L’art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008 prevede alcune limitazioni alla spesa per il personale degli organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche locali.
Tale norma ha subìto nel corso del tempo numerose modifiche, in quanto è stata:
- introdotta dall’art. 19 c. 1 del D.L. 78/2009;
- sostituita dall’art. 1 c. 557 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
- sostituita dall’art. 4 c. 12-bis del D.L. 66/2014;
- modificata dall’art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 90/2014.
Con la modifica ad opera del D.L. 66/2014 è stata soppressa:
- l’automatica estensione agli organismi partecipati di tutte le limitazioni alla spesa per il personale previste per gli enti locali;
- la partecipazione di tali organismi al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità.
La nuova formulazione rafforza la responsabilità dell’Ente locale controllante nella definizione delle politiche del personale degli organismi facenti parte del proprio gruppo.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 18 comma 2-bis, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si devono attenere solo al generale principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.
L’ente locale controllante, con proprio atto d’indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, è tenuto a definire, per ciascun organismo partecipato, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano gli indirizzi espressi dall’ente locale con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi devono essere recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.
Gli indirizzi dell’ente controllante dovranno essere recepiti dall’organismo partecipato attraverso la loro integrazione nei documenti programmatici, con specifica indicazione della politica del personale da attuare.
L’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 90/2014 (ultima modifica subita dalla disposizione in commento) ha eliminato dal testo della norma il periodo “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014” che aveva creato molte incertezze interpretative.
ESCLUSIONI
E’ stata mantenuta l’esclusione dalle limitazioni di cui sopra per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e per le farmacie.
Tali organismi sono tenuti solo a mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.
Per le aziende speciali “multiservizi”, l’esclusione si applica solo qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi sia superiore al 50% del totale del valore della produzione.
ALCUNE INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti – Sez. Reg. di Controllo per la Toscana (parere 1/2015) ha sostenuto che l’ente locale ha comunque:
“il potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell’organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.”
In base a quanto sostenuto dalla Sezione toscana, si ritiene di poter ragionevolmente affermare che l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia, possa anche decidere, motivando adeguatamente la scelta, che un proprio organismo partecipato disattenda l’obbligo del perseguimento della riduzione del costi del personale, qualora ciò si renda indispensabile per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio reso alla collettività.
In tali circostanze, tuttavia, al fine di perseguire comunque gli obiettivi fissati dal legislatore, sembrerebbe opportuno che l’ente locale controbilanciasse l’incremento della spesa di personale dell’organismo partecipato con una riduzione di tale tipologia di spesa in altri organismi partecipati, in modo da contribuire comunque alla riduzione, a livello consolidato, della spesa complessiva di personale del gruppo Amministrazione Pubblica.
Secondo la Corte dei Conti – Sez. Reg. per la Campania (parere n. 254 del 15/12/2014) la nuova formulazione dell’art. 18 c. 2-bis è molto più incisiva della precedente in quanto:
- obbliga sia i controllori (enti locali) che i controllati (organismi partecipati) ad una seria valutazione della propria situazione finanziaria;
- fa emergere le responsabilità di ciascuno nel caso di mancata attuazione delle misure che conformino i propri costi alla qualità dei servizi erogati.
ALTRE LIMITAZIONI ALLA SPESA PER IL PERSONALE
L’art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008 stabiliva che gli enti locali, nei quali l’incidenza della spesa del personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti, non potevano effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Tale previsione è stata abrogata dall’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014.
Oggi le Amministrazioni locali sono tenute solo a coordinare le politiche assunzionali dei propri organismi partecipati, al fine di garantire una graduale riduzione del loro rapporto tra spese di personale e spese correnti.
LA COMUNICAZIONE DEL COSTO ANNUO DEL PERSONALE
L’art. 2 comma 10-11 del D.L. 101/2013 prevede che a decorrere dall’01/01/2014 anche le società partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle PA previste nell’elenco ISTAT, e le aziende speciali, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sono escluse da tale obbligo solo le società quotate e le rispettive controllate.