BENEFICI ECONOMICI AI DIRIGENTI AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell’art. 3 comma 7-bis del D.L. 101/2013, le società partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/ 2001, non possono inserire nei contratti di lavoro stipulati con i propri dirigenti, in assenza di preventiva autorizzazione di tali amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal CCNL.

Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

La previsione non riguarda le società quotate e le rispettive controllate.

 

RAPPORTI CON I DIRIGENTI TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO 

Ai sensi dell’art. 3 comma 7-ter del D.L. 101/2013, i dirigenti delle società partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/ 2001, che alla data del 31/10/2013 siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31/12/2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita.

Alle società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico.

Tuttavia, nel caso di società con esercizio in utile, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità non si applica la cessazione del rapporto di lavoro, ma il trattamento pensionistico è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

La previsione non riguarda le società quotate e le rispettive controllate.