, 27 Mar 2017 12:32:52 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1367 La Conferenza Unificata del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa con il Governo sullo schema di decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso. Tale decreto si è reso necessario in seguito […]

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La Conferenza Unificata del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa con il Governo sullo schema di decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso. Tale decreto si è reso necessario in seguito alla sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge delega 124/2015. Si attende ora il passaggio del decreto in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

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I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale secondo il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/programmi-di-valutazione-del-rischio-di-crisi-aziendale/ Fri, 17 Mar 2017 09:17:42 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1352 L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario. Gli addetti ai […]

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L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.

Gli addetti ai lavori si stanno interrogando sulle modalità attraverso le quali sia possibile adempiere al nuovo obbligo.

L’obiettivo del legislatore sembra comunque chiaro: obbligare le società in controllo pubblico ad adottare degli strumenti che consentano di monitorare costantemente il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, in modo da evitare che eventuali risultati economici negativi o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.

Per verificare il mantenimento dell’equilibrio economico sarà necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica dell’equilibrio finanziario sarà necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.

Aldilà dei modelli, più o meno complessi, che possono essere adottati per adempiere al nuovo obbligo, ai quali risulta che stia lavorando proprio in questi giorni anche Utilitalia, si ritiene che un modo semplice, ma molto efficace, per valutare il rischio di crisi aziendale sia quello di predisporre una serie di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, da calcolare a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio di previsione pluriennale della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza trimestrale o semestrale) e, infine, effettuare il definitivo conteggio in sede di bilancio d’esercizio. In questo modo, la società avrà sempre un set di indicatori aggiornato, dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della gestione e, soprattutto, sulla sua possibile evoluzione futura, che consentiranno all’organo amministrativo di prevedere con sufficiente anticipo l’eventuale formazione di situazioni di crisi e, di conseguenza, di adottare in tempo adeguate scelte correttive.

Fra i numerosi indici che la dottrina aziendalistica ha prodotto nel corso degli anni, si possono citare i seguenti:

Indici di struttura:

  • Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni / totale attivo x 100)
  • Peso del capitale circolante (attivo circolante / totale attivo x 100)
  • Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100)
  • Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100)

Indici finanziari:

  • Capitale circolante netto (attivo circolante – passività correnti)
  • Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita – passività correnti)
  • Margine di struttura (capitale proprio – immobilizzazioni nette)

Indici economici:

  • E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)
  • E.B.I.T. (reddito operativo)
  • Risultato ante imposte
  • Risultato netto
  • R.O.I. (reddito operativo / totale attività)
  • R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto)
  • R.O.S. (reddito operativo / ricavi netti delle prestazioni)

Relativamente all’obbligo per l’organo amministrativo, previsto dall’art. 6, comma 2 sopra richiamato, di informare annualmente l’Assemblea nella “relazione sul governo societario”, prevista al successivo comma 4, si ritiene che tale obbligo possa essere adeguatamente soddisfatto prevedendo uno specifico paragrafo nella Relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile, anche in considerazione del fatto che tale relazione, nella maggior parte dei casi, è allegata al bilancio d’esercizio e, quindi, pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Si richiama l’attenzione anche sul contenuto dell’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, nella parte in cui prevede – commi 2, 3 e 4 – che, qualora dai programmi di valutazione del rischio previsti all’art. 6 emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, correggendone gli effetti ed eliminando le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice civile.

Da notare che la semplice proposta da parte dell’organo amministrativo di ripianamento delle perdite da parte dei soci pubblici non è considerata un provvedimento adeguato, a meno che tale intervento non sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale emergano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico (e finanziario) delle attività svolte dalla società.

 

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Il decreto correttivo ed integrativo del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-decreto-correttivo-ed-integrativo-del-testo-unico-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 24 Feb 2017 16:00:25 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1339 Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica. Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità: per le partecipazioni […]

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Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.

Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità:

  • per le partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico potrà essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione;
  • il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni sembrerebbe slittato al 30 giugno 2017;
  • il termine entro il quale le società devono effettuare la ricognizione del personale al fine di evidenziare eventuali esuberi sembra slittato anch’esso al 30 giugno 2017;
  • è stato riaperto il termine per l’adeguamento degli statuti alla nuova disciplina contenuta nel Testo Unico, che era scaduto al 31 dicembre 2016; con il nuovo termine le società dovrebbero avere tempo fino al 31 luglio prossimo per adeguarsi.

Prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri sarà necessario il parere del Consiglio di Stato, quello delle Commissioni parlamentari competenti e, soprattutto, l’intesa con gli Enti locali. Quest’ultima appare quella più difficile da ottenere, perché gli Enti locali cercheranno verosimilmente di far abbassare i parametri previsti all’art. 20, comma 2 del Testo Unico, che condizionano il mantenimento o la dismissione delle loro partecipazioni. Lo slogan “da ottomila a mille” appare sempre più un miraggio…

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Nessuna proroga delle scadenze previste dal D.Lgs. 175/2016 da parte del Decreto Milleproroghe https://www.alessandromanetti.com/nessuna-proroga-delle-scadenze-previste-dal-d-lgs-1752016-da-parte-del-decreto-milleproroghe/ Wed, 11 Jan 2017 11:47:09 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1303 Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (il c.d. “decreto milleproroghe”), pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 304 del 30/12/2016, non contiene alcuno slittamento dei termini previsti dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016). Pertanto: il termine per l’adeguamento degli statuti delle società in controllo pubblico […]

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Contrariamente a quanto inizialmente previsto, il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (il c.d. “decreto milleproroghe”), pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 304 del 30/12/2016, non contiene alcuno slittamento dei termini previsti dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Pertanto:

  • il termine per l’adeguamento degli statuti delle società in controllo pubblico alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 resta confermato al 31/12/2016 (quindi, termine già scaduto): al riguardo, sebbene non sia stata prevista dal legislatore alcuna sanzione specifica per il mancato adeguamento entro tale data, è opportuno che l’organo amministrativo si attivi prima possibile in modo da evitare eventuali azioni di responsabilità;
  • resta confermato al 23/03/2017 il termine entro il quale le società in controllo pubblico si devono adeguare alla previsione contenuta all’art. 11, comma 8 del Testo Unico, secondo la quale gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e che, qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;
  • resta confermato al 23/03/2017 anche il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico, individuando quelle che devono essere alienate in quanto: (i) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del T.U., (ii) ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del T.U., (iii) non sono riconducibili ad una delle categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del T.U.;
  • resta confermato al 23/03/2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio, finalizzata ad individuare eventuali eccedenze di personale;
  • infine, resta fermo al 23/03/2017 anche il termine entro il quale dovrà essere adottato il D.P.C.M. con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società pubblica potrà disporre che la stessa, anziché da un Amministratore Unico, sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

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Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 sul Testo Unico delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/gli-effetti-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-2512016-sul-testo-unico-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Wed, 30 Nov 2016 11:54:17 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1254 La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione. Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle società […]

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Hand of businessman playing chess

La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione.

Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 18 è stata dichiarata nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi “previo parere”, anziché “previa intesa”, in sede di Conferenza Unificata.

Al punto 9 della richiamata sentenza, la Corte afferma che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”.

Quindi, in sostanza, la Corte Costituzionale interverrà sul D.Lgs. 175/2016 solo se verrà impugnato.

Pertanto, per tale decreto e per gli altri già in vigore, il Governo potrà procedere ad acquisire l’intesa in sede di correttivo. Nelle more dell’attivazione della procedura per la ricerca dell’intesa, gli adempimenti e le scadenze contenute nei medesimi decreti rimangono comunque in vigore e devono essere rispettate.

Da ciò consegue che, salvi eventuali slittamenti del termine per effetto di nuove disposizioni di legge, tutte le società in controllo pubblico già costituite alla data del 23/09/2016 dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 entro il 31/12/2016.

Sebbene il D.Lgs. 175/2016 non preveda alcuna sanzione per l’eventuale mancato adeguamento entro tale data, si ritiene che, quantomeno, l’organo amministrativo sia tenuto ad elaborare ed inviare alle Amministrazioni pubbliche socie una proposta di statuto che recepisca le disposizioni del Testo Unico entro un termine congruo per fare in modo che gli organi deliberanti delle stesse (Consigli comunali nel caso dei Comuni) possano approvare il nuovo statuto entro il 31/12/2016 e, comunque, prima della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea della società.

Si evidenzia che alcuni commentatori hanno recentemente sostenuto che l’adeguamento dello Statuto, qualora non preveda una significativa modifica dell’oggetto sociale, non debba essere preventivamente approvato dall’organo deliberante dell’ente controllante (così come previsto dall’art. 7, comma 7, let. a) del Testo Unico). Tale posizione non è ritenuta condivisibile, in quanto: i) le modifiche da apportare allo Statuto implicano in molti casi anche scelte organizzative significative (come, per esempio, la possibilità di aprire la compagine societaria ad eventuali soci privati; (ii) l’esercizio del “controllo analogo” o, comunque, del “controllo” da parte dei soci si manifesta anche con l’approvazione preventiva degli atti fondamentali delle società pubbliche.

