PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE
Nell’ordinamento comunitario è andato affermandosi nel corso del tempo un principio di carattere generale, in base al quale “coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche sono assoggettati alle regole della pubblica amministrazione a prescindere dalla forma giuridica che assumono”.
Si tratta di un principio molto importante che ci aiuta in molti casi a capire, aldità delle previsioni normative, se una società pubblica sia o meno soggetta alle regole previste per la Pubblica Amministrazione.
Oggi le società partecipate dagli Enti locali hanno una regolamentazione specifica in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi esterni; ma anche prima dell’approvazione di tali norme, sulla base del suddetto principio, molti organismi partecipati avrebbero dovuto conformare la loro attività in materia di personale e incarichi esterni alle regole previste per i loro soci pubblici.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le modalità di reclutamento del personale delle società pubbliche sono previste all’art. 18 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008; in particolare:
comma 1: le società che gestiscono SPL a totale partecipazione pubblica hanno l’obbligo di adottare, con propri provvedimenti, i criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001:
- trasparenza
- pubblicità
- imparzialità
- economicità
- celerità di espletamento delle procedure
- rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori
- decentramento delle procedure di selezione
- membri delle commissioni esaminatrici di provata competenza
Una disposizione analoga era contenuta anche all’art. 4 comma 17 del D.L. 138/2011 che prevedeva tale obbligo per tutte le società a partecipazione pubblica che gestiscono SPL (escluse le società quotate). L’art. 4 è stato tuttavia dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 199/2012.
comma 2: le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (quindi, diverse da quelle che gestiscono SPL) hanno obbligo di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di:
- trasparenza
- pubblicità
- imparzialità
Il riferimento della norma ai “…propri provvedimenti” implica che le società siano chiamate ad approvare dei propri regolamenti interni relativi alle modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi esterni.
LA GIURISDIZIONE COMPETENTE
Le Sez. Riunite della Cassazione (sentenza n. 28330 del 22/12/2011) hanno affermato che tutte le questioni relative all’attuazione dell’art. 18 del D.L. 112/2008 sono di competenza del giudice ordinario (vedi anche C.d.S. sez. V, sentenza n. 5944 del 01/12/2014).
Pertanto, la competenza a giudicare sul ricorso presentato da un candidato ad una selezione pubblica effettuata in attuazione dell’art. 18 è del giudice ordinario, non del TAR (vedi anche T.A.R. Toscana, sentenza 1037/2012).