I LIMITI AI COMPENSI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007

I commi 725-727 dell’art. 1 della Legge 296/2006 stabiliscono che nelle società con partecipazione totalitaria degli Enti locali e nelle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, al Presidente del Consiglio d’Amministrazione può essere attribuito un compenso lordo annuale onnicomprensivo non superiore al 70% di quello attribuito al Sindaco controllante, mentre per gli altri componenti il compenso non può superare il 60% (fino al 31/12/2008 le percentuali erano rispettivamente dell’80% e del 70%).

La Sez. Reg. di Controllo per la Liguria ha sostenuto che all’Amministratore Unico si applica il limite del 70%, da calcolare sul compenso teorico e non effettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia (parere 70/2013).

Nel caso in cui la società partecipata produca utili, è possibile prevede anche un’indennità di risultato, di entità comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui sopra.

In ogni caso, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e le indennità di missione secondo quanto previsto dall’art. 84 del TUEL.

Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di Enti locali i compensi devono essere determinati facendo riferimento all’indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Nel caso in cui il rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione non percepisca indennità occorre fare riferimento ai soli rappresentanti di soci pubblici che percepiscono indennità (Corte dei Conti – Sez. Reg. Lombardia, parere n. 506 del 11/10/2011).

Secondo la Corte dei Conti il tetto massimo ai compensi deve essere applicato anche nei confronti degli amministratori investiti di particolari compiti o cariche (es. amministratore delegato). E’ tuttavia ritenuto possibile differenziare i compensi fra i diversi amministratori di uno stesso Consiglio in modo da tenere in considerazione il loro diverso apporto, pur rimanendo entro il limite massimo complessivo previsto dal comma 725 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Sez. Reg. Controllo Piemonte, parere n. 29/2009 e Sez. Reg. Controllo Lazio, parere n. 18/2011; di avviso contrario la Sez. Reg. Controllo Liguria, parere n. 70/2013).

Nelle società a partecipazione mista (Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati) i compensi agli amministratori possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli Enti locali, nella misura di:

  • 1 punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli Enti locali nelle società in cui la partecipazione degli Enti locali è pari o superiore al 50%;
  • 2 punti percentuali ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli Enti locali nelle società in cui la partecipazione degli Enti locali è inferiore al 50% del capitale.

 

PRIMO TAGLIO LINEARE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L’art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 ha introdotto un primo taglio lineare ai compensi attribuiti agli amministratori delle società pubbliche.

In particolare è stato previsto che nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA e nelle società possedute direttamente in misura totalitaria al 31/05/2010 dalle amministrazioni pubbliche o indirettamente dal 31/07/2010, il compenso di cui all’art. 2389 comma 1 del Codice Civile dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo doveva essere ridotto del 10%.

La disposizione doveva essere applicata a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31/05/2010 per le partecipate dirette e successiva al 31/07/2010 per le partecipate indirette, e ha colpito sia la componente fissa che la quella variabile.

Inoltre, la disposizione si riferisce alla scadenza naturale dell’organo nel suo complesso (pertanto, l’eventuale sostituzione di un componente è ininfluente) e non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 16/02/2011) la disposizione non trova applicazione ai componenti dei Collegi Sindacali e ai Revisori legali delle società pubbliche, in quanto i relativo compensi sono previsti rispettivamente dall’art. 2402 Codice Civile e dall’art. 10 c. 9-10 del D.Lgs. 39/2010, e non dall’art. 2389 c. 1 del Codice Civile richiamato dalla norma.

 

SECONDO TAGLIO LINEARE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L’art. 16 del D.L. 90/2014, modificando l’art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, ha previsto che a decorrere dall’01/01/2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori (comprensivo quindi anche dei contributi previdenziali a carico della società e di ogni altro onere a carico della stessa), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche (amministratori delegati), non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

La disposizione si applica alle seguenti società:

  • delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato (società strumentali);
  • delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (società di gestione di SPL e altre fattispecie).

Quindi la riduzione si applica dall’esercizio 2015 con riferimento all’esercizio 2013.

In un primo momento erano sorti dubbi sull’applicabilità della riduzione agli organi amministrativi in carica, in quanto la formulazione della norma lasciava aperta anche la possibilità che la riduzione potesse essere applicata solo a partire dal primo rinnovo dell’organo amministrativo. I successivi pareri della Corte dei Conti hanno fugato ogni dubbio.

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il limite dell’80% si applica al trattamento economico complessivamente considerato, quindi sia alla parte fissa che all’eventuale parte variabile, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 comma 725 della L. 296/2006.

Inoltre, è stato affermato il principio che la limitazione dell’80% e le limitazioni ai compensi previste dall’art. 1 c. 725 della L. 296/2006 operano congiuntamente (vedi delib. del 28/7/2015 della Sez. Reg. Controllo per il Friuli Venezia Giulia). Infatti, sebbene il limite dell’80% finisca per penalizzare gli organismi che nel corso degli anni hanno assunto atteggiamenti più virtuosi, tale limite deve essere considerato tassativo e tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti.

Non rileva che l’organismo partecipato sia già stato oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola, né si può tener conto delle competenze professionali concretamente richieste per lo svolgimento dell’incarico di amministratore (vedi parere n. 119/2015 del 10/7/2015 della Sez. Reg. Controllo per l’Emilia-Romagna).

Ma come ci si comporta se nel 2013 la società non ha riconosciuto alcun compenso agli amministratori?

Secondo la Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per la Lombardia (parere n. 1 del 08/01/2015) non può essere adottata un’interpretazione meramente matematica della disposizione. Pertanto, nel caso in cui manchi il parametro di riferimento (costo del 2013), lo stesso potrà essere individuato nell’ultimo esercizio in cui la società ha sostenuto tale spesa, a patto che tale valore venga ridotto secondo quanto stabilito dall’art. 6 c. 6 del D.L. 78/2010 (-10%).

Sulla base del chiarimento fornito dalla Sez. reg. di controllo per la Lombardia si può ragionevolmente sostenere che anche quando la società sia di nuova costituzione, il parametro di riferimento (costo del 2013) può essere individuato facendo riferimento al limite previsto dall’art. 1 c. 725-727 della Legge 296/2006, cioè al 70% o 60% del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito nel 2013 al Sindaco/Presidente dell’ente controllante, opportunamente ridotto in base all’art. 6 c. 6 del D.L. 78/2010 (-10%).

 

LA GRATUITA’ DEGLI INCARICHI PER I TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE

L’art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 ha previsto che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della PA elaborato dall’ISTAT, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di € 30 a seduta.

Secondo alcuni autori, la disposizione creerebbe seri problemi in tutti quei casi in cui la nomina di uno o più amministratori è riservata al “socio pubblico” per espressa previsione dello Statuto o dei patti parasociale.

Occorre tuttavia rilevare che il TUEL e il D.Lgs. 39/2013 prevedono per i titolari di cariche elettive (Sindaco o Presidente, assessori, consiglieri) specifiche incompatibilità per la nomina ad amministratore di società; quindi, eventuali problemi dovrebbe sorgere solo per le nomine effettuate in contrasto con le previsioni del TUEL e del D.Lgs. 39/2013.

 

L’OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI

Nonostante l’approvazione del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di trasprenza, è tuttora in vigore la disposizione prevista all’art. 1 comma 735 Legge 296/2006, che prevede la pubblicità degli incarichi e dei compensi attribuiti agli amministratori.

In particolare, è stabilito che gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun Ente.

La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa fino ad € 10.000, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.