enti locali Archivi - Alessandro Manetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale https://www.alessandromanetti.com/tag/enti-locali/ Consulenza e formazione per le imprese, per le Amministrazioni pubbliche e i loro organismi partecipati Wed, 29 Jul 2020 06:50:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 In house – Le linee guida in consultazione dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/in-house-le-linee-guida-dellanac-per-liscrizione-nellelenco-previsto-dallart-192-del-codice-dei-contratti-pubblici/ Sun, 11 Dec 2016 18:13:35 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1271 L’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti […]

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tastiera_1 rielabL’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Per tale motivo, il 5 dicembre scorso l’ANAC ha avviato la procedura di consultazione del documento prodromico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 20/12/2016, mediante compilazione dell’apposito modello.

Una volta che saranno pubblicate le linee guida in forma definitiva, le amministrazioni pubbliche che intendono affidare un servizio direttamente a una società controllata “in house” dovranno preventivamente presentare domanda d’iscrizione al suddetto elenco.

Il documento in consultazione prevede che vengano forniti all’ANAC non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria, compresa la sussistenza dei requisiti in materia di “in house providing” previsti all’art. 16 del D.Lgs 175/2016 e all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l’istruttoria dell’ANAC sarà finalizzata ad accertare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;
  • che la società abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 (mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società);
  • la sussistenza in capo all’amministrazione aggiudicatrice di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. Il “controllo analogo” dovrà avere ad oggetto sia gli organi che gli atti della società partecipata e dovrà riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. La sussistenza di tale requisito sarà accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali. L’onere della prova sarà posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria;
  • l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, mediante l’esame dell’atto costitutivo della società partecipata;
  • che lo statuto della società partecipata preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica da soggetti deputati a esprimere all’esterno la volontà dell’amministrazione e, in caso di più soggetti pubblici soci, sarà sufficiente la presentzione di una sola domanda da parte di uno dei soci.

L’ANAC avrà 90 giorni per completare il procedimento; tuttavia, in fase di prima applicazione, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

Il suddetto termine potrà essere sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. La sospensione potrà essere disposta una sola volta e per un periodo che complessivamente non potrà superare i 30 giorni.

La presentazione della domanda di iscrizione consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, sotto la propria responsabilità, gli affidamenti diretti dei contratti alla società “in house”, ancorché il procedimento sia ancora in corso.

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La relazione 2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali https://www.alessandromanetti.com/la-relazione-2016-della-sezione-autonomie-della-corte-dei-conti-sugli-organismi-partecipati-dagli-enti-territoriali/ Wed, 12 Oct 2016 10:10:38 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1226 Si pubblica la relazione 2016 (clicca qui per scaricare il documento) sui risultati dell’indagine condotta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG), che si inserisce nell’ambito delle attività di referto al Parlamento che tale Sezione svolge annualmente a norma dell’art. 7, comma 7, della Legge 131/2003, sugli andamenti complessivi della finanza regionale […]

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grattacieli2Si pubblica la relazione 2016 (clicca qui per scaricare il documento) sui risultati dell’indagine condotta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG), che si inserisce nell’ambito delle attività di referto al Parlamento che tale Sezione svolge annualmente a norma dell’art. 7, comma 7, della Legge 131/2003, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali della Corte, allo scopo di fornire dati di sintesi rispetto ai controlli eseguiti sul territorio.

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Gli obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/gli-obblighi-per-gli-enti-locali-previsti-dal-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 28 May 2016 14:10:46 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1188 Si riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione. Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8): l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto […]

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grattacieliSi riportano di seguito i principali obblighi per gli Enti locali previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione.

Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8):

