partecipazioni pubbliche Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/partecipazioni-pubbliche/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 29 Jul 2020 06:50:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 I limiti alle assunzioni di personale nelle società in controllo pubblico https://www.alessandromanetti.com/gli-elenchi-del-personale-in-esubero-delle-societa-in-controllo-pubblico/ Mon, 08 Jan 2018 13:34:32 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1517 Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del […]

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Con la pubblicazione del decreto 9 novembre 2017 nella G.U. n. 299 del 23/12/2017 – Serie Generale, si è interrotta per le società in controllo pubblico la possibilità di effettuare liberamente assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, ed è invece scattato l’obbligo di attingere i nominativi da assumere dall’elenco del personale in esubero che sarà formato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine.

L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze, anche in relazione alle scelte effettuate dalle Amministrazioni pubbliche controllanti ai sensi dell’art. 24 (mantenimento della partecipazione, cessione, ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società). Sarebbe stato opportuno che le società avessero formalizzato gli esiti, positivi o negativi, della ricognizione attraverso l’adozione di una deliberazione dell’organo amministrativo. In caso di esito positivo (presenza di personale eccedente rispetto alle effettive esigenze), l’art. 25 prevede che l’elenco del personale, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla Regione di competenza, che ha l’onere di formare e gestire l’elenco degli esuberi per sei mesi, agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi sei mesi, l’elenco del personale non ricollocato passerà in gestione all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, conseguentemente, la possibilità di ricollocamento si sposterà dal livello regionale a quello nazionale.

Per agevolare il ricollocamento del personale dichiarato in esubero al comma 4 dell’art. 25 del T.U. è previsto che fino al 30 giugno 2018 (termine che verrà verosimilmente prorogato) le società a controllo pubblico possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco del personale in esubero gestito dalla Regione di competenza. La violazione di questa disposizione comporta la nullità dei rapporti di lavoro instaurati e costituisce una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.

L’art. 16, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 25 del T.U., prevedendo che il suddetto obbligo decorre dalla data di pubblicazione del decreto con cui dovevano essere stabilite le modalità di formazione dell’elenco degli esuberi (previsto al comma 1 dell’art. 25), decreto che è stato pubblicato prima di Natale sulla G.U. del 23/12/2017. Quindi, fino a tale data le società in controllo pubblico hanno potuto effettuare liberamente le assunzioni del personale necessario, sia a tempo determinato, che indeterminato, previa adozione di un provvedimento (verosimilmente un regolamento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet della società) che garantisca che la selezione dei candidati avvenga nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’art. 19, comma 2, del T.U.. Dopo tale data, invece, le società in controllo pubblico potranno effettuare l’assunzione del personale a tempo indeterminato solo attingendo i nominativi dall’elenco regionale degli esuberi, mentre nulla cambia per le assunzioni a tempo determinato, che rimangono svincolate dall’elenco.

Nel caso in cui le società abbiano necessità di effettuare l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell’elenco regionale, le stesse possono essere autorizzate dalla Regione di competenza e, successivamente, dall’Anpal, ad effettuare procedure di assunzione proprie.

E’ chiaro che il procedimento ideato dal legislatore ha come primo effetto immediato quello di bloccare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico e, più in generale, effetti contrattivi sulla spesa per il personale. Infatti, il decreto del 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato solo in data 23 dicembre 2017 ed è quindi entrato in vigore da tale data. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che trascorreranno alcuni mesi prima che l’Anpal comunichi le modalità di gestione dei dati e le Regioni riescano a formare l’elenco del personale in esubero. Di conseguenza, alle società che hanno necessità di effettuare assunzioni per garantire la continuità dei servizi non rimarrà altro che aspettare, oppure, nell’attesa, procedere con assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, deve essere tenuto presente che anche questi tipi di assunzioni sono soggette a limitazioni: il D.Lgs. 81/2015 (il c.d. “jobs act”), oltre a prevedere una durata che non può superare 36 mesi complessivi, stabilisce che i contratti a tempo determinato possono essere stipulati nel limite del 20% delle assunzioni a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio (salvo si tratti di assunzioni necessarie per svolgere nuove attività), limite che può essere aumentato fino al 30% dalla contrattazione collettiva.

