I CONTENUTI DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Con la deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 la CiVIT approvò il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del suddetto PNA.
Il PNA contiene gli obiettivi governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni pubbliche e ai loro organismi partecipati per l’attuazione della prevenzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Il PTPC è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. Di norma, il PTPC include anche il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità (PTTI).
L’organo d’indirizzo politico approva entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC, su proposta del Responsabile della prevenzione e per la trasparenza (RPCT). Una volta approvato, il Piano deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si ritiene che, per le società, l’organo d’indirizzo politico richiamato dalla Legge possa essere individuato nell’Assemblea dei soci, che quindi sarà competente sia per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che per l’approvazione del PTPC. Di diverso avviso l’ANAC, che ritiene che organo di indirizzo politico sia l’organo amministrativo della società. Tuttavia, si ritiene che l’organo amministrativo non possa essere considerato “organo d’indirizzo politico” in quanto, secondo la prevalente dottrina, l’organo amministrativo di una società è tenuto ad amministrare e gestire, nonché a dare esecuzione alle deliberazioni dei soci.
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovrebbe essere scelto, di norma, fra il personale di livello dirigenziale della società. Tuttavia, le “linee guida” dell’ANAC chiariscono che “nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.”
Nella realtà, nelle società partecipate di piccole dimensioni, non è infrequente che il ruolo di RPC sia svolto dall’Amministratore Unico, in quanto è l’unico soggetto che può limitare il proprio coinvolgimento nei processi interni della società. La nomina a RPC di un dipendente con qualifica non dirigenziale rischia di esporre la società a rivendicazioni basate sullo svolgimento di maggiori funzioni.
I contenuti del PNA sono stati per diverso tempo il solo punto di riferimento per la predisposizione del piani anticorruzione di tutte le altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli delle società e degli altri enti in controllo pubblico.
Oggi, le “linee guida” dell’Anac prevedono che “le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.”
I CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il PTPC deve rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività maggiormente a rischio corruzione (risk assessment);
- prevedere formazione e meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi d’informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti di tali soggetti e gli amministratori e dipendenti della società;
- individuare specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza.
L’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione (quindi anche l’elaborazione del PTPC) non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, comma 8 L. 190/2012).
LE REGOLE DI LEGALITA’ E INTEGRITA’ DEL PTPC
Al fine di ridurre il rischio di corruzione devono essere implementate le seguenti regole:
- adozione di una disciplina per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti della società da parte di enti o società esterne (c.d. incarichi extraimpiego);
- adozione di una disciplina per il conferimento degli incarichi esterni da parte della società;
- adozione di un “Codice etico e di comportamento” per i dipendenti;
- adozione di un “Regolamento per gli acquisti di lavori, beni e servizi”;
- adozione di un apposito documento per la registrazione e la formalizzazione delle attività di monitoraggio (registro di rischio);
- sottoscrizione con altre organizzazioni di eventuali protocolli di intesa in materia di legalità;
- attuazione di procedimenti del controllo di gestione e determinazione di indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività);
- pubblicazione e aggiornamento sul sito internet istituzionale delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (la pubblicazione di tali informazioni costituisce il metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione)
OBBLIGHI D’INFORMAZIONE
Il personale dell’organismo partecipato, destinato a operare in settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di corruzione, deve attestare al RPC di essere a conoscenza dei contenuti del PTPC.
Tali soggetti, ai sensi dell’art. 6-bis Legge 241/1990, in caso di conflitto d’interessi, anche potenziale, devono informare tempestivamente il RPC, il quale, effettuate le opportune verifiche, comunicherà l’obbligo di astenersi dal compiere le operazioni verificate che risulteranno essere effettivamente in conflitto d’interessi.
Il personale dell’organismo partecipato, destinato a operare in settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di corruzione, è tenuto a informare tempestivamente e con continuità il RPCT in merito:
- all’eventuale mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle procedure di propria pertinenza, adottando prontamente le azioni ritenute necessarie o, qualora tali azioni non rientrino nella propria sfera di competenza, proponendo l’adozione delle stesse al RPC;
- alle eventuali anomalie rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni;
- alle attività o comportamenti illeciti rilevati durante lo svolgimento della propria attività (circostanze che dal dipendente può comunicare anche direttamente all’ANAC). A tal fine deve essere prevista una specifica procedura che garantisca la riservatezza di tali segalazioni.
Il RPC è obbligato a mantenere la riservatezza sulle segnalazioni di anomalia e/o d’illecito effettuate dai dipendenti dell’organismo partecipato. Lo stesso obbligo di riservatezza è previsto a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza delle suddette segnalazioni e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione di ciascuna segnalazione, salve le comunicazioni obbligatorie per Legge o in base al presente documento.
La violazione della riservatezza può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente.
L’obbligo di riservatezza opera anche nei confronti del personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO
Il RPC provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle cause che hanno determinato i ritardi e delle eventuali anomalie rilevate.
Il RPC verifica mediante campionamento i rapporti di maggior valore economico tra l’organismo partecipato e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che ricevono dallo stesso vantaggi economici di qualunque genere; tale verifica deve tenere conto delle eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e quelli dell’ente.
Il RPCT è tenuto a predisporre una relazione annuale sull’efficacia delle misure definite nel PTPC entro il 15/12 di ogni anno secondo lo schema standard approvato dall’ANAC.
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEL PTPC
Nell’ambito delle disposizioni relative alla soppressione dell’AVCP e alla ridefinizione delle funzioni dell’ANAC è stato previsto dall’art. 19 del D.L. 90/2014 che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento l’ANAC applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000 e € 10.000 (vedi anche Regolamento ANAC approvato con deliberazione del 9/9/2014).
In merito all’attività di controllo del rispetto delle previsioni contenute nella L. 190/2012, si ricorda che, sulla base del protocollo sottoscritto fra l’ANAC e il Ministero dell’Interno, i prefetti nella prima parte del 2015 hanno invitato gli enti locali a fornire chiarimenti in merito all’adozione da parte degli organismi controllati degli atti previsti dalla legge.