L’art. 18 del D.L. 112/2008 non si limita a stabilire le modalità di reclutamento del personale delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche locali, ma coinvolge anche l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni a tali organismi.

Pertanto, le società partecipate dovranno prevedere anche regolamenti interni per la selezione ad evidenza pubblica di tali soggetti. Nella prassi, le regole di selezione dei professionisti sono contenute nello stesso regolamento che disciplina il reclutamento del personale dipendente, andando così a costituire il “regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni”.

La Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione n. 135/2015) ha affermato che per affidare legittimamente un incarico professionale devono sussistere i seguenti presupposti:

  • impossibilità di utilizzare personale interno;
  • effettiva utilità dell’incarico;
  • proporzionalità del compenso;
  • rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (previsti dall’art. 18 del D.L. 112/2008).

La stessa Corte dei Conti richiama l’attenzione sul fatto che le società partecipate non possono affidare incarichi direttamente o ricorrere a procedure comparative riservate solo ad alcuni invitati. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente interessante, visto che molti regolamenti interni prevedono comunque la possibilità di affidare, seppur limitatamente e nei soli casi espressamente previsti, incarichi diretti a contenuto “fiduciario”.

 

LA PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI

Il disegno di Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 386 e 387) prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle altre pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico professionale e per i due anni successivi alla cessazione:

  • gli estremi dell’atto d’incarico;
  • il suo oggetto;
  • la ragione;
  • la durata;
  • il compenso;
  • il curriculum vitae del professionista.

La pubblicazione di tali dati è ritenuta condizione di efficacia per il pagamento del compenso.

In caso di omessa pubblicazione è prevista una sanzione a carico del responsabile della pubblicazione e di colui che ha effettuato il pagamento, pari all’importo che è stato corrisposto al professionista.