L’art. 2 del decreto del 9 novembre scorso stabilisce che, al fine di consentire la formazione degli elenchi degli esuberi, le società in controllo pubblico:

  • entro il 29 novembre 2017: avrebbero dovuto individuare e dichiarare le eccedenze di personale;
  • entro il 10 dicembre 2017: le società che hanno personale in eccedenza avrebbero dovuto darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, in caso di loro assenza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alle rispettive associazioni di categoria;
  • entro il 20 dicembre 2017: le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, avrebbero dovuto inviare alla Regione competente, tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’Anpal, i dati relativi ai lavoratori eccedenti (generalità, dati del contatto, data di assunzione, tipologia contrattuale, contratto collettivo applicato, categoria, qualifica e livello di inquadramento, esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida, nonché i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza).

Si tratta ovviamente di termini già scaduti alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 dicembre scorso, che dimostra ancora una volta – come se ciò fosse ancora necessario – i paradossi del sistema legislativo italiano.

Paradossale anche il ruolo attribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che, a fini di monitoraggio, entro il prossimo 15 gennaio 2018 dovranno trasmettere all’Anpal, in forma aggregata, parte dei suddetti dati dei lavoratori eccedenti (che molto probabilmente non hanno ancora), mentre tale Agenzia subentrerà nella gestione degli elenchi a partire dal 31 marzo 2018.

Secondo l’art. 3 del nuovo decreto il diritto dei lavoratori a rimanere iscritti nell’elenco degli esuberi viene meno se cessa il rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, ad eccezione del caso in cui i lavoratori siano cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la propria persona o nell’ambito di un licenziamento collettivo. In questi ultimi due casi, i lavoratori verranno cancellati dall’elenco solo se vengono successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Le modalità con cui le società in controllo pubblico attingeranno i nominativi del personale dagli elenchi dei lavoratori eccedenti saranno definite dall’Anpal, nell’apposita sezione del suo sito istituzionale.

In conclusione, si rileva che ci troviamo di fronte al solito pasticcio all’italiana, nel quale sono stati fissati obiettivi temporali troppo ambiziosi, che non hanno fatto i conti con i tempi tecnici necessari per la pubblicazione del decreto e che daranno il via, come sempre, ad un turbinio di proroghe, generando il consueto smarrimento fra gli addetti ai lavori e la sensazione di avere compiuto l’ennesimo sforzo inutile. Si è persa così un’altra occasione per fare qualcosa di buono.

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Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto correttivo del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/acquisita-lintesa-della-conferenza-unificata-sul-decreto-correttivo-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Mon, 27 Mar 2017 12:32:52 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1367 La Conferenza Unificata del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa con il Governo sullo schema di decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso. Tale decreto si è reso necessario in seguito […]

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La Conferenza Unificata del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa con il Governo sullo schema di decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso. Tale decreto si è reso necessario in seguito alla sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Legge delega 124/2015. Si attende ora il passaggio del decreto in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

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In house – Le linee guida definitive dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/in-house-le-linee-guida-definitive-dellanac-per-liscrizione-nellelenco-previsto-dallart-192-del-codice-dei-contratti-pubblici/ Fri, 24 Mar 2017 08:38:58 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1361           Con la deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 necessarie a dare attuazione all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’istituzione presso tale Autorità dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società […]

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Con la deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 necessarie a dare attuazione all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’istituzione presso tale Autorità dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto.

Le Linee guida hanno carattere vincolante per tutte le Amministrazioni pubbliche che vorranno effettuare affidamenti diretti a qualsiasi organismo partecipato con modalità in house e, quindi, non solo alle società. La costituzione dell’elenco è quindi un modo indiretto per operare un vero e proprio censimento degli organismi in house beneficiari di affidamenti diretti e per controllare preventivamente che tali affidamenti avvengano nel rispetto della legislazione vigente.

Chi è tenuto a presentare la domanda?

La domanda per l’iscrizione all’elenco deve essere presentata con modalità telematiche accedendo al sito dell’ANAC dal rappresentante legale dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori che esercitano nei confronti dell’organismo in house un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici. Per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica la domanda è presentata dagli enti di governo degli ambiti ottimali.

Nei casi in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (il c.d. “controllo analogo congiunto”) deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione. In pratica, la domanda sarà presentata solo dalla prima Amministrazione pubblica che si troverà a dover effettuare un nuovo affidamento diretto all’organismo in house.

La domanda d’iscrizione nell’elenco può essere presentata a partire dal 91° giorno successivo all’entrata in vigore delle Linee guida. La presentazione della domanda costituisce presupposto di legittimità dell’affidamento in house.

Come si svolge il procedimento per l’accertamento dei requisiti d’iscrizione?