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Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica approvato dal C.d.M. del 14 luglio 2016 https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-sulle-societa-a-partecipazione-pubblica-approvato-dal-c-d-m-del-14-luglio-2016/ Mon, 18 Jul 2016 10:25:07 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1205 Si pubblica il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica che ha avuto ieri il secondo via libera dal Consiglio dei Ministri. Il testo dovrà tornare in Parlamento per un’informativa alle Commissioni sulle condizioni che sono state poste dal Parlamento e che il Governo non ha accolto, ma questo ulteriore passaggio non dovrebbe produrre variazioni […]

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pen_1 rielabSi pubblica il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica che ha avuto ieri il secondo via libera dal Consiglio dei Ministri. Il testo dovrà tornare in Parlamento per un’informativa alle Commissioni sulle condizioni che sono state poste dal Parlamento e che il Governo non ha accolto, ma questo ulteriore passaggio non dovrebbe produrre variazioni al testo in vista della sua adozione finale.

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Gli obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/gli-obblighi-per-gli-enti-locali-previsti-dal-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 28 May 2016 14:10:46 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1188 Si riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione. Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8): l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto […]

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grattacieliSi riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione.

Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8):

  1. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell’Ente (art. 7) e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (previste all’art. 4 del TU);
  2. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare conto delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia e economicità della scelta;
  3. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  4. l’atto deliberativo di costituzione della società deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della società, previsti dagli artt. 2328 (per le S.p.a.) e 2463 (per le S.r.l.) del Codice Civile;
  5. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica;
  6. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere preventivamente inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti, per l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. La Corte dei Conti può formulare rilievi entro 30 giorni (termine perentorio), sia in ordine al contenuto obbligatorio dell’atto, che con riferimento alla sua coerenza con il piano di razionalizzazione. La Corte dei Conti può chiedere chiarimenti all’Amministrazione per una sola volta, con interruzione del suddetto termine;
  7. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere successivamente inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità può utilizzare i poteri previsti dall’art. 21-bis della L. 287/90 (antitrust). Non è previsto il rilascio di un parere;
  8. l’atto deliberativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione pubblica;
  9. sono di competenza del Consiglio dell’Ente e devono essere adeguatamente motivante anche le deliberazioni concernenti:
    • le modifiche dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società;
    • la trasformazione della società;
    • il trasferimento della sede sociale all’estero;
    • la revoca dello stato di liquidazione.
  10. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie, sia per effetto di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, che per effetto di operazioni straordinarie (art. 8 c. 1);
  11. in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l’inosservanza dell’iter deliberativo sopra descritto rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8 c. 2);
  12. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di partecipazioni in società quotate che comportino l’acquisto della qualità di socio (art. 8 c. 3);

 

Obblighi in merito alla gestione delle partecipazioni (art. 9):

  1. i diritti dell’azionista sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente, o da loro delegato;
  2. la stipula o lo scioglimento di patti parasociali è deliberata (preventivamente) dal Consiglio dell’Ente;
  3. la cessione delle partecipazioni societarie o la costituzione di vincoli su tali partecipazioni sono (preventivamente) deliberati dal Consiglio dell’Ente, a pena di invalidità dell’atto di cessione;
  4. la cessione è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, la cessione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in questi casi è necessaria una deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;
  5. nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto (in house providing) l’Ente locale deve garantire il requisito del c.d. “controllo analogo”, il quale sussiste:
    • nelle società a partecipazione pubblica unipersonale (un solo ente), se l’Amministrazione esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
    • nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (più Enti), se tutte le Amministrazioni pubbliche partecipati sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. In tali casi, si applica quanto previsto dell’art. 12, par. 3 della direttiva 2014/24/UE, norma recepita dall’art. 5, c. 4 e 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Obblighi in merito alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20):

  1. le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  2. i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
    • le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’art. 4;
    • le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
    • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
    • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4;
  3. il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  4. nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione è comunicata alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  5. le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  6. la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra € 5.000 e € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Obblighi di tipo finanziario (art. 21):

  1. stanziamento di un “fondo rischi” a copertura delle perdite delle società partecipate (obbligo già previsto dall’art. 1 commi 550-552 Legge di Stabilità 2014);

Obblighi in merito alla “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie (art. 25):

  1. entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L’eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
  2. l’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  3. il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall’art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
  4. in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

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Il Testo Unico “bollinato” delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-bollinato-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 12 Feb 2016 13:56:50 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1094 Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori. Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata. Per una disamina delle principali […]

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moneteIl Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori.

Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata.

Per una disamina delle principali novità introdotte dal Testo unico clicca qui.

Alessandro Manetti

 

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