  1. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell’Ente (art. 7) e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (previste all’art. 4 del TU);
  2. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare conto delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia e economicità della scelta;
  3. l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  4. l’atto deliberativo di costituzione della società deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della società, previsti dagli artt. 2328 (per le S.p.a.) e 2463 (per le S.r.l.) del Codice Civile;
  5. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica;
  6. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere preventivamente inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti, per l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. La Corte dei Conti può formulare rilievi entro 30 giorni (termine perentorio), sia in ordine al contenuto obbligatorio dell’atto, che con riferimento alla sua coerenza con il piano di razionalizzazione. La Corte dei Conti può chiedere chiarimenti all’Amministrazione per una sola volta, con interruzione del suddetto termine;
  7. lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere successivamente inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità può utilizzare i poteri previsti dall’art. 21-bis della L. 287/90 (antitrust). Non è previsto il rilascio di un parere;
  8. l’atto deliberativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione pubblica;
  9. sono di competenza del Consiglio dell’Ente e devono essere adeguatamente motivante anche le deliberazioni concernenti:
    • le modifiche dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società;
    • la trasformazione della società;
    • il trasferimento della sede sociale all’estero;
    • la revoca dello stato di liquidazione.
  10. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie, sia per effetto di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, che per effetto di operazioni straordinarie (art. 8 c. 1);
  11. in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l’inosservanza dell’iter deliberativo sopra descritto rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8 c. 2);
  12. l’iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di partecipazioni in società quotate che comportino l’acquisto della qualità di socio (art. 8 c. 3);

 

Obblighi in merito alla gestione delle partecipazioni (art. 9):

  1. i diritti dell’azionista sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente, o da loro delegato;
  2. la stipula o lo scioglimento di patti parasociali è deliberata (preventivamente) dal Consiglio dell’Ente;
  3. la cessione delle partecipazioni societarie o la costituzione di vincoli su tali partecipazioni sono (preventivamente) deliberati dal Consiglio dell’Ente, a pena di invalidità dell’atto di cessione;
  4. la cessione è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, la cessione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in questi casi è necessaria una deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente che dia analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;
  5. nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto (in house providing) l’Ente locale deve garantire il requisito del c.d. “controllo analogo”, il quale sussiste:
    • nelle società a partecipazione pubblica unipersonale (un solo ente), se l’Amministrazione esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
    • nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (più Enti), se tutte le Amministrazioni pubbliche partecipati sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. In tali casi, si applica quanto previsto dell’art. 12, par. 3 della direttiva 2014/24/UE, norma recepita dall’art. 5, c. 4 e 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Obblighi in merito alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20):

  1. le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  2. i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
    • le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’art. 4;
    • le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
    • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
    • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4;
  3. il provvedimento con cui viene fatta l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e l’eventuale “piano di razionalizzazione” devono essere comunicati alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  4. nel caso in cui sia necessario adottare il “piano di razionalizzazione”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione è comunicata alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  5. le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;
  6. la mancata adozione del provvedimento, dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull’attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra € 5.000 e € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Obblighi di tipo finanziario (art. 21):

  1. stanziamento di un “fondo rischi” a copertura delle perdite delle società partecipate (obbligo già previsto dall’art. 1 commi 550-552 Legge di Stabilità 2014);

Obblighi in merito alla “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie (art. 25):

  1. entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L’eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
  2. l’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
  3. il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall’art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
  4. in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

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Il testo del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici https://www.alessandromanetti.com/il-testo-del-decreto-legislativo-di-riforma-del-codice-dei-contratti-pubblici/ Fri, 04 Mar 2016 15:30:39 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1150 Il Consiglio dei Ministri di ieri (3 marzo 2016) ha varato il Decreto Legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici  e di recepimento delle Direttive Ue 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni, appalti dei settori ordinari e appalti dei settori speciali. Prima del varo definitivo e della pubblicazione sulla G.U. […]

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palazziIl Consiglio dei Ministri di ieri (3 marzo 2016) ha varato il Decreto Legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici  e di recepimento delle Direttive Ue 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni, appalti dei settori ordinari e appalti dei settori speciali.

Prima del varo definitivo e della pubblicazione sulla G.U. dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari competenti.

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Il Testo Unico “bollinato” delle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-testo-unico-bollinato-delle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Fri, 12 Feb 2016 13:56:50 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=1094 Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori. Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata. Per una disamina delle principali […]

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moneteIl Testo unico delle società a partecipazione pubblica è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prosegue il suo iter per il ricevimento dei pareri obbligatori.

Il testo ha subìto solo piccoli ritocchi e, quindi, la linea tracciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata nella sostanza confermata.

Per una disamina delle principali novità introdotte dal Testo unico clicca qui.

