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stretta di mano

stretta di manoLa normativa in vigore prevede alcune limitazioni alla possibilità di affidare incarichi di amministratore di società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La normativa in vigore

L’art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo avere previsto i requisiti minimi che devono possedere gli amministratori delle società in controllo pubblico, stabilisce che “Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n. 135.”.

Pertanto, sulla base di tale previsione trovano applicazione agli amministratori delle società in controllo pubblico le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al D.lgs. 39/2013, e quelle relative agli incarichi a lavoratori collocati in quiescenza (cioè, i pensionati), di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012.

Concentrando l’attenzione su quest’ultima norma, la stessa prevede che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (fra cui rientrano gli Enti locali), nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009) non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi;
  • cariche in organi di governo delle suddette amministrazioni, fatta eccezione per gli incarichi di componente delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali, ecc.;
  • cariche in organi di governo degli enti e società controllate dalle suddette amministrazioni.

Tale divieto non è tuttavia assoluto, in quanto lo stesso comma 9 citato prevede un’eccezione alla suddetta regola generale, stabilendo che “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.” e proseguendo affermando che “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi [quindi non anche per le cariche in organi di governo], ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.”.

In presenza di incarico a titolo gratuito è comunque consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale incarico, adeguatamente rendicontate.

L’opinione della Corte dei Conti

Sull’interpretazione di questa norma è recentemente intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 28/2019, per confermare che gli incarichi a soggetti in quiescenza possono essere conferiti solo a titolo gratuito. In particolare, la suddetta Sezione Regionale ha affermato che “[…] si evidenzia che la possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il Comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza. E’ evidente che […] la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.”.

Per ulteriori approfondimenti su questo tema si consiglia la lettura dei seguenti documenti:

  • circolari interpretative nn. 6/2014 e 4/2015 del Dipartimento della Funzione pubblica;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2016;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 148/2017/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n. 180/2018/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/SRCPIE/PAR;
  • Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n.405/2019/PAR.