L’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 e dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015) prevede il divieto di conferimento d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

L’attuale formulazione dell’art. 5 prevede che:

  • le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
  • le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT;
  • le autorità indipendenti;

non possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi.

Dopo la modifica ad opera dell’art. 17 comma 3 della L. 124/2015, oggi sono consentiti solo gli incarichi, le cariche e le collaborazioni svolte a titolo gratuito, a prescindere dalla loro durata. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, invece, fermo restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che il suo ambito soggettivo di applicazione è rappresentato dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dagli organismi partecipati da tali amministrazioni, che siano inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell’ISTAT. Pertanto, appare plausibile ritenere che la disposizione non trovi applicazione agli organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche che non risultino ancora inseriti in tale conto economico consolidato.

E’ inoltre da rilevare che in un organismo pubblico, gli incarichi vengono conferiti dall’organo amministrativo e non dall’amministrazione controllante.

Si segnala tuttavia che alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (per esempio, quella per la Toscana), tendono a ritenere l’elenco ISTAT non tassativo, arrivando quindi ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione di tutte quelle norme che fanno riferimento a tale elenco anche a quelle realtà che non vi risultano ancora iscritte.

 

LA CIRCOLARE N. 6/2014 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2014, ha tentato di fornire alcuni chiarimenti in merito alla suddetta disciplina (finendo forse per confondere ancora di più le idee); in particolare, la stessa:

  • si applica solo agli incarichi conferiti dal 25/06/2014 (data atto di nomina);
  • riguarda qualsiasi lavoratore collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro o del soggetto che corrisponde il trattamento;
  • gli incarichi presso enti o società controllati sono vietati anche se conferiti indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
  • sono sempre vietati gli incarichi che comportano svolgimento di funzioni dirigenziali o direttive;
  • sono sempre vietati gli incarichi che hanno ad oggetto attività di studio o consulenza;
  • sono consentiti gli incarichi a soggetti in quiescenza:
    • che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e non abbiano ad oggetto attività di studio o consulenza;
    • che abbiano ad oggetto attività legale o sanitaria, non avente carattere di studio o consulenza;
    • incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, senza direzione di strutture stabili dell’amministrazione;
    • incarichi di docenza;
    • incarichi nelle commissioni di concorso o di gara.

 

LA CIRCOLARE N. 4/2015 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dopo la modifica alla disciplina in commento ad opera dell’art. 17 comma 3 della Legge 124/2015, che ha limitato la durata di 1 anno ai soli incarichi dirigenziali e direttivi (ferma rimanendo la gratuità degli stessi), il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 10/11/2015, ha fornito altre precisazioni; in particolare, è stato affermato che:

  • l’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo per gli incarichi diversi da quelli dirigenziali e direttivi si applica dal 28/08/2015 (data di entrata in vigore della L. 124/2015);
  •  il divieto non riguarda i lavoratori autonomi collocati in quiescenza, ma solo i lavoratori dipendenti pubblici o privati;
  • resta ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (incarichi dirigenziali diretti a tempo determinato);
  • il divieto si applica anche agli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 (componenti degli uffici di diretta collaborazione dei ministri) e dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (componenti degli uffici di supporto agli organi di direzione politica).