Alessandro Manetti

 

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Anticorruzione e trasparenza https://www.alessandromanetti.com/i-principali-documenti-dinteresse-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza/ Sun, 31 Jan 2016 15:06:42 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=607 Si riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza: ANAC – determinazione n. 12 del 28/10/2015 ANAC – Deliberazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate ANAC – Determinazione n. 8 del 23/06/2015 – Linee guida per società partecipate – Allegato 1 ANAC – Delibera […]

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DSC_0785 rielabSi riportano di seguito i principali documenti d’interesse in materia di lotta alla corruzione e trasparenza:

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Le novità del disegno di legge di stabilità 2016 per le società pubbliche https://www.alessandromanetti.com/le-novita-del-disegno-di-legge-di-stabilita-2016-per-le-societa-pubbliche/ Mon, 23 Nov 2015 12:10:29 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=669 Si riportano di seguito alcune novità per le società pubbliche contenute nel disegno di legge di stabilità 2016, che sono state approvate dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei Deputati. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’ 279. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi […]

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euro_4 rielabSi riportano di seguito alcune novità per le società pubbliche contenute nel disegno di legge di stabilità 2016, che sono state approvate dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei Deputati.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’

279. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid.

284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

288. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all’attuazione dei commi da 279 a 287.

 

UTILIZZO DEI PARAMETRI PREZZO-QUALITA’

266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (prezzi Consip).

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A INCARICHI PROFESSIONALI

386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

 

LIMITI AL TRATTAMENTO ECONOMICO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI

383. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».

 

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Consiglio di Stato – Principali pronunciamenti d’interesse degli organismi partecipati dagli Enti locali https://www.alessandromanetti.com/consiglio-di-stato-principali-pronunciamenti-dinteresse-degli-organismi-partecipati-dagli-enti-locali/ Sat, 21 Nov 2015 17:55:15 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=630 Si riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dal Consiglio di Stato: Consiglio di Stato – Parere n. 298-2015 relativo alla dichiarazione “self-executing” delle direttive comunitarie in materia di in house providing Consiglio di Stato – Sentenza n. […]

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Si riportano di seguito alcuni dei principali pronunciamenti d’interesse per gli organismi partecipati dagli Enti locali che sono stati espressi nel corso degli ultimi anni dal Consiglio di Stato:

  • CdS – Sentenza 4253-2015 relativa alla conferma della necessità di preventivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di in house providing

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Il contratto di somministrazione nelle società a partecipazione pubblica https://www.alessandromanetti.com/il-contratto-di-somministrazione-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/ Sat, 07 Nov 2015 18:49:15 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=487 (Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015) Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali […]

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(Il presente articolo è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 06/11/2015)

Con la recente riforma del lavoro sono state riscritte la maggior parte delle norme che disciplinano le diverse tipologie contrattuali, fra cui desta un certo interesse per le società pubbliche quella relativa alla somministrazione di lavoro. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono infatti spesso soggette a picchi stagionali di lavoro che rendono tale forma contrattuale particolarmente utile. Basti pensare, per esempio, al servizio di raccolta dei rifiuti svolto in territori a forte vocazione turistica, in cui nel periodo estivo i rifiuti urbani crescono esponenzialmente, obbligando i gestori del servizio a dotarsi di maggiore forza lavoro.

Il contratto di somministrazione è attualmente disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che lo definisce come il contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Il D.Lgs. 81/2015 ha confermato che si può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a prescindere dall’esistenza o meno di una concreta esigenza di carattere transitorio in capo all’utilizzatore (la c.d. “acausalità”) e ha esteso tale possibilità anche al contratto di somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”). Inoltre, l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato incontra solo i limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, mentre si può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato solo nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. La contrattazione collettiva, anche decentrata, può comunque prevedere limiti diversi.

L’utilizzo della somministrazione da parte delle società pubbliche merita tuttavia qualche riflessione: infatti, in base al vigente art. 18 c. 2-bis del D.L. 112/2008, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Per garantire ciò, l’Amministrazione pubblica controllante è tenuta a definire, con proprio atto d’indirizzo, i criteri e le modalità con cui ogni organismo partecipato può raggiungere tale obiettivo, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Nel definire tali indirizzi l’Amministrazione pubblica controllante deve però tenere conto “delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, previsione che ci porta ragionevolmente a ritenere che sia oggetto d’indirizzo anche il ricorso o meno alla somministrazione di lavoro. Infatti, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia (delib. n. 1/2015), la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 18 è finalizzata al contenimento della spesa pubblica per il personale e, pertanto, assumendo un carattere generale, non può che ricomprendere tutte le forme contrattuali riconducibili a tale tipologia di spesa.

