
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie merita soffermare l’attenzione sul trattamento fiscale degli omaggi ai clienti, in modo da evitare errori grossolani.
Il trattamento fiscale degli omaggi ai fini IRES/IRPEF
È necessario innanzitutto premettere che dal 2025 le spese per gli omaggi ai clienti, così come per quelle di rappresentanza, sono deducibili solo se vengono effettuate mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.).
Gli oneri sostenuti per gli omaggi ai clienti sono deducibili totalmente se il valore unitario dei beni dati in omaggio e destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro.
Invece, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro oppure se vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi degli stessi (es. carnet per centro benessere), allora esso rientra nel concetto di “spesa di rappresentanza” e la relativa spesa è deducibile nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108, comma 2 del TUIR, cioè in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio, è necessario fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono, nonché al valore di mercato del bene.
Il caso dei beni autoprodotti
Gli omaggi possono consistere anche in beni autoprodotti dall’impresa, cioè beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa, sia che vengano prodotti direttamente, sia che vengano commissionati a lavoranti esterni o acquistati dall’impresa per la successiva rivendita.
In questi casi, occorre distinguere fra valore di mercato del bene e costo di produzione dello stesso.
Quando il valore di mercato dell’omaggio autoprodotto è superiore a 50,00 euro, ci troviamo di fronte ad una “spesa di rappresentanza” da sottoporre al regime di deducibilità limitata; ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa. Facciamo un esempio: nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 70,00 euro e un costo di produzione di 30,00 euro, l’omaggio costituirà una spesa di rappresentanza e ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileverà il costo di produzione di 30,00 euro. Invece, ne caso in cui il valore di mercato dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale.
Il caso del regime forfetario
Le spese per omaggi acquistati da un contribuente in regime forfetario ex L. 190/2014 non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito; infatti, in tale regime il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta e non come differenza fra costi e ricavi.
Il trattamento fiscale degli omaggi ai fini IRAP
Per le società di capitali e le cooperative le spese per omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo imputato a Conto economico.
Per le società di persone gli omaggi ai clienti non sono deducibili ai fini IRAP.
Per gli artisti e professionisti il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di “spesa di rappresentanza”, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti. Dal 18/06/2025 l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità trova applicazione anche agli artisti e ai professionisti.
Il trattamento fiscale degli omaggi ai fini IVA
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale IVA; in particolare, l’art. 2 comma 2, n. 4 del DPR 633/72 considera le cessioni gratuite di beni “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA. Fanno eccezione solo le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50,00 euro. L’IVA “a monte” pagata per l’acquisto dei beni ceduti gratuitamente è detraibile.
Ai fini della determinazione della base imponibile il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13 comma 2, lett. c del DPR 633/72).
L’operazione di cessione gratuita può essere certificata, alternativamente:
- emettendo un’autofattura (per singola operazione o riepilogativa mensile), con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”, da registrare esclusivamente nel registro IVA delle vendite;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Per documentare le operazioni al dettaglio, soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, è consentita l’emissione di una sola autofattura singola (non si può ricorrere al registro degli omaggi).
Per l’emissione dell’autofattura è importante riportare i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”, indicare “TD27” nel campo “tipo documento” (“Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”), riportare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione; se si tratta di fattura riepilogativa può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Il caso dei campioni gratuiti
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni di modico valore, appositamente contrassegnati in maniera indelebile (anche mediante etichettatura), che hanno la finalità di promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali. L’imposta assolta sull’acquisto dei beni o servizi afferenti tali operazioni è detraibile.
Il caso dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa costituiscono sempre “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
L’IVA “a monte” pagata per l’acquisto di questi beni è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
Il trattamento fiscale dei buoni acquisto (voucher)
Spesso la concessione di omaggi ai clienti avviene facendo ricorso ai c.d. “buoni acquisto” (voucher), che permettono l’acquisto di beni/servizi in esercizi convenzionati.
La normativa vigente prevede che i voucher sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. I voucher riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
I voucher possono essere:
- “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che con-sentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad essi sottesa; in tal caso, la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il voucher “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione dello stesso, nonché all’atto di ciascun suo trasferimento antecedentemente al riscatto;
- “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In questo caso, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle “spese di rappresentanza”.