incarichi a soggetti in quiescenza Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/incarichi-a-soggetti-in-quiescenza/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Tue, 08 Dec 2020 18:37:12 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 L’incarico di amministratore di società a controllo pubblico a soggetti in quiescenza https://www.alessandromanetti.com/incarico-di-amministratore-di-societa-a-controllo-pubblico-a-soggetti-in-quiescenza/ Tue, 06 Oct 2020 10:35:16 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=2084 La normativa in vigore prevede alcune limitazioni alla possibilità di affidare incarichi di amministratore di società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza. Vediamo meglio di cosa si tratta. La normativa in vigore L’art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti […]

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stretta di manoLa normativa in vigore prevede alcune limitazioni alla possibilità di affidare incarichi di amministratore di società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La normativa in vigore

L’art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti minimi che devono possedere gli amministratori delle società in controllo pubblico, stabilisce che “Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n. 135.”.

Pertanto, sulla base di tale previsione trovano applicazione agli amministratori delle società in controllo pubblico le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al D.lgs. 39/2013, e quelle relative agli incarichi a lavoratori collocati in quiescenza (cioè, i pensionati), di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012.

Concentrando l’attenzione su quest’ultima norma, la stessa prevede che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (fra cui rientrano gli Enti locali), nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009) non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi;
  • cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni, fatta eccezione per gli incarichi di componente delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali, ecc.;
  • cariche in organi di governo degli enti e società controllate dalle suddette amministrazioni.

Tale divieto non è tuttavia assoluto, in quanto lo stesso comma 9 citato prevede un’eccezione alla suddetta regola generale, stabilendo che “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.” e proseguendo affermando che “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi [quindi non anche per le cariche in organi di governo], ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.”.

In presenza di incarico a titolo gratuito è comunque consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale incarico, adeguatamente rendicontate.

L’opinione della Corte dei Conti

Sull’interpretazione di questa norma è recentemente intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 28/2019, per confermare che gli incarichi a soggetti in quiescenza possono essere conferiti solo a titolo gratuito. In particolare, la suddetta Sezione Regionale ha affermato che “[…] si evidenzia che la possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il Comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza. E’ evidente che […] la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.”.

Per ulteriori approfondimenti su questo tema si consiglia la lettura dei seguenti documenti:

  • circolari interpretative nn. 6/2014 e 4/2015 del Dipartimento della Funzione pubblica;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2016;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 148/2017/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n. 180/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/SRCPIE/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n.405/2019/PAR.

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Il divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza https://www.alessandromanetti.com/il-divieto-di-conferimento-dincarichi-dirigenziali-a-soggetti-in-quiescenza/ Sun, 19 Oct 2014 14:16:21 +0000 https://www.alessandromanetti.com/?p=394 L’art. 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico […]

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finance 1L’art. 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché alle autorità indipendenti, non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi.

Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni svolte a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

La presente disposizione non trova quindi applicazione diretta a tutti gli organismi partecipati dagli enti locali, ma solo a quelli compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell’ISTAT, nonché relativamente agli incarichi che vengono conferiti presso la società non dal suo organo amministrativo, ma direttamente dall’amministrazione controllante, ipotesi piuttosto infrequente nella pratica.

Si ritiene, a titolo di esempio, che non rientri fra le ipotesi vietate dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 il conferimento a un soggetto collocato in quiescenza dell’incarico retribuito di amministratore di una società non compresa nell’elenco ISTAT di cui sopra, ciò perché la nomina ad amministratore non viene effettuata dall’amministrazione controllante, ma dall’assemblea dei soci, organo sociale nettamente distinto dalla precedente, ancorché composto dai suoi rappresentanti.

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