E’ quindi necessario che l’Amministrazione pubblica controllante, in sede di formulazione degli indirizzi agli organismi partecipati (attività che nella prassi può avvenire anche attraverso l’approvazione di documenti di programmazione nei quali sia esplicitata la politica del personale che la società intende adottare nell’anno o nel triennio successivo), tenga conto dei limiti previsti per la P.A. al ricorso alle forme di lavoro flessibile, fra cui possiamo ricordare:

1) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato (il c.d. “staff leasing”), in quanto l’art. 31 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 impedisce alla Pubblica Amministrazione tale possibilità;

2) il limite previsto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo per rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; occorrerà quindi valutare caso per caso se sussistono tali presupposti;

3) l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

4) il vincolo previsto all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 2011, gli Enti locali devono conformarsi alla previsione secondo cui il ricorso al personale a tempo determinato o in convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è consentito entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, salvo che l’Ente non sia in regola con l’obbligo di progressiva riduzione della spesa del personale (art. 11 c. 4-bis D.L. 90/2014). Tale vincolo, fra l’altro, viene esteso dal successivo comma 29 anche alle società non quotate inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione elaborato annualmente dall’ISTAT, che siano controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche. Circa il perimetro di applicazione di quest’ultima previsione, secondo alcune Sezioni di Controllo della Corte dei Conti non può essere data un’interpretazione esclusivamente letterale alla norma, finendo così per ricomprendere nel suo ambito soggettivo di applicazione tutte le società pubbliche, ancorché non indicate nominativamente nell’elenco ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato;

5) i vincoli tuttora esistenti per le autonomie regionali e locali in materia di riduzione della spesa per il personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 1 c. 557 della L. 296/2006).

Una volta ricevuto l’atto d’indirizzo, la società pubblica avrà cura di selezionare l’agenzia di somministrazione con procedura ad evidenza pubblica e di fare in modo che questa selezioni il personale somministrato rispettando i princìpi sanciti dai commi 1 e 2 del D.L. 112/2008.

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L’aggiornamento dell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni https://www.alessandromanetti.com/laggiornamento-dellelenco-istat-delle-pubbliche-amministrazioni/ Fri, 09 Oct 2015 16:45:11 +0000 http://www.alessandromanetti.com/?p=402 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco annuale ISTAT 2015 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalle PA, previsto dall’art. 1 c. 3 della Legge 196/2009. L’elenco include nella categoria delle “Altre amministrazioni locali” numerosi nuovi soggetti, quali aziende speciali, consorzi, […]

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DSC_0735_rielabSulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco annuale ISTAT 2015 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalle PA, previsto dall’art. 1 c. 3 della Legge 196/2009.

L’elenco include nella categoria delle “Altre amministrazioni locali” numerosi nuovi soggetti, quali aziende speciali, consorzi, fondazioni, società commerciali che sono considerati dall’ISTAT delle vere e proprie “amministrazioni pubbliche”, sulla base del procedimento istruttorio definito in base al Regolamento UE n. 549/2013.

L’inclusione nell’elenco ISTAT non è indolore, in quanto ai soggetti ivi presenti si applicano tutta una serie di ulteriori specifiche limitazioni che il legislatore ha previsto nel corso degli ultimi anni per le amministrazioni pubbliche, che hanno lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A solo titolo di esempio, basti pensare che, come già detto in precedenza, l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, vieta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e a quelle incluse nell’elenco ISTAT di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza: i) incarichi di studio e di consulenza; ii) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo (esclusi quelli di membri delle giunte).

Contro l’inclusione nell’elenco ISTAT può essere effettuata opposizione, secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 169 della Legge 228/2012; tuttavia, l’esito positivo dell’opposizione non è affatto scontato, in considerazione del fatto che l’inclusione dell’elenco avviene in base alla definizione di “amministrazione pubblica” fornita dal paragrafo 20.05 del citato Regolamento UE n. 549/2013, secondo il quale “Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità delle amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre altri produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, come definiti nei paragrafi da 20.18 a 20.39.”.

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