Il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione è avviato dall’ANAC entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere concluso entro i successivi 90 giorni. Tale termine può essere sospeso nel caso siano necessari approfondimenti istruttori o richieste di integrazione della documentazione, ma deve essere concluso, in ogni caso, entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. In fase di prima applicazione, l’Autorità si riserva comunque la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

In ogni caso, nelle more del procedimento istruttorio avviato con la presentazione della domanda, le Amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori possono comunque effettuare, sotto la propria responsabilità, gli affidamenti diretti all’organismo in house.

Terminato il procedimento istruttorio, l’ANAC dispone l’iscrizione dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore nell’elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Qualora venga accertata la carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’ANAC comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni. Con le controdeduzioni il soggetto interessato può anche impegnarsi ad eliminare la causa ostativa all’iscrizione entro il termine massimo di 60 giorni (per esempio, dichiarando di voler adeguare lo Statuto dell’organismo “in house”). Una volta ricevute le controdeduzioni e/o la documentazione integrativa, l’ANAC può riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e disporre l’iscrizione nell’elenco, oppure, disporre il diniego di iscrizione.

La mancata trasmissione all’Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti in corso di istruttoria comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra € 250 e € 25.000. La trasmissione di informazioni o documenti non veritieri comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra € 500 e € 50.000.

Il provvedimento finale di accertamento negativo può essere impugnato in sede amministrativa e comporta l’impossibilità per l’Amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house che è stato oggetto di verifica. Nel caso in cui siano presenti affidamenti diretti già effettuati a beneficio del medesimo organismo, l’Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante, previsto all’art. 211, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (obbligo per la stazione appaltante di agire in autotutela e di rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni).

Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione, ovviamente previa eliminazione delle cause che hanno determinato il rigetto della prima.

Quali verifiche effettua l’ANAC?

L’ANAC deve valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica); pertanto deve essere accertato:

  1. che l’organismo partecipato abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l’analisi dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore nei confronti dell’organismo in house di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. A tal fine possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: controllo ex ante, controllo in itinere e controllo ex post;
  3. l’assenza della partecipazione di soggetti privati al capitale dell’organismo in house, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge; in quest’ultimo caso, l’Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati non comporti controllo, poteri di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sull’organismo in house;
  4. lo statuto dell’organismo partecipato deve prevedere che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house.

La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

Pertanto, è di fondamentale importanza, ai fini della conclusione con esito positivo dell’istruttoria dell’ANAC, che la domanda d’iscrizione nell’elenco venga presentata solo dopo che l’organismo partecipato in house abbia adeguato il proprio statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 e abbia disciplinato puntualmente le modalità attraverso le quali le Amministrazioni pubbliche socie esercitano il controllo analogo.

Come può avvenire la cancellazione dall’elenco?

La cancellazione dall’elenco può avvenire al termine di uno specifico procedimento avviato dall’ANAC qualora la stessa venga a conoscenza, in qualsiasi modo, della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco.

Il procedimento di cancellazione è avviato anche qualora l’Autorità o altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori o degli organismi in house delle disposizioni contenute nell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e negli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016.

Dalla data di cancellazione dall’elenco l’Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Per i contratti in essere l’Autorità può esercitare il potere di raccomandazione vincolante di cui all’art. 211, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

A quali altri obblighi sono soggette le stazioni appaltanti?

A partire dalla data di iscrizione d’iscrizione, tutti i relativi riferimenti devono essere indicati negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

L’Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’elenco deve comunicare tempestivamente all’ANAC ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

Quando entrano in vigore le Linee guida in commento?

Le Linee guida n. 7 entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fino al 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore delle Linee guida le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

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Il decreto correttivo ed integrativo del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-decreto-correttivo-ed-integrativo-del-testo-unico-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 24 Feb 2017 16:00:25 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1339 Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica. Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità: per le partecipazioni […]

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Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.

Il testo del decreto non è stato ancora diffuso, ma dal comunicato stampa effettuato al termine del Consiglio dei Ministri emergono diverse novità:

  • per le partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico potrà essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione;
  • il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche devono effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni sembrerebbe slittato al 30 giugno 2017;
  • il termine entro il quale le società devono effettuare la ricognizione del personale al fine di evidenziare eventuali esuberi sembra slittato anch’esso al 30 giugno 2017;
  • è stato riaperto il termine per l’adeguamento degli statuti alla nuova disciplina contenuta nel Testo Unico, che era scaduto al 31 dicembre 2016; con il nuovo termine le società dovrebbero avere tempo fino al 31 luglio prossimo per adeguarsi.

Prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri sarà necessario il parere del Consiglio di Stato, quello delle Commissioni parlamentari competenti e, soprattutto, l’intesa con gli Enti locali. Quest’ultima appare quella più difficile da ottenere, perché gli Enti locali cercheranno verosimilmente di far abbassare i parametri previsti all’art. 20, comma 2 del Testo Unico, che condizionano il mantenimento o la dismissione delle loro partecipazioni. Lo slogan “da ottomila a mille” appare sempre più un miraggio…

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In house – Le linee guida in consultazione dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/in-house-le-linee-guida-dellanac-per-liscrizione-nellelenco-previsto-dallart-192-del-codice-dei-contratti-pubblici/ Sun, 11 Dec 2016 18:13:35 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1271 L’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti […]

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tastiera_1 rielabL’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per tale motivo, il 5 dicembre scorso l’ANAC ha avviato la procedura di consultazione del documento prodromico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 20/12/2016, mediante compilazione dell’apposito modello.

Una volta che saranno pubblicate le linee guida in forma definitiva, le amministrazioni pubbliche che intendono affidare un servizio direttamente a una società controllata “in house” dovranno preventivamente presentare domanda d’iscrizione al suddetto elenco.

Il documento in consultazione prevede che vengano forniti all’ANAC non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria, compresa la sussistenza dei requisiti in materia di “in house providing” previsti all’art. 16 del D.Lgs 175/2016 e all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l’istruttoria dell’ANAC sarà finalizzata ad accertare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;
  • che la società abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 (mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società);
  • la sussistenza in capo all’amministrazione aggiudicatrice di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. Il “controllo analogo” dovrà avere ad oggetto sia gli organi che gli atti della società partecipata e dovrà riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. La sussistenza di tale requisito sarà accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali. L’onere della prova sarà posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria;
  • l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, mediante l’esame dell’atto costitutivo della società partecipata;
  • che lo statuto della società partecipata preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica da soggetti deputati a esprimere all’esterno la volontà dell’amministrazione e, in caso di più soggetti pubblici soci, sarà sufficiente la presentzione di una sola domanda da parte di uno dei soci.

L’ANAC avrà 90 giorni per completare il procedimento; tuttavia, in fase di prima applicazione, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

Il suddetto termine potrà essere sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. La sospensione potrà essere disposta una sola volta e per un periodo che complessivamente non potrà superare i 30 giorni.

La presentazione della domanda di iscrizione consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, sotto la propria responsabilità, gli affidamenti diretti dei contratti alla società “in house”, ancorché il procedimento sia ancora in corso.

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Le linee guida dell’ANAC per gli affidamenti sottosoglia https://www.alessandromanetti.com/le-linee-guida-dellanac-per-gli-affidamenti-sottosoglia/ Wed, 16 Nov 2016 10:13:03 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1241 Il Consiglio dell’ANAC, con la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. L’Autorità evidenzia che le stazioni appaltanti devono fornire una motivazione adeguata della […]

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Il Consiglio dell’ANAC, con la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

L’Autorità evidenzia che le stazioni appaltanti devono fornire una motivazione adeguata della scelta del soggetto affidatario, ma non sono vincolate da procedure specifiche. In pratica, l’economicità dell’affidamento e il rispetto dei princìpi di concorrenza possono essere dimostrati anche attraverso una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. La deroga al principio di rotazione ha comunque carattere eccezionale e la stazione applatante deve fornire adeguata motivazione. E’ previsto un rafforzamento della potestà regolamentare della stazione appaltante in materia di affidamenti di valore inferiore a Euro 1.000,00 e per la disciplina delle indagini di mercato.

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Gli obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/gli-obblighi-per-gli-enti-locali-previsti-dal-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 28 May 2016 14:10:46 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1188 Si riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione. Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8): l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto […]

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grattacieliSi riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione.

Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8):

  1. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell’Ente (art. 7) e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (previste all’art. 4 del TU);
  2. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare conto delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia e economicità della scelta;
  3. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  4. l’atto deliberativo di costituzione della società deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della società, previsti dagli artt. 2328 (per le S.p.a.) e 2463 (per le S.r.l.) del Codice Civile;
  5. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica;
  6. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere preventivamente inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti, per l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. La Corte dei Conti può formulare rilievi entro 30 giorni (termine perentorio), sia in ordine al contenuto obbligatorio dell’atto, che con riferimento alla sua coerenza con il piano di razionalizzazione. La Corte dei Conti può chiedere chiarimenti all’Amministrazione per una sola volta, con interruzione del suddetto termine;
  7. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere successivamente inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità può utilizzare i poteri previsti dall’art. 21-bis della L. 287/90 (antitrust). Non è previsto il rilascio di un parere;
  8. l’atto deliberativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione pubblica;
  9. sono di competenza del Consiglio dell’Ente e devono essere adeguatamente motivante anche le deliberazioni concernenti:
    • le modifiche dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società;
    • la trasformazione della società;
    • il trasferimento della sede sociale all’estero;
    • la revoca dello stato di liquidazione.
  10. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie, sia per effetto di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, che per effetto di operazioni straordinarie (art. 8 c. 1);
  11. in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l’inosservanza dell’iter deliberativo sopra descritto rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8 c. 2);
  12. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di partecipazioni in società quotate che comportino l’acquisto della qualità di socio (art. 8 c. 3);

 

Obblighi in merito alla gestione delle partecipazioni (art. 9):

  1. i diritti dell’azionista sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente, o da loro delegato;
  2. la stipula o lo scioglimento di patti parasociali è deliberata (preventivamente) dal Consiglio dell’Ente;
  3. la cessione delle partecipazioni societarie o la costituzione di vincoli su tali partecipazioni sono (preventivamente) deliberati dal Consiglio dell’Ente, a pena di invalidità dell’atto di cessione;
  4. la cessione è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, la cessione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in questi casi è necessaria una deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;
  5. nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto (in house providing) l’Ente locale deve garantire il requisito del c.d. “controllo analogo”, il quale sussiste:
    • nelle società a partecipazione pubblica unipersonale (un solo ente), se l’Amministrazione esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
    • nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (più Enti), se tutte le Amministrazioni pubbliche partecipati sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. In tali casi, si applica quanto previsto dell’art. 12, par. 3 della direttiva 2014/24/UE, norma recepita dall’art. 5, c. 4 e 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Obblighi in merito alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20):

  1. le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  2. i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
    • le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’art. 4;
    • le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
    • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
    • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4;
  3. il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  4. nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione è comunicata alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  5. le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  6. la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra € 5.000 e € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Obblighi di tipo finanziario (art. 21):

  1. stanziamento di un “fondo rischi” a copertura delle perdite delle società partecipate (obbligo già previsto dall’art. 1 commi 550-552 Legge di Stabilità 2014);

Obblighi in merito alla “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie (art. 25):

  1. entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L’eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
  2. l’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  3. il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall’art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
  4. in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

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Il Testo Unico “bollinato” delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-bollinato-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 12 Feb 2016 13:56:50 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=1094 Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori. Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata. Per una disamina delle principali […]

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moneteIl Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori.

Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata.

Per una disamina delle principali novità introdotte dal Testo unico clicca qui.

Alessandro Manetti

 

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Consiglio di Stato – Principali pronunciamenti d’interesse degli organismi partecipati dagli Enti locali https://www.alessandromanetti.com/consiglio-di-stato-principali-pronunciamenti-dinteresse-degli-organismi-partecipati-dagli-enti-locali/ Sat, 21 Nov 2015 17:55:15 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=630 Si riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dal Consiglio di Stato: Consiglio di Stato – Parere n. 298-2015 relativo alla dichiarazione “self-executing” delle direttive comunitarie in materia di in house providing Consiglio di Stato – Sentenza n. […]

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Si riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dal Consiglio di Stato:

  • CdS – Sentenza 4253-2015 relativa alla conferma della necessità di preventivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di in house providing

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Studi e ricerche relative alle società pubbliche in Italia https://www.alessandromanetti.com/studi-e-ricerche-relative-alle-societa-pubbliche-in-italia/ Tue, 17 Nov 2015 10:32:08 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=621 Di seguito vengono riportati alcuni documenti che espongono i risultati di studi e ricerche effettuate riguardo alla società pubbliche presenti in Italia: ISTAT – Le partecipate pubbliche in Italia – Report del 16 novembre 2015 MEF – Rapporto sulle partecipazioni detenute dalla PA – Dicembre 2015 RGS – Schema di convenzione standard sul partenariato pubblico-privato […]

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pen_1 rielabDi seguito vengono riportati alcuni documenti che espongono i risultati di studi e ricerche effettuate riguardo alla società pubbliche presenti in Italia:

 

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