
L’art. 5 comma 1 del D.L. 179/2012, come recentemente modificato dall’art. 13 comma 3 del D.L. 159/2025, estende l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione delle imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale di tali amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese è previsto l’obbligo di comunicare il suddetto domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese è previsto l’obbligo di comunicare il suddetto domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Di conseguenza, non sono obbligati a comunicare il domicilio digitale gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse da quelle sopra indicate.
Secondo Unioncamere (documento del 10/11/2025, pubblicato sul proprio sito Internet) il riferimento normativo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del C.d.A. consente di affermare che l’obbligo di comunicazione riguarda solo le società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Inoltre, secondo Unioncamere, per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.
Modalità di comunicazione della PEC
La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese può essere effettuata attraverso il servizio DIRE e la pratica è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
La normativa vigente prevede che per le società di nuova costituzione, nonché per le nuove nomine e conferme, la mancata indicazione della PEC dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del C.d.A. è causa di sospensione della domanda in attesa della necessaria integrazione.
Invece, per le società già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione della PEC entro il 31/12/2025 implica l’applicazione di una sanzione compresa fra 206,00 e 2.064,00 euro.