IL CONCETTO DI TRASPARENZA
La trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
La trasparenza è un metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente delle decisioni della pubblica amministrazione e, quindi, è uno strumento di deterrenza contro la corruzione e l’illegalità in genere.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” disciplina gli obblighi di trasparenza a carico delle Amministrazioni pubbliche e dei loro organismi controllati.
La disciplina è stata adottata in conseguenza della Legge 190/2012 (legge delega), con la finalità di riordinare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni a carico delle Pubbliche amministrazioni.
Il D.Lgs. 33/2013 è entrato in vigore il 20/04/2013 e prevede l’obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale una lunga serie di dati ed informazioni, con l’obiettivo di rendere trasparente l’attività amministrativa e contribuire a combattere la corruzione. La pubblicazione deve riguardare i dati e le informazioni prodotte dopo il 20/04/2013 e quelli prodotti antecedentemente qualora gli effetti durino anche dopo tale data (es. incarichi professionali).
Si riportano, in sintesi, i documenti da pubblicare sul sito internet istituzionale dell’organismo partecipato:
- nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- atti a carattere normativo ed amministrativo generale (decisioni dell’organo amministrativo e dell’Assemblea);
- atto costitutivo e statuto vigente;
- composizione degli organi sociali, dell’articolazione degli uffici e delle relative competenze, con indicazione dei relativi responsabili, dei numeri telefonici e delle caselle di posta elettronica;
- organigramma aziendale;
- incarichi dirigenziali, collaborazioni e consulenze esterne (i compensi devono essere indicati solo in forma aggregata);
- incarichi conferiti a dipendenti pubblici;
- dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato e non (solo in forma aggregata);
- avvisi pubblici per il reclutamento del personale;
- informazioni relative alla contrattazione collettiva;
- informazioni relative ad eventuali società collegate/controllate;
- informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici d’importo superiore a € 1.000,00 (no pagamenti per prestazioni di beni e servizi – delibera CiVIT n. 59/2013);
- bilanci d’esercizio e relativi allegati (non devono invece essere pubblicati i bilanci di previsione e gli altri strumenti di programmazione);
- beni immobili posseduti;
- canoni di locazione attivi e passivi;
- eventuali rilievi degli organi di controllo;
- dati relativi ai servizi erogati;
- dati relativi alla tempestività dei pagamenti;
- informazioni relative ai procedimenti che hanno un impatto su soggetti esterni;
- informazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- informazioni sulle gare e sui contratti di appalto;
- informazioni sugli investimenti realizzati;
Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione devono essere pubblicati in formato aperto e mantenuti costantemente aggiornati; posso essere riutilizzati da chiunque con il solo obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l’integrità.
I dati e le informazioni devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui scatta l’obbligo di pubblicazione. Decorsi 5 anni i dati e le informazioni sono trasferiti in specifiche sezioni di archivio.
Nell’allegato A al D.Lgs. 33/2013 è prevista l’articolazione della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” del sito internet istituzionale.
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUGLI APPALTI
Il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede l’obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi all’anno precedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione all’ANAC tramite p.e.c. all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, trasmettendo un apposito modello. Le informazioni da pubblicare sono indicate nella deliberazione ANAC n. 26 del 22/05/2013.
L’ATTESTAZIONE DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
Con la deliberazione n. 43 del 20/01/2016 l’ANAC ha fornito le indicazioni e i modelli per consentire agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o alle altre strutture con funzioni analoghe, di attestare al 31/01/2016 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.
L’Autorità, fra i diversi obblighi, ha confermato in particolare la necessità di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni in merito a:
- componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D.Lgs. 33/2013)
- enti controllati (art. 22 del D.Lgs. 33/2013)
- consulenti e collaboratori (art. 15 del D.Lgs. 33/2013)
- bandi di gara e contratti (art. 37 del D.Lgs. 33/2013)
L’Autorità, ha inoltre inserito da quest’anno anche l’obbligo di attestare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni concernenti gli “interventi straordinari di emergenza”, previsti all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.
Per le verifiche sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza gli OIV sono tenuti ad utilizzare la griglia di rilevazione contenuta nell’allegato 2 alla deliberazione n. 43 del 20/01/2016, mentre l’attestazione dovrà essere redatta secondo il formato previsto nell’allegato 1 della stessa.
