L’affidamento diretto effettuato da una pubblica amministrazione ad un proprio organismo partecipato per poter essere considerato legittimo ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- la società affidataria in house deve essere a capitale completamente pubblico (cioè, non ci devono essere soci privati che partecipano al suo capitale, neanche in misura marginale);
- l’ente pubblico affidante (o gli enti pubblici affidanti) deve esercitare sulla società affidataria in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi interni;
- la società affidataria in house deve operare prevalentemente con il socio pubblico o con i soci pubblici.