Circa la “completezza”, “aggiornamento” e “formato” dei dati da pubblicare, è necessario fare riferimento a quanto indicato negli allegati 1 e 2 della deliberazione dell’ANAC n. 50/2013.
L’attestazione rilasciata dagli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata entro il 29 febbraio 2016 sul sito istituzionale dell’Amministrazione pubblica interessata, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. Tali documenti non devono essere trasmessi all’ANAC.
LA TRASPARENZA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Il comma 675 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto che le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione delle società quotate, sono tenute a pubblicare entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione le seguenti informazioni:
- estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- l’oggetto della prestazione;
- le ragioni dell’incarico;
- la durata;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati;
- il tipo di procedura per la scelta del contraente;
- il numero dei partecipanti a tale procedura.
Ai sensi del comma 676, la pubblicazione delle suddette informazioni, per gli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione e il soggetto che ha effettuato il pagamento sono sogetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
IMPATTO SULLA NORMATIVA DELLA PRIVACY
L’art. 4 del D.Lgs. 33/2013 prevede una serie di princìpi che, di fatto, vietano la pubblicazione solo dei dati “sensibili” e “giudiziari” (è quindi necessario renderli tali dati non intellegibili).
DIFFERENZA FRA “ACCESSO AGLI ATTI” E “ACCESSO CIVICO”
Secondo il TAR Campania (sentenza n. 5671/2014):
Accesso agli atti (L. 241/90): presuppone la presenza di un interesse concreto, diretto e attuale del soggetto che lo esercita, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;
Accesso civico (D.Lgs. 33/2013): non necessita degli elementi sopra indicati.
Sugli atti che rientrano negli obblighi di pubblicazione operano entrambi gli istituti.
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA
Le sanzioni in materia di trasparenza si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 17/10/2013.
Con la deliberazione n. 10/2015 l’ANAC ha stabilito che le sanzioni saranno applicate dall’Autorità. In caso di mancato pagamento scatterà la segnalazione al Prefetto. In precedenza, invece, l’applicazione delle sanzioni era lasciata all’autonomia delle singole Amministrazioni secondo quanto previsto in un DPCM mai approvato.
L’art. 47 prevede le seguenti tipologie di sanzioni:
- sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare/pubblicare i dati;
- sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare/pubblicare i dati;
- pubblicazione da parte dell’ANAC dei nominativi dei soggetti per i quali non si è provveduto alla pubblicazione dei dati;
- pubblicazione da parte dell’ANAC dei provvedimenti sanzionatori irrogati al soggetto responsabile della mancata pubblicazione dei dati;
- divieto di erogare somme a qualsiasi titolo agli organismi partecipati in caso di mancata pubblicazione dei dati che li riguardano.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:
- da € 500 ed € 10.000 in caso di mancata comunicazione dei dati concernete la situazione patrimoniale dei componenti gli organi di indirizzo politico;
- da € 500 ed € 10.000 in caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli organismi vigilati, in controllo pubblico o partecipati;
- da € 500 ed € 10.000 in caso di mancata comunicazione ai soci da parte degli amministratori societari dell’incarico ricevuto e del compenso previsto (entro 30 giorni dalla nomina), nonché dell’eventuale indennità di risultato percepita (entro 30 giorni dal percepimento).
Con il comunicato del del 01/10/2015 il Presidente dell’ANAC ha stabilito che:
- la sanzione disposta dall’art. 22 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati all’art. 22 del decreto;
- tale divieto trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza;
- a partire dal 20/10/2015 l’ANAC avvierà una specifica attività di vigilanza sull’osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DA ALTRE NORME
Si elencano di seguito gli obblighi di trasparenza già previsti nel nostro ordinamento giuridico prima dell’approvazione del D.Lgs. 33/2013, che risultano ancora vigenti:
- pubblicazione sul sito internet istituzionale degli incarichi di amministratore delle società partecipate e dei relativi compensi (art. 1 comma 735 L. 296/2006);
- comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30/04 di ogni anno dell’elenco dei consorzi e delle società partecipate e dei dati relativi (art. 1 comma 587 L. 296/2006)
- comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati patrimoniali dei titolari di cariche elettive (art. 12-13 L. 441/1982).